Regolamento (UE) 2017/792
Regolamento (UE) 2017/792 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura temporanea della pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi dell’Unione, a seguito dell’esaurimento del contingente assegnato per il primo semestre 2017. La misura si fonda sul sistema unionale di controllo della pesca e attua le possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio. Il divieto decorre dal 27 febbraio 2017 e si estende fino al 30 giugno 2017 incluso. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Divieto temporaneo di pesca degli scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, per esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione europea o in essi immatricolate che effettuano attività di pesca diretta dello stock indicato nell’allegato, ossia scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M. Riguarda il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 30 giugno 2017 incluso, in relazione al quale il regolamento constata l’esaurimento. Il divieto opera dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 27 febbraio 2017, fino al 30 giugno 2017 incluso. Non risultano esclusioni specifiche nel testo fornito.
Divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M
Il regolamento attua una misura di chiusura della pesca a livello unionale a seguito dell’esaurimento del contingente 2017 per lo stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M. La Commissione interviene in applicazione del sistema di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e in coerenza con le possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro. L’oggetto del divieto è la pesca diretta dello stock indicato nell’allegato, identificato come RED/N3M, specie scorfani (Sebastes spp.), nella zona NAFO 3M.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 30 giugno 2017 incluso agli Stati membri interessati si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato. Il provvedimento si fonda sulle informazioni ricevute dalla Commissione circa le catture già effettuate da navi dell’Unione.
Divieto temporaneo di pesca
L’articolo 2 vieta le attività di pesca diretta dello stock dall 27 febbraio 2017 fino al 30 giugno 2017 incluso. Il divieto si applica alle navi battenti bandiera degli Stati membri indicati nell’allegato o in essi immatricolate, senza previsione di deroghe nel testo fornito.
Allegato e periodo di chiusura
L’allegato riporta il codice 07/TQ127, l’indicazione dello stock RED/N3M, la specie scorfani (Sebastes spp.), la zona NAFO 3M e il periodo di chiusura 27.2.2017-30.6.2017. Il riferimento nell’allegato è all’Unione europea, intesa come tutti gli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. La finalità è evitare catture eccedenti quando il contingente intermedio per il periodo precedente il 1º luglio 2017 risulta esaurito.
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Per lo stock indicato nell’allegato, il contingente di pesca assegnato agli Stati membri interessati per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 30 giugno 2017 incluso si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato.
Divieto di pesca diretta
È vietata, per le navi battenti bandiera degli Stati membri indicati nell’allegato o in essi immatricolate, la pesca diretta dello stock di scorfani (Sebastes spp.) nella zona NAFO 3M dal 27 febbraio 2017 fino al 30 giugno 2017 incluso.
Dati dell’allegato
L’allegato riporta il codice del contingente 07/TQ127, lo stock RED/N3M, la specie scorfani (Sebastes spp.), la zona NAFO 3M e il periodo di chiusura 27.2.2017-30.6.2017, applicabile all’Unione europea (tutti gli Stati membri).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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