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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/779

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/779 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli. I valori sono fissati nell'allegato per singoli codici NC e paesi terzi, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, individuati tramite specifici codici NC e codici paese di origine/ provenienza. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/779 della Commissione definisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 prevede che la Commissione fissi i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, sulla base di criteri collegati ai dati giornalieri di mercato.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con valori espressi in EUR/100 kg, associati a specifici codici NC e a determinati paesi terzi di origine o provenienza.

Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri:

  • 0702 00 00;
  • 0707 00 05;
  • 0709 93 10;
  • 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28;
  • 0805 50 10;
  • 0808 10 80.

Per ciascuna voce sono indicati i corrispondenti paesi terzi e i valori applicabili; il codice "ZZ" è definito come "altre origini".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, provenienti dai paesi terzi specificati. Esso rileva unicamente ai fini del calcolo del prezzo di entrata e non introduce, nel testo fornito, ulteriori condizioni procedurali o esclusioni.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell'Unione, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Rilievo operativo per gli operatori

Per gli operatori del commercio all'importazione di ortofrutticoli, il documento è rilevante perché determina i valori di riferimento da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata in dogana. La corretta individuazione del codice NC, del paese terzo e del valore forfettario corrispondente è essenziale per l'applicazione della disciplina doganale e di mercato.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifici codici paese terzi, compreso il codice "ZZ" per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criteri di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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