Cassazione Civile, Sentenza n. 14818/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava i valori dichiarati nel trasferimento immobiliare di un immobile in Roma (via Buonarroti 12 e appartamento fl. 495 part.131 sub 11), deducendo illegittimità e incongruità dei valori sulla base dei dati OMI e per lo scostamento tra corrispettivo e valore normale. Si è inoltre dedotto che gli immobili erano locati con contratti trentennali e in pessime condizioni, richiedenti rilevanti lavori di ristrutturazione. In cassazione i ricorrenti hanno contestato la corretta applicazione della legge comunitaria n.88/2009 (sull'abrogazione della presunzione Visco-Bersani), hanno dedotto nullità della sentenza/procedimento e l'omesso esame di fatto decisivo relativo allo stato e alle condizioni dell'immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere perché i ricorrenti hanno perfezionato la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n.119/2018 (convertito in l. n.136/2018) presentando la domanda entro il termine e versando gli importi/rate dovute. Perciò i motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha altresì precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n.115/2002 (che si applica solo alle declaratorie di infondatezza o di inammissibilità/improcedibilità).
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119/2018 (conv. l. n. 136/2018)
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite, ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. ... La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ... In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 ... il processo è dichiarato estinto."
La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata perché la domanda è stata presentata e le rate sono state regolarmente pagate; conseguentemente il processo è estinto ex lege per cessazione della materia del contendere e i motivi di cassazione non sono stati esaminati.
art. 360 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per i motivi di cassazione (n.3, n.4 e n.5) ma non è stato necessario esaminarne i profili essendo intervenuta l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
legge comunitaria n. 88/2009
I ricorrenti sostenevano che tale norma abbia abrogato le previsioni della legge 'Visco‑Bersani' relative alla presunzione sul valore; la questione è stata prospettata ma non valutata nel merito a causa dell'estinzione del processo.
Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate
Citata dai ricorrenti come chiarimento sulla applicazione della legge comunitaria 88/2009; anche questo argomento non è stato esaminato nel merito per effetto dell'estinzione.
art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha osservato che tale disposizione non si applica alla declaratoria di estinzione per definizione agevolata, ma solo alle pronunce di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità.
art. 378 c.p.c.
Norma processuale richiamata per l'ammissione di memorie e documentazione (quietanze di pagamento) depositate in corso di causa; tali documenti hanno attestato il perfezionamento della definizione.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, se perfezionata con domanda e pagamento nei termini, estingue la controversia in ogni stato e grado: il giudice dichiara l'estinzione e non decide nel merito.
- Per ottenere l'estinzione è essenziale presentare la domanda nei termini previsti (es. 31/05/2019 per la prima scadenza) e dimostrare il pagamento delle somme o della prima rata; la prova documentale (quietanze) deve essere depositata nel fascicolo processuale.
- La declaratoria di estinzione comporta che le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate e non sono liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
- L'estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione di norme che operano sulle pronunce nel merito (es. art.13 d.P.R. 115/2002 riferito alle pronunce di infondatezza), con effetti diversi rispetto a una pronuncia sul merito.
- Se una parte intende sospendere il processo in attesa della definizione, deve farne espressa richiesta al giudice e depositare copia della domanda e delle quietanze entro i termini stabiliti per evitare la prosecuzione del processo o l'estinzione automatica.
- Le questioni sostanziali che le parti propongono (es. corretta applicazione della legge comunitaria 88/2009 o valutazioni sullo stato di fatto degli immobili) restano irrisolte se la controversia viene definita; chi cerca una pronuncia sul merito dovrebbe valutare la rinuncia alla definizione.
- In controversie immobiliari è importante documentare lo stato di fatto dell'immobile (contratti di locazione, condizioni conservative, necessità di ristrutturazioni) fin dalle prime fasi processuali, perché tali elementi costituiscono fatti decisivi che il giudice avrebbe dovuto esaminare se il processo non fosse stato estinto.
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