Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 13/2008

Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza, solo per la stagione venatoria 2008-2009 nel Veneto, il prelievo in deroga di storno, fringuello, pispola e peppola entro limiti giornalieri, stagionali e regionali indicati in allegato, con monitoraggio quindicinale obbligatorio. Disciplina inoltre il controllo delle specie di uccelli non cacciabili che danneggiano le produzioni agro-zootecniche e dichiara l’urgenza, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Caccia in deroga per la stagione venatoria 2008-2009 nel Veneto e monitoraggio dei prelievi

Caccia in deroga per la stagione venatoria 2008-2009 nel Veneto

La legge disciplina in via eccezionale e limitata alla sola stagione venatoria 2008-2009 l’applicazione del regime di deroga per alcuni uccelli selvatici nella Regione del Veneto. L’intervento si colloca nell’ambito della normativa statale e regionale richiamata dalla legge, con limiti quantitativi e obblighi di monitoraggio particolarmente stringenti.

Ambito di applicazione e specie interessate

Per la stagione venatoria 2008-2009 i prelievi in deroga sono consentiti nei limiti e per le motivazioni indicate nell’allegato A. Le specie espressamente considerate nell’allegato sono:

  • storno (Sturnus vulgaris)
  • fringuello (Fringilla coelebs)
  • pispola (Anthus pratensis)
  • peppola (Fringilla montifringilla)

La legge precisa che l’autorizzazione vale solo nel territorio della Regione del Veneto e solo per la stagione indicata.

Limiti di prelievo e periodo consentito

L’allegato A stabilisce per ciascuna specie un carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, oltre a un tetto massimo di prelievo a livello regionale:

  • Storno: 20 capi giornalieri, 100 stagionali, dal terza domenica di settembre al 31 dicembre, massimo regionale 163.593 capi.
  • Fringuello: 20 capi giornalieri, 100 stagionali, dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, massimo regionale 465.937 capi.
  • Pispola: 20 capi giornalieri, 50 stagionali, dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre, massimo regionale 25.000 capi.
  • Peppola: 5 capi giornalieri, 25 stagionali, dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre, massimo regionale 81.190 capi.

Il prelievo in deroga è dunque ammesso solo entro tali quantitativi e nei periodi indicati.

Monitoraggio quindicinale dei prelievi

Per la stessa stagione venatoria 2008-2009, il monitoraggio quindicinale previsto dalla normativa regionale di base deve essere svolto secondo le modalità dell’allegato B. Il sistema coinvolge province, cacciatori e Regione Veneto.

I cacciatori devono:

  • segnare giornalmente i capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale;
  • compilare le schede di monitoraggio con cadenza quindicinale;
  • compilare i tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali entro i termini indicati nella scheda;
  • firmare la facciata posteriore della scheda nello spazio apposito;
  • riconsegnare eventuali tagliandi senza abbattimenti solo insieme al primo successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.

Le amministrazioni provinciali devono:

  • organizzarsi per ricevere i tagliandi secondo le scadenze previste;
  • comunicare alla Regione, entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza per la riconsegna dei tagliandi, il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale, suddivisi per specie.

La Regione Veneto, tramite la competente struttura di progetto Caccia e Pesca, calcola i prelievi su base regionale e trasmette il rendiconto al Presidente della Giunta regionale e alle province per gli adempimenti di competenza.

Controllo delle specie non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche

La legge ribadisce che il controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano danno alle produzioni agro-zootecniche compete alle province, ai sensi della normativa regionale richiamata.

La Giunta regionale valuta annualmente la congruità dei piani di controllo approvati e realizzati dalle province, ai fini del riconoscimento dell’eleggibilità dei danni a carico del fondo regionale per i risarcimenti. Se i piani sono inadempienti o incongrui, il risarcimento dei danni resta a carico della provincia interessata, con fondi propri.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Trattandosi di disciplina riferita espressamente alla sola stagione venatoria 2008-2009, la sua applicabilità è temporalmente limitata a quel periodo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.