Cassazione Civile, Sentenza n. 08369/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava di non aver mai beneficiato del servizio mensa né ricevuto i buoni pasto (valore nominale euro 5,29) nonostante svolgesse attività lavorativa sino al pomeriggio con pausa tra 30 minuti e 2 ore. Agiva per ottenere il risarcimento del danno commisurato al controvalore dei buoni pasto non erogati, deducendo inadempimento dell'Amministrazione e richiamando, tra l'altro, gli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 e norme del codice civile (art. 1218 e criteri di riparto dell'onere della prova). Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece respinta ritenendo che l'istituzione della mensa o l'erogazione dei buoni fosse rimessa alla discrezionalità dell'ente in relazione all'assetto organizzativo e alle risorse disponibili. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 45 del CCNL 14/9/2000 (e la corrispondente formulazione dell'art. 35 del successivo CCNL) utilizza il verbo servile "possono", il quale attribuisce all'ente territoriale una facoltà discrezionale di istituire il servizio mensa o, in alternativa, erogare buoni pasto, ferma la condizione della compatibilità con l'assetto organizzativo e con le risorse finanziarie disponibili e il previo confronto sindacale. Di conseguenza non sussiste un diritto soggettivo automatico del dipendente alla corresponsione dei buoni pasto e non ricorre un'obbligazione in capo all'ente che possa fondare il risarcimento richiesto. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate e alla parte ricorrente è contestualmente richiamata la disciplina sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
CCNL 14/9/2000 - art. 45
"Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalita indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali"
La Corte ha ritenuto che l'uso del verbo "possono" indica una facolta discrezionale dell'ente, condizionata dall'assetto organizzativo e dalle risorse disponibili; non configura un diritto soggettivo certo del lavoratore ad ottenere mensa o buoni pasto.
CCNL 14/9/2000 - art. 46
"Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente"
Articolo che disciplina equivalenza dei costi qualora il servizio venga sostituito da buoni; la Corte lo considera coerente con la natura condizionata e alternativa delle prestazioni previste dall'art. 45.
CCNL 16/11/2022 - art. 35
"Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, ... previo confronto con le organizzazioni sindacali"
Testo successivo sostanzialmente sovrapponibile all'art. 45 del CCNL 2000; conferma la lettura secondo cui la misura non costituisce diritto automatico del dipendente ma una facolta discrezionale dell'ente.
D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 - art. 12
"Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilita richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalita e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati"
Normativa antecedente che esprimeva un impegno piu vincolante degli enti; la Corte sottolinea la differenza terminologica e sostanziale rispetto alla piu recente contrattazione collettiva.
Codice civile - artt. 1362, 1363, 1218, 2697
Richiamati dal ricorrente (soprattutto art. 1218 sulla responsabilita per inadempimento e art. 2697 sul riparto dell'onere della prova); la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione della contrattazione collettiva (assenza di obbligo), tali norme non possono sorreggere la pretesa risarcitoria del dipendente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 25622/2023, n. 16736/2012, n. 25192/2013)
La Corte ha richiamato orientamenti precedenti che hanno gia interpretato formule contrattuali analoghe come non costitutive di un diritto automatico del lavoratore alla mensa o a modalita sostitutive, confermando l'interpretazione adottata.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e l. n. 228/2012
Normativa citata in relazione al contributo unificato: la sentenza dà atto dell'eventuale versamento integrativo dovuto dal ricorrente ai sensi delle norme sul contributo unificato.
Massime di principio
- La formula contrattuale che utilizza il verbo "possono" attribuisce all'ente una facolta discrezionale: non sempre la contrattazione collettiva crea un diritto soggettivo individuale; occorre valutare il testo letterale e le condizioni (assetto organizzativo, risorse finanziarie, confronto sindacale).
- Per ottenere giuridicamente i buoni pasto o il servizio mensa il lavoratore deve fondare la sua domanda su una previsione contrattuale che crei un obbligo dell'ente; se la norma prevede una facolta condizionata, la pretesa individuale difficilmente avra successo.
- La presenza di clausole che richiamano la compatibilita con le risorse disponibili e l'assetto organizzativo indica che l'ente può valutare la sostenibilita economica: l'assenza di risorse può giustificare la mancata erogazione, ma la rilevanza probatoria di tale circostanza dipende dall'esistenza o meno di un diritto del lavoratore.
- In caso di contestazioni simili, e utile verificare la normativa piu recente (successivi CCNL o accordi decentrati) e la prassi locale (esistenza di deliberazioni o convenzioni che abbiano effettivamente istituito il servizio o previsto buoni): se l'ente ha istituito la mensa o i buoni in un determinato periodo, il diritto puo esistere in relazione a quel periodo.
- Il riparto dell'onere della prova: se il diritto del lavoratore non emerge dal contratto collettivo (e quindi manca l'obbligo dell'ente), la prova della impossibilita dell'ente non rileva; se invece sussiste una obbligazione, l'ente dovrebbe dimostrare l'impossibilita oggettiva e la carenza di risorse.
- Il confronto sindacale previsto dalla norma e spesso condizione per l'attivazione del servizio o dell'alternativa dei buoni: l'assenza di tale confronto puo essere rilevante nel valutare la legittimita dell'azione dell'ente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 2 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 08216/2026 del 02/04/2026
- Sentenza lavoro · 2 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 08264/2026 del 02/04/2026
- Sentenza lavoro · 2 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 08269/2026 del 02/04/2026
- Sentenza lavoro · 2 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 08275/2026 del 02/04/2026
- Sentenza lavoro · 1 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 08055/2026 del 01/04/2026
- Sentenza lavoro · 1 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 08060/2026 del 01/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →