Regolamento (UE) 2017/777
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione apre un riesame ai sensi del regolamento antidumping di base per verificare se un produttore esportatore tunisino possa ottenere un’esenzione dalle misure antidumping applicabili alle biciclette spedite dalla Tunisia. In attesa dell’esito del riesame, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni prodotte da tale operatore, ma le importazioni devono essere registrate per consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi se venisse accertata un’elusione. Il regolamento disciplina inoltre la procedura, i termini per la collaborazione delle parti e il calendario dell’inchiesta.
Apertura di un riesame per possibile esenzione dal dazio antidumping sulle biciclette spedite dalla Tunisia da parte di un produttore esportatore tunisino, con abrogazione provvisoria del dazio per quel soggetto e registrazione delle importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dall’eventuale dichiarazione di origine. In particolare, il provvedimento riguarda le importazioni prodotte da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206), ai fini della verifica se debbano restare soggette alle misure antidumping già estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013. Sono escluse dal prodotto le biciclette con motore e gli unicicli/monocicli; il regolamento opera in tutta l’Unione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con obbligo di registrazione delle importazioni per nove mesi.
Riesame per possibile esenzione dal dazio antidumping sulle biciclette spedite dalla Tunisia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per verificare se un produttore esportatore tunisino, Look Design System SA, possa ottenere un’esenzione dalle misure antidumping applicabili alle biciclette spedite dalla Tunisia. Il provvedimento si colloca nel quadro della difesa contro le importazioni oggetto di dumping disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1036 e richiama, in particolare, gli articoli 11, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 5.
Contesto delle misure vigenti
Le misure in vigore derivano dal dazio antidumping definitivo istituito sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e successivamente esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, alle biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dall’origine dichiarata. Il regolamento richiama anche un successivo ampliamento delle misure, avvenuto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 per altre spedizioni provenienti da Cambogia, Pakistan e Filippine.
Oggetto e perimetro del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, con codici TARIC 8712003010 e 8712007091. L’esame riguarda le importazioni spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, ma il caso concreto concerne i prodotti fabbricati e venduti per l’esportazione nell’Unione da Look Design System SA, identificata con il codice addizionale TARIC C206.
Ragioni della richiesta e apertura dell’inchiesta
La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione il 13 settembre 2016. Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato agli esportatori o produttori interessati dalle misure, di non aver esportato il prodotto nell’Unione nel periodo considerato nell’inchiesta che aveva portato all’estensione delle misure (1 settembre 2011 - 31 agosto 2012), di non aver eluso le misure vigenti e di aver esportato il prodotto nell’Unione nell’agosto 2016. Sulla base degli elementi disponibili, la Commissione ha ritenuto sussistenti prove sufficienti per aprire l’inchiesta; l’industria dell’Unione, informata della richiesta, non ha presentato osservazioni.
Effetti immediati: abrogazione del dazio e registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni rientranti nell’articolo 1 del regolamento, cioè per quelle prodotte e vendute per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. Parallelamente, in forza dell’articolo 14, paragrafo 5, le autorità doganali devono registrare tali importazioni. La registrazione serve a consentire l’eventuale riscossione dei dazi antidumping dalla data di registrazione qualora il riesame accerti un’elusione; l’obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Fasi procedurali e termini per le parti
La Commissione avvierà un’istruttoria sul richiedente mediante questionario, che dovrà essere restituito entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diversa indicazione. Anche le altre parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni. Le domande di audizione relative alla fase iniziale devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore; per le audizioni successive valgono i termini fissati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Regole su riservatezza, forma delle comunicazioni e collaborazione
Le informazioni destinate alla Commissione devono essere esenti da diritti d’autore; se contengono dati protetti da diritti di terzi, è necessaria un’autorizzazione specifica che consenta l’uso nel procedimento e la divulgazione alle altre parti in forma difendibile. Le comunicazioni riservate devono essere marcate "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato contrassegnato come "For inspection by interested parties"; in difetto, le informazioni riservate possono non essere prese in considerazione. Il regolamento raccomanda l’invio via e-mail delle comunicazioni e indica l’indirizzo della Commissione per la corrispondenza. In caso di mancata collaborazione, di ostacolo all’inchiesta o di dati falsi o fuorvianti, la Commissione può fare affidamento sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, con possibili esiti meno favorevoli per la parte inadempiente.
Consigliere auditore, durata dell’inchiesta e applicazione
Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere auditore della Direzione generale del Commercio, che funge da intermediario su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e audizioni. L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Apertura del riesame ed esenzione richiesta
È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, per verificare se le importazioni del prodotto oggetto del riesame prodotte da Look Design System SA debbano continuare a essere soggette alle misure antidumping estese.
Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli, spediti dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, classificati nei codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e nei codici TARIC 8712003010 e 8712007091.
Abrogazione del dazio per il richiedente
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 è abrogato per le importazioni di cui all’articolo 1, cioè per le importazioni fabbricate e vendute per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione delle merci interessate, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’obbligo di registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini procedurali per il richiedente e le parti interessate
La Commissione invia un questionario al richiedente, che deve restituirlo entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diverse disposizioni. Le parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dalla medesima data.
Audizioni e intervento del consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione; la domanda, motivata e scritta, va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore per le questioni relative alla fase di apertura. È prevista anche la possibilità di ricorrere al consigliere auditore della DG Commercio, con le medesime regole temporali per le prime audizioni.
Trattamento delle informazioni riservate e omessa collaborazione
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato. In caso di mancata collaborazione, informazioni false o ostacolo all’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e trarre conclusioni anche meno favorevoli per la parte inadempiente.
Durata dell’inchiesta e protezione dei dati
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
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