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Circolare

Circolare numero 45 del 5-3-2002

1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti: Art. 3, comma1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146; Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997,n° 146. 2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. 3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2002. 4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2002 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438. 5) Minimali di legge: 6) Contributi apprendisti. 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2002. 8) Tabelle.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2002, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende agricole e per le imprese con processi produttivi di tipo industriale, distinguendo tra varie tipologie di datori di lavoro e periodi di decorrenza. Definisce inoltre gli esoneri contributivi previsti dall'art. 120 della legge n. 388/2000, i contributi INAIL, l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla retribuzione eccedente il limite annuo, i minimali di legge e i nuovi contributi fissi per gli apprendisti. Sono infine riepilogate le agevolazioni per zone tariffarie e richiamate le tabelle allegate con le aliquote applicabili alle diverse categorie di operai agricoli.

Aliquote contributive, esoneri e agevolazioni per il settore agricolo per l'anno 2002

Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo - anno 2002

La circolare aggiorna il quadro contributivo dovuto per l'anno 2002 nel settore agricolo, con particolare riferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai contributi INAIL, agli esoneri previsti dalla normativa vigente e alle agevolazioni territoriali. Il documento distingue puntualmente tra aziende agricole ordinarie, aziende con processi produttivi di tipo industriale, cooperative agricole, coltivatori diretti, coloni/mezzadri e consorzi di bonifica.

Aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per la generalità delle aziende agricole che assumono operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2002 l'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,70 punti percentuali. La ripartizione indicata è la seguente:

  • Datore di lavoro: 17,35%
  • Lavoratore: 8,54%
  • Totale: 25,89%

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, il richiamo all'art. 3, comma 2, del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, comporta che dal 1 luglio 2001 il lavoratore abbia già raggiunto l'aliquota dell'8,54%; di conseguenza, per il 2002 l'aumento riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro.

Le misure riportate sono:

  • 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2002
    • Datore di lavoro: 19,35%
    • Lavoratore: 8,54%
    • Totale: 27,89%
  • 1 luglio 2002 - 31 dicembre 2002
    • Datore di lavoro: 19,95%
    • Lavoratore: 8,54%
    • Totale: 28,49%

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000

La circolare conferma la continuazione dell'applicazione dell'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Per la generalità delle aziende agricole, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri a decorrere dal 1 gennaio 2002 sono:

  • Assegni familiari: 0,43%
  • Tutela maternità: 0,03%
  • Disoccupazione: 0,34%

Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l'aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari, gli esoneri sono:

  • Assegni familiari: 0,01%
  • Tutela maternità: 0,03%
  • Disoccupazione: 0,37%

Per le cooperative agricole ex legge 240/84 l'esonero per gli assegni familiari va conguagliato con il sistema DM; restano indicati:

  • Tutela maternità: 0,03%
  • Disoccupazione: 0,37%

Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d'impiego e che non versano l'aliquota di disoccupazione, gli esoneri sono:

  • Assegni familiari: 0,43%
  • Tutela maternità: 0,03%
  • Cassa integrazione salari: 0,14%
  • Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto: 0,2%

Contributi INAIL

A decorrere dal 1 gennaio 2001, in base al D.lvo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, i contributi INAIL risultano fissati nelle seguenti misure:

  • Assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%
  • Addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%

Aliquota aggiuntiva dell'1% sulla retribuzione eccedente

Ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, dal 1 gennaio 2002 l'aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del lavoratore, si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.093,00.

Minimali di legge

Per l'anno 2002 sono indicati i seguenti minimali:

  • Minimale giornaliero di legge per full-time e part-time verticale (codice 5 anteposto al tipo contratto): € 33,19
  • Minimale orario di legge per part-time orizzontale (codice 3 anteposto al tipo contratto), indicato per l'anno 2001: € 5,74

Contributo apprendisti

In relazione alla variazione del costo della vita del 2,6% determinata dagli indici ISTAT per il 2001, dal 1 gennaio 2002 sono aggiornati i contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti: € 0,0764
  • Quota base: € 2,53
  • Assegni familiari: € 0,0318
  • Maternità: € 0,0165
  • INAIL: € 0,0930
  • Totale: € 2,75

L'aliquota a carico dell'operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.

Agevolazioni per zone tariffarie

In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 sulla riclassificazione delle aree svantaggiate e della circolare n. 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive dell'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 risultano per il 2002 così determinate:

  • Territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro
  • Restanti zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio e i Comuni di Abruzzo e Molise: riduzione del 40%
  • Aree oggetto di riordino: adeguamento progressivo nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annue pari al 25% della variazione totale

Tabelle allegate

La circolare segnala la presenza di 12 allegati con le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni territoriali, riferite alle diverse categorie di operai agricoli e alle diverse periodizzazioni del 2002.

Tra gli allegati vengono richiamati, in particolare:

  • aliquote per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato della generalità delle aziende agricole;
  • aliquote per aziende coltivatrici dirette;
  • aliquote per cooperative agricole e cooperative ex legge 240/84;
  • aliquote per consorzi di bonifica;
  • aliquote per aziende con processi produttivi di tipo industriale, con distinzione tra primo e secondo semestre 2002;
  • tabelle delle agevolazioni per zone tariffarie.

Nel complesso, il documento fornisce un quadro operativo delle aliquote contributive e degli esoneri da applicare nel settore agricolo nel corso del 2002, con differenziazioni per tipologia di impresa, lavoratore e area territoriale.

Punti principali

Aliquote Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per la generalità delle aziende agricole l'aliquota complessiva dal 1 gennaio 2002 è pari al 25,89%, di cui 17,35% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del lavoratore. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale l'aliquota è più elevata e varia nel 2002 in due periodi: 27,89% dal 1 gennaio al 30 giugno e 28,49% dal 1 luglio al 31 dicembre, con quota lavoratore sempre pari all'8,54%.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000

La circolare conferma l'applicazione dell'art. 120 della legge n. 388/2000 e riepiloga gli esoneri spettanti dal 1 gennaio 2002. Per la generalità delle aziende agricole sono esonerate le aliquote per assegni familiari, tutela maternità e disoccupazione nei limiti indicati. Sono previste regole specifiche per cooperative agricole, coltivatori diretti, coloni/mezzadri e consorzi di bonifica, con differenze anche nella misura dell'esonero per disoccupazione, assegni familiari, cassa integrazione salari e fondo di garanzia TFR.

Contributi INAIL e aliquota aggiuntiva dell'1%

I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sono fissati nel 10,125% per l'assistenza infortuni sul lavoro e nel 3,1185% per l'addizionale infortuni. Per l'anno 2002 resta inoltre dovuta l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente € 36.093,00 annui.

Minimali di legge e apprendisti

Per il 2002 il minimale giornaliero di legge è pari a € 33,19 per full-time e part-time verticale; il minimale orario per il part-time orizzontale è indicato in € 5,74. Per gli apprendisti, in conseguenza della variazione del costo della vita del 2,6% rilevata dall'ISTAT per il 2001, sono aggiornati i contributi fissi settimanali dal 1 gennaio 2002, con totale pari a € 2,75 e aliquota a carico dell'operaio apprendista fissata nel 5,54%.

Agevolazioni per zone tariffarie

Le riduzioni contributive per aree svantaggiate, in applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000 e dell'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993, sono determinate per il 2002 in misura diversa a seconda del territorio: 70% nei territori montani particolarmente svantaggiati, 40% nelle restanti zone agricole svantaggiate e nelle aree obiettivo 1, con un regime transitorio quadriennale 2001-2004 per le zone oggetto di riordino.

Allegati con tabelle contributive

La circolare richiama 12 allegati con le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni: per aziende agricole ordinarie, coltivatori diretti, cooperative, cooperative ex legge 240/84, consorzi di bonifica, aziende con processi produttivi industriali e relative variazioni semestrali, oltre alle tabelle sulle agevolazioni territoriali.

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