Cassazione Civile, Sentenza n. 27310/2020 del 30/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Oristano che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del fallimento e aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso del curatore/difensore, ritenendo che la procedura fallimentare avesse resistito con colpa grave. I ricorrenti sostenevano che l'ammissione al patrocinio prevista dall'art. 144 dPR 115/2002 consegue "d'ufficio" a seguito dell'attestazione del Giudice delegato circa l'assenza di fondi e non è una ammissione provvisoria soggetta alla disciplina generale di revoca dell'art. 136 dPR 115/2002; inoltre richiamavano l'art. 25 R.D. 267/1942 che impone l'attestazione nel decreto di autorizzazione del Giudice delegato
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 144 dPR 115/2002 configura un'ammissione al patrocinio che consegue d'ufficio in seguito all'attestazione del Giudice delegato e non rientra nella fattispecie di ammissione provvisoria disciplinata dall'art. 136 dPR 115/2002; ne consegue che la revoca disposta dal Giudice della liquidazione non era corretta. La Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Oristano e ha rinviato la causa per nuovo esame ad altro magistrato, disponendo altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il principio illustrato
Norme richiamate
dPR 115/2002 art. 144
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la procedura concorsuale consegue "d'ufficio" in conseguenza dell'attestazione del Giudice delegato che la procedura è priva di fondi; non si tratta di una ammissione 'provvisoria' soggetta alla disciplina ordinaria di revoca
dPR 115/2002 art. 136
Regola l'ammissione provvisoria al patrocinio (es. disposta dall'Ordine forense) e la relativa revoca; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia applicabile all'ipotesi speciale disciplinata dall'art. 144 per le procedure concorsuali
R.D. 267/1942 art. 25 n.6
Il Giudice delegato, nell'autorizzare il curatore ad agire o resistere, deve attestare l'assenza di fondi per il pagamento delle spese di difesa; tale attestazione è rilevante e determina l'ammissione al patrocinio d'ufficio
dPR 115/2002 art. 170
Norma procedurale citata per l'opposizione avverso provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato; i ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 170 contro la revoca
cod. proc. civ. art. 619
Richiamato come contesto processuale (procedura esecutiva immobiliare) nel quale la procedura fallimentare era stata coinvolta
cod. civ. art. 2909
Richiamato in ordine alla dedotta parziale compensazione delle spese e alla rilevanza di tale compensazione ai fini della valutazione di colpa grave o mala fede nella resistenza; la Corte ha ritenuto il tema assorbito dalla decisione sul primo motivo
cod. proc. civ. art. 234
Richiamato rispetto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito e alla possibilità di compensazione; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla questione principale
cod. proc. civ. art. 385 comma 3
Consente alla Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, di disciplinare la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha disposto che il Giudice del rinvio provveda anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio
Massime di principio
- Quando la legge speciale (es. art. 144 dPR 115/2002) prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato "d'ufficio" a seguito dell'attestazione del Giudice delegato sulla mancanza di fondi, tale ammissione non va automaticamente qualificata come 'provvisoria' soggetta alla revoca secondo la disciplina generale (art. 136).
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio della procedura concorsuale (e l'eventuale verifica della capacità di pagare il compenso) è compito del Giudice delegato al momento dell'autorizzazione e della relativa attestazione; il giudice chiamato successivamente a liquidare il compenso non può riformare ex novo quella valutazione appellandosi alla disciplina generale della revoca, salvo che emergano fatti nuovi e rilevanti.
- Se la decisione di merito si conclude con compensazione parziale delle spese per reciproca soccombenza, ciò può essere elemento da valutare nella determinazione dell'assenza di colpa grave o mala fede nella condotta processuale, ma la valutazione concreta deve essere fatta dal giudice investito della questione nel rispetto della disciplina speciale.
- In presenza di controversie sull'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato riferite a procedure concorsuali, è opportuno verificare sempre l'esistenza dell'attestazione del Giudice delegato nel decreto di autorizzazione (art. 25 R.D. 267/1942) e fondare le doglianze sulla corretta interpretazione della norma speciale prima di applicare meccanismi generali di revoca.
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il nuovo esame deve essere svolto da diverso magistrato e può comprendere anche la liquidazione del compenso alla luce del principio di diritto stabilito dalla Corte
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