Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18905/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società committente aveva convenuto in giudizio la società appaltatrice deducendone l'inadempimento per aver lavorato in modo erroneo alcuni pattini radialI in PTFE e carbon grafite commissionati, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il residuo corrispettivo. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale ritenendo provato l'inadempimento e aveva rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente, rilevando che non era stato possibile verificare le difformità lamentate perché i pattini oggetto della fornitura non erano stati messi a disposizione per l'accertamento, e che le prove peritali erano state eseguite su macchine solo simili a quelle utilizzate, non sulle stesse. Con il ricorso per cassazione la soccombente in appello ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto storico decisivo: la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe, secondo la ricorrente, lavorato proprio sui pattini riconducibili alle due forniture contestate; se la Corte territoriale avesse correttamente valutato tale circostanza, avrebbe dovuto ritenere provata la non conformità dei pattini ai disegni forniti e quindi l'inadempimento dell'appaltatrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e degli elementi istruttori, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente corretta. La Corte d'appello aveva infatti esaminato la questione decisiva dell'individuazione dei pattini oggetto di fornitura e aveva concluso, con apprezzamento di fatto insindacabile, che non vi fosse prova della difformità denunciata; pertanto non ricorreva il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto storico decisivo

    Il vizio è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti, risulti dagli atti o dalla sentenza e sia decisivo; non basta lamentare una diversa lettura delle prove o l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo in cui sia stato oggetto di discussione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio richiede il rispetto degli oneri di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti a supporto della censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo di censurare l'omissione dell'esame di un fatto storico, decisivo e specificamente allegato.
  • L'omesso esame di elementi istruttori, come una consulenza tecnica o singole risultanze peritali, non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • L'apprezzamento delle risultanze istruttorie, inclusa la scelta tra ricostruzioni tecniche alternative, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • Chi invoca il vizio di omesso esame deve indicare in modo specifico il fatto storico asseritamente trascurato, il dato processuale da cui emerge, il momento della sua discussione tra le parti e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.