Regolamento (UE) 2017/782
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/782 della Commissione, del 5 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da usare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per specifiche voci NC e paesi terzi di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per le specifiche posizioni NC e per le origini Paese indicate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; non disciplina in generale tutte le importazioni agricole, ma solo i prodotti e i periodi per i quali il valore forfettario all'importazione deve essere fissato giornalmente. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/782 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina di dettaglio prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e funzione del meccanismo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In base a tale disciplina, i valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011 e servono come parametro per il calcolo del prezzo di entrata.
Metodo di determinazione e periodicità
Il considerando evidenzia che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili. Ne discende che il presente regolamento è uno strumento tecnico di aggiornamento, destinato a recepire il valore applicabile in un determinato momento temporale.
Ambito oggettivo: prodotti e origini interessati
L'allegato elenca i valori per alcune voci della nomenclatura combinata, tra cui:
- 0702 00 00;
- 0707 00 05;
- 0709 93 10;
- 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28;
- 0805 50 10;
- 0808 10 80. Per ciascuna voce sono indicati i codici dei paesi terzi e il corrispondente valore forfettario in EUR/100 kg. Tra i codici figurano, a titolo esemplificativo, EG, MA, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA e il codice ZZ, che corrisponde a "altre origini" secondo la nota richiamata in allegato.
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La funzione è fissare i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Aggiornamento giornaliero dei valori
I valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori applicabili per prodotto e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifiche posizioni NC: 0702 00 00; 0707 00 05; 0709 93 10; 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28; 0805 50 10; 0808 10 80. Per ciascuna voce sono indicati i codici paese terzo pertinenti e il corrispondente valore.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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