L.R. Abruzzo 11/2015
Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina delle ATER abruzzesi: introduce la liquidazione coatta amministrativa in caso di grave crisi, limita i compensi di dirigenti e direttori, apre una finestra per l’assegnazione di alloggi occupati senza titolo al 15 maggio 2015 e rinvia al 31 dicembre 2015 l’applicazione di alcune norme finanziarie. Contiene anche una norma transitoria specifica per l’ATER di Chieti. In vigore dal 10 giugno 2015.
Liquidazione e riordino delle ATER abruzzesi, con misure su personale, compensi e occupazioni senza titolo
Liquidazione e riordino delle ATER abruzzesi
La legge regionale Abruzzo n. 11 del 28 maggio 2015 interviene sul riordino delle ATER, sulla disciplina degli alloggi ERP, sui compensi apicali e su una specifica situazione transitoria dell’ATER di Chieti. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale abruzzese.
Liquidazione coatta amministrativa delle ATER
Viene introdotta nella legge regionale n. 44/1999 una disciplina specifica per la liquidazione delle ATER quando la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale sia tale da non garantire la sostenibilità e lo svolgimento delle funzioni essenziali, oppure quando non siano in grado di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso terzi.
In tali casi:
- il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, dichiara l’Azienda in liquidazione coatta amministrativa;
- gli organi in carica decadono;
- viene nominato un commissario liquidatore;
- il commissario estingue i debiti solo nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione o ricavate dalla liquidazione del patrimonio alienabile secondo la normativa statale;
- il commissario opera avvalendosi del personale dipendente dell’ATER in liquidazione.
Il patrimonio vincolato all’edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Il personale a tempo indeterminato può essere trasferito ad altra ATER regionale e/o ad altri enti pubblici vigilati dalla Regione.
Trattamento del personale trasferito
Il personale trasferito conserva:
- il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in godimento al momento del trasferimento;
- l’inquadramento previdenziale.
Se il trattamento conservato è superiore a quello previsto nel nuovo ente, la differenza è corrisposta come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo ottenuti. Con lo stesso decreto è stabilita anche una tabella di corrispondenza tra qualifiche e posizioni economiche.
Limite ai compensi di dirigenti e direttori delle ATER
La legge fissa un tetto massimo omnicomprensivo annuo agli emolumenti o retribuzioni percepiti, a qualsiasi titolo, da dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi: il limite non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.
Se la retribuzione è superiore:
- viene automaticamente ridotta al limite regionale;
- la somma trattenuta non concorre né al reddito imponibile fiscale né a quello previdenziale;
- tale importo è acquisito dall’Azienda per migliorare i saldi di bilancio finché permane uno squilibrio economico-finanziario accertato, oppure per finanziare la manutenzione degli alloggi sociali quando l’equilibrio economico-finanziario sia raggiunto o già esistente.
Assegnazione di alloggi ERP occupati senza titolo
In materia di edilizia residenziale pubblica, viene previsto che possano essere assegnati gli alloggi occupati senza titolo da soggetti che, alla data del 15 maggio 2015, li occupavano abusivamente, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 96/1996.
Viene inoltre modificata una delle condizioni relative alla permanenza dell’occupazione, richiedendo che lo stesso nucleo familiare abbia protratto l’occupazione per almeno un mese anteriore al 15 maggio 2015.
Modifiche alla disciplina di alienazione del patrimonio ERP
Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 9 della L.R. n. 10/2015, relativa all’alienazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Proroga di termini nella legge finanziaria regionale 2012
Per l’art. 63 della L.R. n. 1/2012, il termine “1° giugno 2015” è sostituito con “31 dicembre 2015”. I commi da 3 a 14 del medesimo articolo trovano applicazione dal 31 dicembre 2015.
Norma transitoria sull’ATER di Chieti
La legge conferma la situazione commissariale dell’ATER di Chieti, già dichiarata in deficit strutturale. In particolare:
- resta confermata la decadenza degli organi, salvo il Collegio dei Revisori dei Conti;
- resta confermata la risoluzione anticipata del contratto del direttore, senza indennizzi o compensi;
- è confermato il commissario già nominato, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione;
- sono confermati gli atti da lui adottati.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il commissario deve predisporre un piano industriale di risanamento da sottoporre alla Giunta regionale. Il piano deve prevedere la revisione rigorosa delle spese, la riorganizzazione dei servizi secondo criteri di efficienza ed economicità, la rideterminazione della dotazione organica e l’eventuale collocamento in disponibilità del personale in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio. Deve inoltre descrivere le alienazioni patrimoniali e il reimpiego delle risorse ricavate. Se non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il commissario propone la liquidazione dell’Azienda.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT; dal testo risulta applicabile dal 10 giugno 2015.
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