L.R. Abruzzo 14/2015
Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce i distretti rurali in Abruzzo, ne definisce finalità, riconoscimento, piano di distretto e monitoraggio, e crea il distretto agroalimentare della pesca. Modifica inoltre l’art. 16 della L.R. 25/1988 sulle forme di gestione delle terre civiche. La L.R. 18/2005 è abrogata. In vigore dal 25 giugno 2015.
Disciplina dei distretti rurali in Abruzzo e modifica della normativa sugli usi civici
Disciplina dei distretti rurali in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 14 del 2015 introduce una nuova disciplina per l’istituzione e il funzionamento dei distretti rurali nel territorio regionale. Interviene anche sulla gestione delle terre civiche di categoria “A”, sostituendo l’art. 16 della L.R. 25/1988.
Istituzione e definizione dei distretti rurali
La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali come strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall’attività agricola. I distretti sono definiti come sistemi locali con identità storiche e territoriali omogenee, fondati sull’integrazione tra attività agricole e altre attività locali, tra cui agriturismo, turismo rurale, artigianato, attività turistico-culturali e produzioni di beni e servizi coerenti con la vocazione del territorio.
Finalità della disciplina
La Regione interviene con politiche volte a rafforzare il distretto rurale sotto il profilo economico, produttivo, ambientale e occupazionale. In particolare, la legge mira a:
- favorire la riorganizzazione interna e il coordinamento tra imprese;
- rendere coerenti strutture produttive e infrastrutture di servizio;
- migliorare la qualità e la conformità dei processi e delle aziende;
- promuovere la sicurezza alimentare;
- sostenere la presenza sui mercati nazionali e internazionali;
- valorizzare la produzione agricola;
- migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica;
- contribuire al mantenimento e alla crescita dell’occupazione;
- valorizzare la filiera foresta-legno e la filiera agro-energia, con il relativo mercato delle biomasse. Le finalità sono perseguite con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti operanti nel distretto, anche mediante strumenti di programmazione negoziata.
Individuazione del distretto e costituzione del soggetto promotore
Il comitato promotore si costituisce mediante protocollo d’intesa tra enti locali e soggetti privati operanti nel sistema integrato locale. I soggetti aderenti devono rappresentare le caratteristiche del territorio e appartenere alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del distretto. Possono aderire:
- enti locali territoriali e altri enti pubblici;
- soggetti privati produttivi operanti nell’ambito del distretto;
- associazioni di rappresentanza della cooperazione;
- organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste. Nel protocollo viene individuato un ente locale o un soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore. Il riconoscimento dei distretti rurali è disposto dalla Giunta regionale, previa valutazione tecnica della struttura regionale competente. Dopo il riconoscimento, il nucleo promotore avvia la costituzione della società di distretto, composta da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali e parti sociali, nel rispetto del protocollo d’intesa e delle eventuali osservazioni regionali. Con la costituzione della società di distretto, il comitato promotore cessa le sue funzioni.
Piano di distretto: elaborazione, contenuti e approvazione
Il comitato promotore, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro 90 giorni dal riconoscimento del distretto. La partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali deve essere assicurata tramite strumenti permanenti di concertazione. Il piano è adottato dalla Regione, sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio interessato, e deve riguardare, secondo la tipologia di distretto:
- coesione e correlazione tra i settori produttivi;
- riorganizzazione delle filiere produttive, incluse foresta-legno e agro-energia;
- sostenibilità ambientale, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
- mantenimento e crescita dell’occupazione, anche tramite formazione;
- realizzazione e miglioramento di strutture produttive e infrastrutture di servizio;
- relazioni economiche interprofessionali;
- tutela e valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e della multifunzionalità agricola. Il piano deve contenere almeno:
- un’analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, inclusi quelli della filiera foresta-legno e agro-energia, nonché delle criticità ambientali e territoriali;
- la descrizione delle interrelazioni tra imprese e altri soggetti locali;
- l’indicazione delle politiche agricole, rurali, agroforestali e agroenergetiche rilevanti;
- la definizione di progetti di innovazione;
- l’adesione di almeno 10 imprese PMI e delle associazioni di categoria più rappresentative;
- le proposte di intervento per l’ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni, privilegiando l’uso integrato degli strumenti finanziari disponibili. L’approvazione del piano avviene con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni. Il piano può essere successivamente modificato su proposta della società di distretto, seguendo le stesse procedure.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve presentare con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e gestione della politica dei distretti rurali. La relazione deve riguardare almeno:
- numero dei distretti rurali di nuova istituzione;
- tipologia dei soggetti aderenti, pubblici e privati;
- progetti, attività e risorse previsti nei piani approvati;
- interventi e progetti realizzati e risorse utilizzate;
- criticità emerse nella fase attuativa.
Distretto agroalimentare della pesca
La legge istituisce anche il distretto agroalimentare della pesca, rinviando per modalità e procedure a quelle previste per i distretti rurali, cioè gli articoli relativi a individuazione, piano di distretto e contenuti/procedure.
Modifica della disciplina sugli usi civici
L’art. 16 della L.R. 25/1988 viene sostituito e disciplina le forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria “A” o comunque aventi tali caratteristiche. Le terre possono essere gestite:
- dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici, senza necessità di autorizzazione regionale;
- tramite forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile, promosse da comuni o amministrazioni separate, cui possono partecipare proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, imprese e cooperative agricole e forestali, imprenditori agricoli, coltivatori diretti e soggetti della filiera bosco-legno; tali forme richiedono autorizzazione regionale;
- mediante concessioni di utenza di terre civiche a favore di società cooperative, loro consorzi, coltivatori diretti o imprenditori agricoli, purché le terre costituiscano una sufficiente unità colturale per i fini produttivi boschivi e pascolivi. Le concessioni sono proposte dal comune o dall’amministrazione separata frazionale e autorizzate dal servizio regionale competente, previa istruttoria, per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori e nel rispetto della L.R. 3/2014. Nell’istruttoria si tiene conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle esigenze colturali, boschive e pascolive.
Disposizioni finanziarie, abrogazione ed entrata in vigore
Per la prima applicazione della legge nell’anno 2015 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale. È abrogata la L.R. 3 marzo 2005, n. 18, che istituiva i distretti rurali. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT ed è vigente dal 25 giugno 2015.
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