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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27311/2020 del 30/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Roma Capitale contro la pronuncia di accoglimento della domanda di usucapione: la Corte d'appello aveva ritenuto "inesistenti" le notificazioni dell'atto d'appello eseguite, rispettivamente, presso il difensore Crapolicchio (che aveva poi rinunciato al mandato) e presso un indirizzo errato (viale Medaglie d'Oro anziché piazzale Medaglie d'Oro), e aveva escluso la sanabilità di tali vizî

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendo che i vizi relativi all'individuazione del luogo di notifica non costituiscono inesistenza ma nullità sanabile (anche per "raggiungimento dello scopo" con la costituzione della parte intimata o con rinnovazione della notificazione). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame, con pronuncia sulle spese del presente giudizio

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    richiama l'obbligo di formalità nella comunicazione di atti e fatti processuali alle parti; la Corte ha valutato l'asserita mancata comunicazione della rinuncia al mandato ma ha ritenuto che gli elementi disponibili avessero comunque informato il Comune della nuova situazione difensiva

  • art. 88 c.p.c.

    regola l'indicazione del difensore e del domicilio; la ricorrente deduceva che, senza prova certa della rinuncia, il difensore precedente doveva essere ritenuto ancora tale

  • art. 156, comma 3 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'atto, pur notificato ad indirizzo errato, se ha raggiunto lo scopo non può essere dichiarato nullo; la Corte di Cassazione conferma che l'errore di luogo rientra nella nullità sanabile

  • art. 291 c.p.c.

    prevede l'ordine al rinnovo della notificazione da parte del giudice; la Corte ha citato la possibilità di sanare la nullità mediante rinnovazione disposta dal giudice

  • art. 2697 c.c.

    norma sulla prova; la ricorrente contestava l'accertamento della Corte d'appello in assenza di prova certa della rinuncia al mandato del precedente difensore

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    articolo invocato per i motivi di cassazione (violazione di norme processuali); la Corte ha deciso sul punto di diritto relativo alla natura del vizio della notificazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la questione centrale resta comunque la qualificazione del vizio di notifica e la sua sanabilità

  • Giurisprudenza citata (Cass. SU n. 14916/2016, Cass. n. 5663/2018, Cass. n. 23968/2017)

    le pronunce citate stabiliscono il principio che l'errore nella determinazione del luogo della notificazione dell'impugnazione (anche se privo di collegamento col destinatario) rientra nella sfera della nullità sanabile e non dell'inesistenza, e che la costituzione della parte intimata o la rinnovazione possono efficacemente sanare il vizio

Massime di principio

  • La notifica eseguita in luogo non collegato al destinatario costituisce, di norma, una nullità sanabile e non un'inesistenza assoluta; può essere sanata per "raggiungimento dello scopo" dalla costituzione in giudizio della parte destinataria o mediante rinnovazione della notifica
  • La notificazione a un difensore che ha effettivamente cessato il mandato non è automaticamente "inesistente": l'effetto della cessazione dipende dalla prova della rinuncia/comunicazione e dalle circostanze; comunque il vizio è normalmente sanabile
  • La costituzione dell'intimato, anche se compiuta per eccepire la nullità, può avere efficacia sanante ex tunc quando realizzi il fine della conoscenza dell'atto
  • Spetta al soggetto che deduce l'esistenza di una rinuncia o di una variazione domiciliare fornire la prova certa; in mancanza di prova l'errore va valutato insieme alle altre risultanze processuali
  • Il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; le parti e i difensori devono curare l'elezione di domicilio e la comunicazione di rinunce per evitare incertezze procedurali
  • In casi analoghi, chi impugna dovrebbe provare l'avvenuta regolare notificazione o, in subordine, dimostrare che il vizio è stato colmato (costituzione dell'intimato o effettiva conoscenza), mentre chi si duole dell'irregolarità deve tempestivamente eccepire la nullità

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