L.R. Abruzzo 12/2015
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12 modifica la L.R. 28/2011 sulla riduzione del rischio sismico, aggiornando termini, rinvii normativi, competenze regolamentari e coperture finanziarie. Introduce il regolamento attuativo per autorizzazione e deposito sismico e per i controlli. In vigore dal 10 giugno 2015; alcune disposizioni richiamate sono state poi oggetto di pronunce costituzionali.
Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sulla riduzione del rischio sismico
Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sul rischio sismico
La legge regionale Abruzzo n. 12 del 2015 interviene in modo puntuale sulla L.R. 11 agosto 2011, n. 28, che disciplina la riduzione del rischio sismico e la vigilanza sulle opere e costruzioni in zona sismica. Il testo aggiorna alcune definizioni, sostituisce rinvii normativi, introduce un regolamento attuativo e ridefinisce alcuni profili finanziari.
Aggiornamenti puntuali della disciplina sulle autorizzazioni e sui depositi sismici
La legge modifica diverse disposizioni della L.R. 28/2011 in materia di autorizzazione sismica e deposito sismico.
- All’art. 2 viene precisato che l’esonero da ulteriori oneri opera “fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5-ter”.
- All’art. 7, il riferimento alle aree “instabili” viene sostituito con quello alle aree “ad instabilità attiva”.
- Sempre all’art. 7 e all’art. 9, il termine di efficacia dell’autorizzazione non è più fissato in “un anno decorrente dal rilascio”, ma coincide con “il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia”, decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
- All’art. 8 e all’art. 9 sono soppressi i riferimenti alle opere “di legno” o “e legno”.
Regime dei termini per l’esecuzione delle opere autorizzate
La modifica più rilevante sul piano operativo riguarda la durata dell’autorizzazione sismica e del titolo collegato.
- Non si applica più un termine annuale fisso.
- Il termine è rimesso al limite finale previsto dalla normativa nazionale edilizia, calcolato dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
Abrogazioni e rinvii al regolamento attuativo
L’art. 14 della L.R. 28/2011, ai commi 3, 4, 4-bis e 5, viene abrogato. Contestualmente, l’art. 15 viene aggiornato sostituendo il rinvio all’art. 14, comma 3, con il rinvio all’art. 19-bis.
Viene inoltre introdotto l’art. 19-bis, che demanda a un regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta, la disciplina operativa di:
- rilascio dell’autorizzazione sismica;
- presentazione del preavviso con contestuale deposito sismico;
- vigilanza e controlli sulle opere e costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
Il regolamento deve inoltre definire:
- funzionamento, composizione e attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico;
- modalità di presentazione delle istanze per le opere nelle zone ad alta, media e bassa sismicità;
- varianti al progetto originario, ampliamenti e sopraelevazioni in zona sismica;
- differenziazioni tra comuni della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da sottoporre a verifica in base al rischio sismico;
- per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da controllare, la tipologia degli interventi e i criteri di sorteggio.
Per gli aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento, la legge prevede deliberazioni della Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico.
Profili economici e finanziari
La legge aggiorna anche la copertura degli oneri connessi alle attività regionali in materia sismica.
- I costi del Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sono quantificati in via presuntiva in euro 40.000,00 e coperti con le entrate regionali previste dall’art. 21, comma 5-bis.
- Gli oneri relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici sono stimati per il 2015 in euro 10.000,00 e trovano copertura con le risorse derivanti dai contributi per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT, quindi dal 10 giugno 2015. Si tratta di una legge di modifica ancora formalmente collegata alla disciplina vigente della L.R. 28/2011; non appare di per sé obsoleta, anche se alcune norme da essa introdotte o modificate sono state oggetto di contestazioni e pronunce della Corte costituzionale.
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