Provvedimento AGCM C12475 n. 30292 del 30/08/2022
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO-ARMÒNIA SGR/QUICK-C.A.T.T.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Quick S.p.A., C.A.T.T. S.r.l. e società controllate da parte di FII, per conto del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita, e di Armònia, per conto di Armònia Italy Fund. L’operazione interessa i mercati dell’equipaggiamento nautico, dell’illuminazione nautica e dei sistemi di stabilizzazione, ritenuti di dimensione almeno europea. Il Gruppo Quick detiene quote comprese tra il 5% e il 15%, mentre le attività delle acquirenti sono assenti o marginali. L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, L. 287/1990; il patto di non concorrenza è accessorio solo entro il limite temporale di tre anni.
Fondo Italiano di Investimento-FICC e Armònia Italy Fund acquisiscono il controllo congiunto del Gruppo Quick tramite Sea One; non avvio dell’istruttoria e autorizzazione senza condizioni, salvo limitazione del patto di non concorrenza a tre anni
Acquisizione del controllo congiunto del Gruppo Quick da parte di FII e Armònia
L’operazione riguarda l’acquisizione del controllo congiunto di Quick S.p.A., delle società da essa controllate e di C.A.T.T. S.r.l. da parte di Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A., per conto del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, e di Armònia SGR S.p.A., per conto di Armònia Italy Fund. L’AGCM ha esaminato l’operazione nell’ambito del controllo nazionale delle concentrazioni e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Parti e operazione
FII appartiene al gruppo Cassa depositi e prestiti ed è attiva nella gestione di fondi di investimento e nel sostegno finanziario di PMI italiane. Armònia è una società di gestione del risparmio indipendente che gestisce Armònia Italy Fund, fondo riservato a investitori istituzionali e orientato a imprese operanti in settori tipici del made in Italy.
Quick opera nella progettazione, ingegneria e produzione di attrezzature tecnologicamente avanzate per yacht a motore, yacht a vela e superyacht, attraverso linee di prodotto dedicate all’equipaggiamento nautico, all’illuminazione e agli stabilizzatori giroscopici. C.A.T.T. è attiva nella produzione di stampi e nelle lavorazioni meccaniche per prodotti nautici. Quick e C.A.T.T. sono interamente controllate da MH S.r.l., holding industriale della famiglia Marzucco.
L’acquisizione sarà realizzata mediante la costituzione di Quick Holding S.p.A., che acquisirà il 100% delle azioni di Quick e delle quote di C.A.T.T. Quick Holding sarà partecipata per il 70% da Sea One S.p.A. e per il 30% dalla famiglia Marzucco. Sea One sarà a sua volta partecipata da FII e Armònia tramite il veicolo Aurora Diciasette S.p.A. Sebbene Quick Holding sia controllata esclusivamente da Sea One, gli accordi parasociali attribuiscono a FII e Armònia il controllo congiunto di Sea One e, in ultima analisi, del Gruppo Quick. I diritti attribuiti ad Armònia riguardano, tra l’altro, materie assembleari rilevanti, modifiche statutarie, composizione del consiglio di amministrazione, business plan, budget e loro modifiche significative.
Qualificazione giuridica e competenza dell’AGCM
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di imprese.
L’AGCM ha ritenuto applicabile la disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004 sulle concentrazioni. È risultato inoltre integrato l’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio superava 517 milioni di euro e il fatturato individuale realizzato in Italia da almeno due imprese superava 31 milioni di euro.
Mercati rilevanti
In considerazione delle attività delle società acquisite, le Parti hanno individuato tre possibili mercati del prodotto:
- M1 – progettazione e produzione di equipaggiamento nautico, comprendente sistemi di ancoraggio e ormeggio, linea energia, scalda acqua e altri accessori;
- M2 – illuminazione per il settore nautico, comprendente l’intera gamma di prodotti illuminotecnici, dalle luci di cortesia alle luci subacquee;
- M3 – sistemi di stabilizzazione in ambito nautico, in particolare stabilizzatori giroscopici.
Le Parti hanno sostenuto che tali mercati presentassero una dimensione almeno europea, tenuto conto della facilità di circolazione, installazione e manutenzione dei prodotti, della loro compatibilità con le soluzioni cantieristiche diffuse e della presenza di operatori concorrenti esteri.
Posizioni di mercato e sovrapposizioni
Il Gruppo Quick opera in tutti e tre i mercati individuati, con le seguenti quote:
- circa [10-15%] nel mercato M1;
- circa [10-15%] nel mercato M2;
- circa [5-10%] nel mercato M3.
Le attività delle acquirenti non presentano sovrapposizioni significative con quelle del Gruppo Quick. FII è marginalmente presente nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecniche per il settore navale tramite una società controllata, attiva nella produzione di attuatori di derivazione aeronautica per passerelle e altri componenti ad apertura e chiusura automatica. La quota attribuibile a tale attività è inferiore all’1% del mercato.
Al di fuori di questa presenza marginale, le società acquirenti non operano nei mercati in cui sono attive le società target. L’AGCM non ha rilevato sovrapposizioni orizzontali significative né rapporti verticali o conglomerali suscettibili di produrre effetti restrittivi.
Valutazione concorrenziale
L’Autorità ha ritenuto che l’operazione non fosse idonea ad alterare la struttura concorrenziale dei mercati interessati. Le quote del Gruppo Quick, pur essendo significative in M1 e M2, non si accompagnano a incrementi derivanti da una sovrapposizione sostanziale con le attività degli acquirenti. La presenza di FII nel settore navale è stata considerata del tutto marginale e non idonea a determinare effetti orizzontali apprezzabili.
Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha concluso che l’operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, L. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Patto di non concorrenza
L’operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza a carico del venditore, originariamente previsto per cinque anni. Il patto comprendeva l’impegno a non acquisire attività nel settore di operatività delle Parti, a non prestare collaborazione o conoscenze a imprese concorrenti e il divieto di sviamento della clientela. Analoghi obblighi erano previsti per alcuni soci del Gruppo Quick che ricoprivano incarichi nelle società del gruppo.
L’AGCM ha qualificato tali obblighi come restrizioni accessorie direttamente connesse e necessarie alla concentrazione, in quanto funzionali a garantire all’acquirente il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione. Tuttavia, richiamando la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), ha ritenuto che la durata di cinque anni eccedesse quanto ragionevolmente necessario. Il patto è stato considerato accessorio soltanto entro il limite di tre anni, periodo ritenuto sufficiente per il trasferimento del know-how. L’Autorità si è riservata di valutare gli accordi qualora fossero attuati oltre tali limiti.
Esito
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, L. 287/1990. L’operazione è stata quindi autorizzata senza misure correttive strutturali o comportamentali, fermo restando il limite di tre anni riconosciuto per la qualificazione accessoria del patto di non concorrenza. La decisione si fonda sull’assenza di effetti idonei a ostacolare significativamente la concorrenza effettiva e sull’assenza di elementi tali da determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
FII, società del gruppo CDP, e Armònia acquisiscono il controllo congiunto del Gruppo Quick tramite Sea One e Quick Holding. Quick Holding acquisirà il 100% di Quick e C.A.T.T.; il 70% sarà detenuto da Sea One e il 30% dalla famiglia Marzucco. Il controllo esclusivo di Quick Holding spetterà a Sea One, mentre FII e Armònia eserciteranno il controllo congiunto su Sea One in virtù dei diritti di governance e veto previsti dagli accordi parasociali.
Qualificazione e obbligo di notifica
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di imprese. Non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004. L’operazione è soggetta alla comunicazione preventiva ex articolo 16, comma 1, L. 287/1990, poiché sono superate le soglie nazionali di 517 milioni di euro di fatturato aggregato e 31 milioni di euro di fatturato individuale per almeno due imprese interessate.
Mercati e quote
Le Parti hanno individuato tre mercati, ritenuti di dimensione almeno europea: progettazione e produzione di equipaggiamento nautico (M1), illuminazione per il settore nautico (M2) e sistemi di stabilizzazione nautica, inclusi gli stabilizzatori giroscopici (M3). Il Gruppo Quick detiene quote rispettivamente del [10-15%], [10-15%] e [5-10%].
Assenza di effetti anticoncorrenziali
Le imprese acquirenti non sono sostanzialmente presenti nei mercati delle società target. FII detiene soltanto una quota inferiore all’1% tramite una controllata attiva nella produzione di attuatori e componenti per il settore navale. Non sono state rilevate sovrapposizioni verticali o conglomerali significative.
Patto di non concorrenza ed esito
Il patto di non concorrenza, originariamente previsto per cinque anni e comprendente divieti di attività concorrenti, collaborazione, uso di conoscenze e sviamento della clientela, è stato ritenuto accessorio soltanto entro il limite di tre anni, periodo considerato sufficiente per il trasferimento del know-how. L’AGCM ha escluso un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva o la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.
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