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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32038/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso contro il diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale. In sede di legittimità, la Corte ha esaminato in via pregiudiziale la validità della procura alle liti rilasciata per il ricorso per cassazione, alla luce dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. La procura risultava autenticata dal difensore solo quanto alla sottoscrizione della parte, senza certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente aveva proposto due motivi di doglianza, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, poiché la Corte definisce la causa sul profilo preliminare della procura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale introdotti dopo l'entrata in vigore dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale debba recare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore su tale posteriorità, oltre all'autenticità della firma. Poiché nel caso concreto la certificazione riguardava soltanto l'autenticità della sottoscrizione e non la data, la procura non rispettava i requisiti di legge, con conseguente inammissibilità. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non si è costituito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo al ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato"; "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima"

    La norma introduce un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e impone la certificazione del difensore sulla data di rilascio, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura alle liti, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, detta una regola speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura alle liti deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente dalla procura stessa, con certificazione del difensore.
  • La certificazione del difensore non può limitarsi all'autenticità della sottoscrizione della parte, ma deve attestare anche la data di rilascio della procura, quando la legge speciale lo richiede.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 prevale sulla disciplina generale della procura alle liti di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un autonomo requisito di ammissibilità.
  • La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura nei casi previsti dalla disciplina speciale comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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