Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 13/2015

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 13/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 13/2015 integra la L.R. 2/2008 introducendo nuove regole sulle centrali di compressione del gas e sulle distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, con tabella parametrica in base a diametro e pressione. Tuttavia, la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimi i commi 1 e 2 dell’art. 1.2, sicché la disciplina introdotta non è più utilizzabile.

Modifiche alla disciplina regionale sulle distanze di sicurezza dei metanodotti e delle centrali di compressione del gas

Modifiche alla disciplina regionale su metanodotti e centrali di compressione del gas

La legge regionale Abruzzo n. 13 del 2015 interviene sulla L.R. 10 marzo 2008, n. 2, che disciplina provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale. Il testo consolidato mostra una riscrittura delle regole di localizzazione e di sicurezza relative a centrali di compressione/spinta del gas e nuovi metanodotti, ma la disposizione risulta oggi in larga parte priva di utilità applicativa per effetto della declaratoria di incostituzionalità dei commi principali.

Localizzazione delle centrali di compressione e di spinta del gas

La norma inseriva un nuovo art. 1.2 nella legge del 2008 prevedendo che le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti fossero localizzate, anche ai fini dell’intesa prevista dal testo unico espropri, nelle zone industriali della Regione Abruzzo in cui l’impatto ambientale e il rischio sismico risultassero minori, in coerenza con il Piano regionale della qualità dell’aria.

Distanze di sicurezza per i nuovi metanodotti

Per i nuovi metanodotti la disciplina regionale prevedeva distanze di sicurezza finalizzate a tutelare l’integrità fisica delle persone, con valori crescenti in funzione del diametro della condotta e della pressione di esercizio, secondo la tabella allegata e le note per le condotte in categoria di posa "B".

In particolare:

  • la tabella fissava distanze minime dai fabbricati per condotte di 1a specie, con pressione superiore a 24 bar;
  • le distanze variavano al crescere della pressione massima operativa e del diametro della condotta;
  • venivano richiamate le categorie di posa definite dalla normativa tecnica statale, distinguendo tra terreno con manto impermeabile, terreno privo di manto impermeabile e tratti in manufatti di protezione chiusi drenanti.

Distanze tra condotte vicine e prevenzione dell’effetto domino

La disciplina prevedeva che, per evitare l’effetto domino, la distanza minima tra condotte vicine fosse pari a un decimo di quella indicata nella prima colonna della tabella, comunque non inferiore a 5 metri.

Distanza dai fabbricati per le condotte di prima specie

Le condotte di prima specie dovevano trovarsi a non meno di 100 metri dai fabbricati, anche isolati. Se impedimenti topografici o geologici non consentivano il rispetto di tale distanza, essa poteva essere determinata applicando i valori della tabella per la categoria di posa "D", purché:

  • non risultasse inferiore a 30 metri;
  • per tutto il tratto a distanza inferiore a 100 metri fossero impiegati manufatti di protezione conformi al decreto ministeriale 17 aprile 2008.

Centrali di compressione: regola di equivalenza delle distanze

Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione dovevano essere pari a quelle previste per le condotte in uscita dalle stesse, secondo la tabella allegata.

Regime di applicabilità e attualità della norma

La disposizione è entrata in vigore il 10 giugno 2015. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui introduceva i commi 1 e 2 dell’art. 1.2 nella L.R. 2/2008. Di conseguenza, la disciplina regionale sulle distanze di sicurezza e sulla localizzazione delle centrali, così come introdotta dalla legge, non è attualmente idonea a produrre effetti utili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.