Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/776

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato VI del CLP per recepire nuove decisioni di classificazione armonizzata, introdurre o precisare le STA armonizzate e adeguare la struttura delle tabelle e delle note tecniche. Interviene inoltre sulla conversione delle vecchie classificazioni derivanti dalla direttiva 67/548/CEE, eliminando i riferimenti ormai superati e chiarendo il regime transitorio. L’atto contiene anche numerose modifiche puntuali alle voci di sostanze specifiche, con effetti su classi di pericolo, indicazioni di pericolo, pittogrammi, fattori M e note applicabili. L’applicazione generale è differita al 1º dicembre 2018, ma alcune modifiche testuali dell’allegato operano già dal 1º giugno 2017.

Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per aggiornare la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio armonizzati di talune sostanze pericolose, incluse nuove STA e adeguamenti tecnici dell’allegato VI.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a produttori, importatori, utilizzatori a valle e, più in generale, ai fornitori di sostanze e miscele disciplinate dal regolamento (CE) n. 1272/2008, con effetti diretti in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE. Incide in particolare sulle classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze elencate nell’allegato VI, parte 3, tabella 3, e sulle regole di utilizzo di limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA). Sono previste esclusioni/discipline transitorie: le nuove disposizioni si applicano, in via generale, dal 1º dicembre 2018; alcune modifiche puntuali dell’allegato si applicano dal 1º giugno 2017; prima del 1º dicembre 2018 le sostanze e miscele possono comunque essere classificate, etichettate e imballate secondo il CLP come modificato; i riferimenti alla tabella 3.2 e alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono soppressi dal 1º giugno 2017.

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione – modifica del regolamento CLP

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008 per adeguare la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e miscele pericolose al progresso tecnico e scientifico. La finalità è aggiornare l’allegato VI con nuove classificazioni armonizzate, chiarire l’uso delle stime di tossicità acuta (STA) e rendere coerente il testo con l’abrogazione delle direttive storiche 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel sistema CLP e si basa sull’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. I considerando richiamano il lavoro dell’ECHA e del comitato per la valutazione dei rischi, nonché le osservazioni delle parti interessate, come base per introdurre, aggiornare o abrogare alcune classificazioni armonizzate. Viene inoltre spiegata la necessità di includere le STA armonizzate per facilitare la classificazione delle miscele e supportare le autorità di attuazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda i soggetti della filiera chimica che immettono sostanze e miscele sul mercato: produttori, importatori, utilizzatori a valle e fornitori in generale. L’effetto principale consiste nell’aggiornamento delle voci dell’allegato VI, parte 3, tabella 3, che elenca le classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose. Sono interessate anche le regole di applicazione delle classificazioni alle miscele, in particolare quando servono limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA.

Modifiche alle regole tecniche dell’allegato VI

La parte 1 dell’allegato VI viene riscritta in più punti. La sezione 1.1.2.3 chiarisce che i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le STA armonizzate sono riportati nella tabella 3 e devono essere utilizzati da produttori, importatori e utilizzatori a valle nella classificazione delle miscele contenenti la sostanza interessata. In mancanza di STA armonizzate, il valore deve essere determinato con i dati disponibili; la formula di additività da applicare è quella di cui al punto 3.1.3.6 dell’allegato I.

Le note interpretative sono anch’esse aggiornate: la nota E è soppressa; le note K e P sono riformulate per specificare, rispettivamente, condizioni relative alla presenza di 1,3-butadiene e benzene in talune sostanze derivate dal petrolio; la nota S chiarisce che per la sostanza interessata non è obbligatoria l’etichetta ai sensi dell’articolo 17; la nota U è rinominata. Nella sezione 1.1.3.2 sono introdotte le note 8 e 9 sulla formaldeide rilasciabile, che escludono la classificazione come cancerogeno o mutageno al di sotto della soglia dello 0,1 % nella miscela al momento dell’immissione sul mercato.

Classificazioni minime, vie di esposizione e pericoli fisici

La nuova sezione 1.2 precisa che alcune voci derivanti dalla vecchia direttiva 67/548/CEE rappresentano soltanto una classificazione minima. Tali classificazioni possono essere superate se il fabbricante o l’importatore dispone di dati più completi che giustificano una categoria più grave, oppure corrette tramite la tabella di conversione dell’allegato VII quando sia noto lo stato fisico della sostanza usata nelle prove di tossicità inalatoria.

La sezione 1.2.2 stabilisce che la via di esposizione va indicata solo se è certo che nessun’altra via possa costituire pericolo; le voci interessate sono marcate con doppio asterisco (). La sezione 1.2.3 spiega il significato delle indicazioni H360 e H361 per la tossicità riproduttiva e chiarisce che i tre asterischi (*) segnalano le voci convertite da classificazioni armonizzate della direttiva 67/548/CEE. La sezione 1.2.4 disciplina le ipotesi in cui la classificazione corretta per i pericoli fisici non è determinabile per insufficienza di dati e richiede conferma mediante prove.

Riorganizzazione della tabella 3 e soppressione di riferimenti obsoleti

La parte 3 dell’allegato VI è rinominata “Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate”. La tabella 3.1 diventa la tabella 3 e la colonna relativa a limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA viene rinominata di conseguenza. I riferimenti alla tabella 3.2 sono soppressi con effetto dal 1º giugno 2017, insieme ai riferimenti alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, in coerenza con la loro abrogazione.

Aggiornamento delle voci sostanziali di classificazione

L’allegato sostituisce numerose voci della tabella 3 e ne introduce di nuove. Le modifiche incidono su classificazioni di pericolo fisico, per la salute e per l’ambiente, con aggiornamento di H-code, pittogrammi, avvertenze, note e fattori M. Tra le sostanze menzionate vi sono, a titolo esemplificativo, bendiocarb, fipronil, nicotina, cianammide, ciproconazolo, carbonato di cadmio, idrossido di cadmio, nitrato di cadmio, dilaurato dibutilstannico, clorofene, teflutrin, medetomidina, tiacloprid, esaflumuron, pentiopirad e carbetamide. In alcuni casi sono indicati valori ATE, fattori M o note speciali, come la classificazione minima per il cadmio o le indicazioni relative alle sostanze che liberano formaldeide.

Entrata in vigore, applicazione e transitorio

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º dicembre 2018. Alcune modifiche dell’allegato, in particolare il punto 1 e specifiche lettere dei punti 2 e 3, si applicano dal 1º giugno 2017. Fino al 1º dicembre 2018, le sostanze e le miscele possono comunque essere classificate, etichettate e imballate secondo il CLP come modificato; i fornitori possono anche applicare le nuove disposizioni in via anticipata. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VI del regolamento CLP

L’articolo 1 dispone che l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento riguarda sia la parte introduttiva sia la parte 1 e la parte 3 dell’allegato VI, con riscritture delle sezioni tecniche e aggiornamento delle voci di classificazione armonizzata.

Nuova disciplina delle STA, dei limiti di concentrazione specifici e dei fattori M

La sezione 1.1.2.3 della parte 1 dell’allegato VI è sostituita per chiarire che i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le stime di tossicità acuta (STA) armonizzate sono riportati nella tabella 3 e devono essere usati da produttori, importatori e utilizzatori a valle per classificare le miscele. È precisato che, in mancanza di STA armonizzate, il valore corretto deve essere stabilito con i dati disponibili; i fattori M armonizzati vanno riportati nella stessa colonna dei limiti di concentrazione specifici.

Adeguamento delle note interpretative e delle classificazioni minime

Sono modificate o soppresse varie note della sezione 1.1.3.1: è soppressa la nota E; le note K, P, S e U sono aggiornate. Nella sezione 1.1.3.2 sono aggiunte le note 8 e 9 sulla formaldeide rilasciabile. La sezione 1.1.4 è soppressa. La sezione 1.2 è riformulata per chiarire che alcune classificazioni derivanti dalla direttiva 67/548/CEE costituiscono classificazioni minime, che possono essere superate da dati più completi o precisate con la tabella di conversione dell’allegato VII.

Chiarimento sulle vie di esposizione e sulla tossicità per la riproduzione

La nuova sezione 1.2.2 chiarisce che, per talune classi di pericolo, la via di esposizione va indicata solo se è accertato che nessun’altra via presenti pericolo, e che tali voci sono contrassegnate da doppio asterisco (**). La sezione 1.2.3 spiega il significato delle indicazioni H360 e H361 per la tossicità riproduttiva e l’uso dei tre asterischi (***) per le voci convertite da classificazioni armonizzate della direttiva 67/548/CEE. La sezione 1.2.4 disciplina i casi in cui la classificazione per pericoli fisici non può essere stabilita correttamente e richiede conferma mediante prove.

Riorganizzazione della tabella 3 e soppressione dei riferimenti obsoleti

La parte 3 è rinominata e la tabella 3.1 diventa la tabella 3, con titolo aggiornato. Sono soppressi i paragrafi introduttivi e il titolo della colonna relativa a limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA è modificato. Sono inoltre soppressi, con effetto dal 1º giugno 2017, i riferimenti alla tabella 3.2 e alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, in coerenza con la loro abrogazione.

Aggiornamento delle voci di sostanze pericolose

L’allegato sostituisce o inserisce numerose voci della tabella 3 relative a sostanze specifiche, aggiornando classificazioni, etichettature, note e fattori M. Tra le voci modificate o introdotte figurano, tra le altre, bendiocarb, fipronil, nicotina, cianammide, ciproconazolo, carbonato di cadmio, idrossido di cadmio, nitrato di cadmio, dilaurato dibutilstannico, clorofene, teflutrin, medetomidina, tiacloprid, esaflumuron, pentiopirad e carbetamide, oltre ad altre sostanze con classificazioni ambientali, cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o con specifiche ATE/STA.

Regime transitorio e applicazione anticipata facoltativa

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1º dicembre 2018. Le modifiche indicate nell’allegato al punto 1 e in varie lettere dei punti 2 e 3 si applicano dal 1º giugno 2017. In deroga, fino al 1º dicembre 2018 le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate secondo il CLP come modificato. I fornitori possono quindi applicare anticipatamente le nuove classificazioni e adeguare etichettatura e imballaggio prima della scadenza.

Come è indicizzato

Materiechimicaclassificazione delle sostanze pericoloseetichettatura e imballaggiosalute e sicurezza dei prodottiambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.