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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27310/2020 del 30/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Oristano che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del fallimento e aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso del curatore/difensore, ritenendo che la procedura fallimentare avesse resistito con colpa grave. I ricorrenti sostenevano che l'ammissione al patrocinio prevista dall'art. 144 dPR 115/2002 consegue "d'ufficio" a seguito dell'attestazione del Giudice delegato circa l'assenza di fondi e non è una ammissione provvisoria soggetta alla disciplina generale di revoca dell'art. 136 dPR 115/2002; inoltre richiamavano l'art. 25 R.D. 267/1942 che impone l'attestazione nel decreto di autorizzazione del Giudice delegato

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 144 dPR 115/2002 configura un'ammissione al patrocinio che consegue d'ufficio in seguito all'attestazione del Giudice delegato e non rientra nella fattispecie di ammissione provvisoria disciplinata dall'art. 136 dPR 115/2002; ne consegue che la revoca disposta dal Giudice della liquidazione non era corretta. La Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Oristano e ha rinviato la causa per nuovo esame ad altro magistrato, disponendo altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il principio illustrato

Norme richiamate

  • dPR 115/2002 art. 144

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la procedura concorsuale consegue "d'ufficio" in conseguenza dell'attestazione del Giudice delegato che la procedura è priva di fondi; non si tratta di una ammissione 'provvisoria' soggetta alla disciplina ordinaria di revoca

  • dPR 115/2002 art. 136

    Regola l'ammissione provvisoria al patrocinio (es. disposta dall'Ordine forense) e la relativa revoca; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia applicabile all'ipotesi speciale disciplinata dall'art. 144 per le procedure concorsuali

  • R.D. 267/1942 art. 25 n.6

    Il Giudice delegato, nell'autorizzare il curatore ad agire o resistere, deve attestare l'assenza di fondi per il pagamento delle spese di difesa; tale attestazione è rilevante e determina l'ammissione al patrocinio d'ufficio

  • dPR 115/2002 art. 170

    Norma procedurale citata per l'opposizione avverso provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato; i ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 170 contro la revoca

  • cod. proc. civ. art. 619

    Richiamato come contesto processuale (procedura esecutiva immobiliare) nel quale la procedura fallimentare era stata coinvolta

  • cod. civ. art. 2909

    Richiamato in ordine alla dedotta parziale compensazione delle spese e alla rilevanza di tale compensazione ai fini della valutazione di colpa grave o mala fede nella resistenza; la Corte ha ritenuto il tema assorbito dalla decisione sul primo motivo

  • cod. proc. civ. art. 234

    Richiamato rispetto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito e alla possibilità di compensazione; la questione è stata assorbita dalla decisione sulla questione principale

  • cod. proc. civ. art. 385 comma 3

    Consente alla Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, di disciplinare la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha disposto che il Giudice del rinvio provveda anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio

Massime di principio

  • Quando la legge speciale (es. art. 144 dPR 115/2002) prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato "d'ufficio" a seguito dell'attestazione del Giudice delegato sulla mancanza di fondi, tale ammissione non va automaticamente qualificata come 'provvisoria' soggetta alla revoca secondo la disciplina generale (art. 136).
  • La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio della procedura concorsuale (e l'eventuale verifica della capacità di pagare il compenso) è compito del Giudice delegato al momento dell'autorizzazione e della relativa attestazione; il giudice chiamato successivamente a liquidare il compenso non può riformare ex novo quella valutazione appellandosi alla disciplina generale della revoca, salvo che emergano fatti nuovi e rilevanti.
  • Se la decisione di merito si conclude con compensazione parziale delle spese per reciproca soccombenza, ciò può essere elemento da valutare nella determinazione dell'assenza di colpa grave o mala fede nella condotta processuale, ma la valutazione concreta deve essere fatta dal giudice investito della questione nel rispetto della disciplina speciale.
  • In presenza di controversie sull'ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato riferite a procedure concorsuali, è opportuno verificare sempre l'esistenza dell'attestazione del Giudice delegato nel decreto di autorizzazione (art. 25 R.D. 267/1942) e fondare le doglianze sulla corretta interpretazione della norma speciale prima di applicare meccanismi generali di revoca.
  • In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il nuovo esame deve essere svolto da diverso magistrato e può comprendere anche la liquidazione del compenso alla luce del principio di diritto stabilito dalla Corte

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