Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto colpevole dei reati indicati nei capi A.9 (associazione ex art. 74 DPR 309/1990), G.3 (art. 23, comma 4 legge n. 110/1975) e G.4 (art. 648 c.p.), nonché l'applicazione della continuazione con precedenti condanne. I motivi di ricorso (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) deducevano: 1) vizio di applicazione dell'art. 649 c.p.p. e violazione del principio del ne bis in idem (richiamando art. 4 Prot. CEDU e art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali UE), perché i fatti contestati sarebbero già stati oggetto della sentenza irrevocabile della Corte d'appello del 19/12/2018 (irrev. 26/09/2019) e le condotte si sovrapporrebbero integralmente; 2) carenza e apoditticità della motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe semplicemente riprodotto le ragioni del GUP senza motivare adeguatamente la distinzione tra le fattispecie contestate nei due procedimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure ripropongono in cassazione le stesse doglianze già formulate e respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte distrettuale. La Corte ha dunque confermato la valutazione di merito secondo cui i fatti contestati nel presente procedimento (partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con organizzazione, mezzi, reinvestimenti e modalità violente) sono naturalisticamente e giuridicamente diversi dalle condotte di mero spaccio già giudicate in precedenza; pertanto non sussiste il ne bis in idem. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In precedenza la pena complessiva era stata rideterminata in anni nove di reclusione, con aumento di due anni per i reati già giudicati.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
La Corte ha interpretato il reato di cui all'art. 74 come partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, caratterizzata da organizzazione stabile, mezzi, risorse finanziarie e finalità di reinvestimento; tale fattispecie è stata ritenuta distinta, sia nella dimensione storico-naturalistica sia in quella giuridica, dalle singole condotte di spaccio già oggetto di giudicato
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Richiamato come insieme di delitti rispetto ai quali l'associazione (art. 74) era finalizzata; la Corte ha considerato che la partecipazione all'associazione si pone come struttura organizzata per commettere più delitti di cui all'art. 73, diversificandosi dalle singole cessioni
Codice di procedura penale, art. 649
La richiesta di non luogo a procedere ex art. 649 (per effetto di giudicato anteriore) è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che non sussista identità integrale dei fatti: la presenza di elementi costitutivi e di una struttura associativa ha reso i fatti del nuovo procedimento non coincidenti con quelli già giudicati
Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23, comma 4
art. 23, comma 4, legge n. 110/1975
Riferita alla fattispecie relativa alle armi; la Corte ha ritenuto che i reati connessi al porto/detenzione di armi non fossero coperti dal giudicato relativo al mero spaccio e costituiscono pertanto autonome posizioni di responsabilità
Codice penale, art. 648
Ricettazione contestata come capo autonomo (G.4); la Corte ha ritenuto tale reato non assorbito dal precedente giudicato sullo spaccio
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
art. 606 cod.proc.pen., lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato tali lettere per contestare la motivazione e la violazione del divieto di doppia giudizialità. La Corte ha giudicato i motivi manifestamente reiterativi e non confrontati con la motivazione del giudice d'appello, con conseguente inammissibilità
Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 4
Invocato sul piano del divieto di 'ne bis in idem'; la Corte ha ritenuto che non ricorresse la fattispecie di identità di fatto e di elementi costitutivi tra i procedimenti, quindi il principio non è violato
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 50
art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE
Richiamata anch'essa in relazione al divieto di doppia punizione; la Corte ha ritenuto la medesima ratio protettiva non applicabile perché le fattispecie non risultano coincidenti nella loro struttura
Principio del "ne bis in idem"
La Corte ribadisce che il principio opera solo quando sussista identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) nella loro dimensione storico-naturalistica e giuridica; una diversa qualificazione giuridica o la presenza di ulteriori elementi organizzativi rendono possibile un nuovo giudizio
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem tutela solo l'identità degli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale): non basta una parziale sovrapposizione di circostanze per impedire un nuovo processo
- La qualificazione come associazione per delinquere (art. 74 DPR 309/1990) richiede elementi organizzativi, disponibilità di mezzi, continuità e finalità comuni; se tali elementi sono provati, la fattispecie è distinta dal mero spaccio
- La domanda di non luogo a procedere ex art. 649 c.p.p. può avere successo solo se il giudicato anteriore copre integralmente i medesimi elementi fattuali e giuridici della nuova contestazione
- In sede di ricorso per cassazione, riproporre motivi già formulati e respinti in appello senza rispondere specificamente alla motivazione della Corte territoriale conduce normalmente all'inammissibilità
- Reati accessori o connessi (es. ricettazione, porto d'armi) sono frequentemente considerati autonomi rispetto a procedimenti per spaccio se non emergono elementi di identità fattuale
- Per contestare con successo il mancato rispetto del ne bis in idem è necessario dimostrare punto per punto la coincidenza degli elementi costitutivi della fattispecie giudicata e di quella contestata nel nuovo procedimento
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