Regolamento (UE) 2017/781
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l'approvazione del metilnonilchetone quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito del mancato invio di informazioni di conferma richieste e della mancata risposta del notificante. In conseguenza della revoca, viene modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la relativa voce dall'elenco delle sostanze attive approvate. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e per l'eventuale periodo di tolleranza.
Revoca dell'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone e conseguente modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva metilnonilchetone e, in via conseguenziale, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Opera nell'ambito della normativa UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con effetti diretti negli Stati membri per quanto riguarda la revoca delle autorizzazioni nazionali e la gestione del periodo di tolleranza. Non disciplina altre sostanze attive né introduce un regime generale di approvazione, ma interviene specificamente sull'iscrizione del metilnonilchetone nell'elenco delle sostanze approvate.
Revoca dell’approvazione del metilnonilchetone e adeguamento dell’elenco UE delle sostanze approvate
Il regolamento attua la disciplina del regolamento (CE) n. 1107/2009 in materia di sostanze attive dei prodotti fitosanitari e interviene sul metilnonilchetone, già incluso tra le sostanze approvate a livello UE. La revoca discende dal mancato deposito, da parte del notificante, di informazioni di conferma essenziali sul profilo della sostanza e dalla mancata interlocuzione con la Commissione prima dell’adozione della decisione.
Contesto e presupposti della revoca
La sostanza era stata inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, in base alla disciplina transitoria, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con iscrizione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 aveva imposto al notificante di fornire ulteriori informazioni di conferma su vari profili, tra cui:
- specifica del materiale sottoposto a prova negli studi tossicologici sui mammiferi e negli studi ecotossicologici;
- specifica con dati di partita e metodi di analisi convalidati;
- valutazione del destino e del comportamento del metilnonilchetone e dei potenziali prodotti di trasformazione nell’ambiente;
- valutazione dei rischi per gli organismi acquatici e terrestri.
Tali informazioni dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2013 per i punti relativi alla specifica del materiale e ai dati di analisi, e entro il 31 dicembre 2015 per i profili ambientali e di rischio. Il notificante non ha presentato nei termini le informazioni richieste per le lettere c) e d) e non ha risposto alla comunicazione della Commissione che gli offriva la possibilità di esporre la propria posizione prima della revoca.
Effetti normativi principali
L’articolo 1 revoca formalmente l’approvazione del metilnonilchetone. L’articolo 2 adegua l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 eliminando la voce corrispondente, in modo da allineare l’elenco UE delle sostanze attive approvate alla nuova situazione giuridica.
Misure transitorie per gli Stati membri
Per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorità nazionali, l’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone entro il 26 agosto 2017. L’articolo 4 disciplina il periodo di tolleranza di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, stabilendo che esso debba essere il più breve possibile e non possa comunque superare il 26 agosto 2018.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone è revocata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, richiamando l'articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa, e l'articolo 78, paragrafo 2.
Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato sopprimendo nell'allegato, parte A, la riga 238 relativa al metilnonilchetone.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metilnonilchetone entro il 26 agosto 2017.
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, non può protrarsi oltre il 26 agosto 2018.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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