L.R. Abruzzo 17/2015
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 2 luglio 2015, n. 17 modifica la L.R. 41/2012 sulla disciplina funeraria e di polizia mortuaria: precisa i requisiti di disponibilità di auto funebre e autorimessa per le imprese del settore e proroga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine per un adempimento previsto dall’art. 41. Non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale. Entrata in vigore dal 9 luglio 2015.
Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria regionale
Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria
La legge regionale Abruzzo 2 luglio 2015, n. 17 interviene in modo puntuale sulla L.R. 10 agosto 2012, n. 41, che disciplina la materia funeraria e la polizia mortuaria nel territorio regionale. Le modifiche riguardano soprattutto i requisiti organizzativi delle imprese del settore e la proroga di un termine transitorio.
Requisiti per l’esercizio dell’attività funeraria
Viene sostituito un requisito previsto per le imprese funebri, precisando che la disponibilità funzionale deve essere:
- documentata e certificata;
- riferita ad almeno un’auto funebre;
- accompagnata dalla disponibilità di autorimesse per il ricovero di non meno di un’auto funebre;
- con autorimesse dotate di specifica certificazione di agibilità e delle attrezzature e mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri.
La norma rafforza quindi la componente organizzativa e igienico-sanitaria richiesta per l’operatività nel settore funerario regionale.
Proroga di un termine transitorio
La legge estende il termine originariamente fissato al 30 giugno 2015, sostituendolo con il 31 dicembre 2015. Il testo non specifica ulteriormente l’adempimento interessato, ma la proroga riguarda un termine previsto dall’art. 41 della L.R. 41/2012.
Regime finanziario
La legge dichiara espressamente che dalle sue disposizioni non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT), quindi dal 9 luglio 2015.
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