Sentenza n. 16110/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - del provvedimento di sospensione cautelare adottato da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) con la comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio, identificato con il protocollo ENAC-PROT-26 giugno 2026 - -OMISSIS-; - del verbale di accertamento ENAC-ANE-19 giugno 2026 - -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento e comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, recante la sospensione cautelare della licenza di volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità aeronautica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il pilota ha impugnato il verbale di accertamento del 19 giugno 2026 e la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 26 giugno 2026, nella parte in cui disponeva contestualmente la sospensione cautelare della sua licenza di volo. Nel testo non sono specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: durante il giudizio l’ENAC ha concluso il procedimento sanzionatorio, irrogando una sanzione pecuniaria di 3.000 euro e disponendo la sospensione definitiva della licenza per 11 mesi; il provvedimento definitivo ha espressamente fatto venir meno la misura cautelare impugnata, che aveva quindi esaurito i propri effetti. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti definitivi in un separato giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, c.p.a.
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
La disposizione consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare una volta rispettati i termini e verificate la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; il TAR ha deciso la controversia in questa forma.
Massime di principio
- Il ricorso contro una misura cautelare amministrativa diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, durante il giudizio, il provvedimento definitivo conclude il procedimento, fa cessare gli effetti della misura cautelare impugnata e quest’ultima ha così esaurito la propria efficacia.
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