L.R. Abruzzo 13/2015
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 13/2015 integra la L.R. 2/2008 introducendo nuove regole sulle centrali di compressione del gas e sulle distanze di sicurezza dei nuovi metanodotti, con tabella parametrica in base a diametro e pressione. Tuttavia, la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimi i commi 1 e 2 dell’art. 1.2, sicché la disciplina introdotta non è più utilizzabile.
Modifiche alla disciplina regionale sulle distanze di sicurezza dei metanodotti e delle centrali di compressione del gas
Modifiche alla disciplina regionale su metanodotti e centrali di compressione del gas
La legge regionale Abruzzo n. 13 del 2015 interviene sulla L.R. 10 marzo 2008, n. 2, che disciplina provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale. Il testo consolidato mostra una riscrittura delle regole di localizzazione e di sicurezza relative a centrali di compressione/spinta del gas e nuovi metanodotti, ma la disposizione risulta oggi in larga parte priva di utilità applicativa per effetto della declaratoria di incostituzionalità dei commi principali.
Localizzazione delle centrali di compressione e di spinta del gas
La norma inseriva un nuovo art. 1.2 nella legge del 2008 prevedendo che le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti fossero localizzate, anche ai fini dell’intesa prevista dal testo unico espropri, nelle zone industriali della Regione Abruzzo in cui l’impatto ambientale e il rischio sismico risultassero minori, in coerenza con il Piano regionale della qualità dell’aria.
Distanze di sicurezza per i nuovi metanodotti
Per i nuovi metanodotti la disciplina regionale prevedeva distanze di sicurezza finalizzate a tutelare l’integrità fisica delle persone, con valori crescenti in funzione del diametro della condotta e della pressione di esercizio, secondo la tabella allegata e le note per le condotte in categoria di posa "B".
In particolare:
- la tabella fissava distanze minime dai fabbricati per condotte di 1a specie, con pressione superiore a 24 bar;
- le distanze variavano al crescere della pressione massima operativa e del diametro della condotta;
- venivano richiamate le categorie di posa definite dalla normativa tecnica statale, distinguendo tra terreno con manto impermeabile, terreno privo di manto impermeabile e tratti in manufatti di protezione chiusi drenanti.
Distanze tra condotte vicine e prevenzione dell’effetto domino
La disciplina prevedeva che, per evitare l’effetto domino, la distanza minima tra condotte vicine fosse pari a un decimo di quella indicata nella prima colonna della tabella, comunque non inferiore a 5 metri.
Distanza dai fabbricati per le condotte di prima specie
Le condotte di prima specie dovevano trovarsi a non meno di 100 metri dai fabbricati, anche isolati. Se impedimenti topografici o geologici non consentivano il rispetto di tale distanza, essa poteva essere determinata applicando i valori della tabella per la categoria di posa "D", purché:
- non risultasse inferiore a 30 metri;
- per tutto il tratto a distanza inferiore a 100 metri fossero impiegati manufatti di protezione conformi al decreto ministeriale 17 aprile 2008.
Centrali di compressione: regola di equivalenza delle distanze
Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione dovevano essere pari a quelle previste per le condotte in uscita dalle stesse, secondo la tabella allegata.
Regime di applicabilità e attualità della norma
La disposizione è entrata in vigore il 10 giugno 2015. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui introduceva i commi 1 e 2 dell’art. 1.2 nella L.R. 2/2008. Di conseguenza, la disciplina regionale sulle distanze di sicurezza e sulla localizzazione delle centrali, così come introdotta dalla legge, non è attualmente idonea a produrre effetti utili.
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