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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10462/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze per violazione degli artt. 123 cod. pen., 336 e 337 cod. proc. pen., sostenendo che la denuncia orale presentata dalla persona offesa (vicedirettore del negozio) equivalga a querela necessaria per la procedibilità del reato (furto aggravato). Il ricorrente ha rilevato che nella denuncia si attestava la consegna ai carabinieri di foto, video e documentazione e si parlava di consegna "per le indagini del caso", elementi che, a suo avviso, manifestano la volontà persecutoria richieste per qualificare l'atto come querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. La Corte ha affermato il principio secondo cui, nei reati procedibili a querela di parte, la volontà di proporre querela non richiede formule sacramentali e può risultare da una denuncia orale se da essa (o da atti collegati) emerge chiaramente l'intento persecutorio. In particolare, la Corte ha ritenuto che la consegna di foto, video e documentazione e la dichiarazione di averle consegnate "per le indagini del caso" sono elementi idonei a desumere la volontà di perseguire l'autore del reato; pertanto la Corte territoriale aveva errato nel dichiarare il non doversi procedere per mancanza di querela.

Norme richiamate

  • art. 123 cod. pen.

    Citato come norma la cui violazione è dedotta dal ricorso; il Collegio non sviluppa un'interpretazione autonoma della norma nel provvedimento, ma la menziona nell'ambito dei motivi di ricorso.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Rappresenta il contenuto minimo richiesto per la querela: la persona offesa deve manifestare la volontà che si proceda in ordine a un fatto preveduto come reato. La Corte ricorda che la querela è atto a forma libera e che l'intento persecutorio deve emergere chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate nel ricorso; il provvedimento richiama le regole sulla querela e sulla procedibilità senza sviluppare un'interpretazione specifica distinta da quella relativa all'art. 336.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 10, comma 1

    Richiamato nella giurisprudenza citata (Feola) per indicare che alcuni reati sono diventati procedibili a querela; la Corte utilizza il riferimento per contestualizzare l'importanza della manifestazione di volontà della persona offesa.

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza menzionata quale esempio di atto (richiesta di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione) che può essere indicativo della volontà perseguitoria; la Corte usa tali precedenti per motivare l'interpretazione favorevole alla querela desumibile da atti connessi.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza a titolo esemplificativo (circostanza aggravante) nella trattazione dei precedenti; non è centrale per il principio affermato ma contestualizza fattispecie citate.

Massime di principio

  • La querela è un atto a forma libera: non sono necessarie formule sacramentali per manifestare la volontà persecutoria.
  • La distinzione tra mera denuncia e querela è la presenza, nell'atto o in elementi circostanziali, dell'intento chiaro e inequivocabile della persona offesa che si proceda penalmente contro l'autore del fatto.
  • Il giudizio sulla sussistenza della volontà di querelarsi è valutazione di merito, sindacabile in Cassazione solo se l'interpretazione non rispetta i canoni logico-giuridici.
  • Nei casi di dubbio si applica il principio del "favor querelae": le situazioni ambigue vanno interpretate in favore della procedibilità quando emergono elementi che possono indicare la volontà perseguitoria.
  • La consegna di strumenti di prova (foto, video, documentazione) e la dichiarazione di averli forniti "per le indagini" possono essere considerati elementi sufficienti a desumere la volontà di proporre querela per reati procedibili a querela di parte.
  • Tuttavia, una mera denuncia priva di qualsiasi espressione o elemento indicativo dell'intento persecutorio non è sufficiente a integrare la querela; la valutazione va fatta caso per caso.

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