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Sentenza

Sentenza del 28/12/2020 n. 1065 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

R.C. ha impugnato sei avvisi di accertamento (anni 2002-2004) relativi alla quota di partecipazione (33,33%) nella S. I. di C. D. & C. s.a.s., contestando: nullità degli avvisi per notifica effettuata dopo il decesso del dante causa; difetto di legittimazione passiva del socio accomandante (che non risponde personalmente dei debiti sociali); mancato conteggio dei costi aziendali nella determinazione del reddito; illegittimità dell'accertamento induttivo per carenza di presunzioni precise e concordanti; duplicazione dell'accertamento IVA per il 2002; carenza della motivazione e rilievi su presunte condotte fraudolente emerse in sede penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa e ha disposto la restituzione degli atti alla medesima Commissione. Motivo principale: violazione del principio dell'unitarietà dell'accertamento per le società di persone, che impone la partecipazione della società e di tutti i soci (salvo questioni personali) al medesimo giudizio; la CTP avrebbe dovuto integrare il contraddittorio o riunire i giudizi pendenti. Per tale omissione il giudizio è affetto da nullità assoluta e va rifatto con la partecipazione dei litisconsorti necessari.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 32

    Presunzioni sui movimenti bancari: accrediti e addebiti si presumono riferiti all'attività economica, spettando al contribuente l'onere di provare il contrario; Corte richiama che in accertamenti analitici-presuntivi l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • DPR 633/1972, art. 51, comma 2

    art. 51, comma 2 DPR 633/1972

    Rinvio alle presunzioni sull'uso dei movimenti bancari ai fini IVA; gli addebiti/accertiti si presumono corrispettivi acquisti/operazioni imponibili salvo prova contraria.

  • DPR 917/1986 (TUIR), art. 5

    Tassazione del reddito delle società di persone per trasparenza in capo ai soci: il reddito societario si imputa ai soci proporzionalmente alla quota, indipendentemente dall'effettivo incasso.

  • Codice Civile, art. 2322

    La quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte: l'erede, se non accetta con beneficio d'inventario, subentra nella qualità di socio e può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari riferibili alla quota.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 14

    Obbligo di integrazione del contraddittorio: quando sono presenti litisconsorti necessari il giudice deve integrarli; la mancata integrazione determina nullità del giudizio.

  • Cass. sent. Sez. Un. 14815/2008

    Cass. Sez. Un. 14815/2008

    Principio di unità dell'accertamento per le società di persone: l'accertamento che rettifica il reddito della società comporta l'imputazione automatica ai soci; tutti i soggetti interessati sono litisconsorti necessari.

  • Cass. sez. civ., sent. 11230/2020

    Ribadito il principio di unità dell'accertamento e la necessità di chiamare tutti i soggetti sensibili al giudizio, salvo questioni personali dei singoli.

  • Cass. sent. 22868/2017

    In accertamenti analitici o analitico-presuntivi (es. indagini bancarie) è il contribuente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi; l'Ufficio non è tenuto a riconoscere forfettariamente componenti negativi.

Massime di principio

  • Negli accertamenti sulle società di persone (trasparenza fiscale) l'azione è 'unitaria': la società e tutti i soci interessati sono litisconsorti necessari; se non sono tutti partecipi il giudizio è nullo e va integrato o riunito.
  • L'erede che subentra nella qualità di socio (soprattutto se senza beneficio d'inventario) può essere chiamato a rispondere per i debiti tributari relativi alla quota trasmessa.
  • Nei controlli basati su indagini bancarie l'onere di provare che accrediti o addebiti non attengono all'attività imponibile grava sul contribuente; senza prove efficaci le presunzioni d'uso dei movimenti bancari reggono.
  • La mancata considerazione documentata di costi deducibili dal contribuente deve essere provata da quest'ultimo; l'Ufficio non è obbligato a riconoscere deduzioni forfettarie in assenza di prova.
  • Le sentenze penali non incidono automaticamente sul procedimento tributario: i fatti penali rilevano in materia tributaria solo se direttamente e provatamente incidono sulla determinazione del reddito o sulla quota sociale.
  • Attenzione al rischio di duplicazione degli accertamenti (es. IVA/IRAP): occorre verificare la ricomprensione di periodi/crediti già oggetto di precedente accertamento e sollevare eccezioni processuali e di merito tempestivamente.
  • In presenza di più ricorsi collegati (società e soci) è prassi obbligata integrare il contraddittorio o riunire i giudizi per evitare nullità; i difensori devono verificare la presenza di tutti i litisconsorti necessari fin dalle prime fasi.

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