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Circolare

Circolare numero 12 del 07-03-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare precisa che gli animatori operanti in strutture ricettive connesse all’attività turistica devono essere assicurati presso l’ENPALS, anche se il rapporto è autonomo o subordinato o se sono contrattualizzati da società terze ingaggiate dalla struttura. Se invece l’attività si svolge in strutture diverse, l’obbligo previdenziale ricade sull’INPS, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o nella Gestione separata. Il chiarimento viene fornito per evitare interpretazioni errate della circolare INPS n. 40 del 22 febbraio 2002.

Chiarimenti sull’inquadramento previdenziale degli animatori turistici e di intrattenimento

Inquadramento previdenziale degli animatori turistici e di intrattenimento

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo in merito alla corretta collocazione previdenziale degli animatori turistici e di intrattenimento, al fine di superare possibili letture non coerenti della circolare INPS n. 40 del 22 febbraio 2002. Il documento richiama il quadro normativo vigente e distingue in modo netto tra attività svolta in strutture ricettive turistiche e attività prestata in contesti diversi.

Quadro normativo richiamato

La circolare fa riferimento all’articolo 1 del D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203, in vigore dal 1° luglio 1993, che ha sostituito il n. 2) del primo comma dell’articolo 3 del DLCPS n. 708 del 1947. La nuova formulazione include espressamente tra i soggetti interessati "attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica".

Ambito di applicazione dell’obbligo ENPALS

Gli animatori devono essere assicurati ai fini pensionistici presso l’ENPALS quando operano in strutture ricettive connesse all’attività turistica, quali:

  • alberghi;
  • villaggi-albergo;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • altre strutture analoghe.

L’obbligo ENPALS opera a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. La stessa regola si applica anche nel caso in cui l’animatore sia formalmente contrattualizzato da aziende che vengono ingaggiate dalle strutture ricettive per fornire il servizio di animazione.

Ipotesi escluse e regime INPS

Quando, invece, gli animatori svolgono la propria attività in strutture diverse da quelle turistiche sopra indicate, la circolare precisa che la copertura previdenziale deve avvenire presso l’INPS. In particolare, il documento indica due possibili inquadramenti:

  • Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995.

Effetto pratico del chiarimento

Il contenuto della circolare mira quindi a delimitare l’ambito dell’iscrizione ENPALS per gli animatori, collegandolo non solo alla qualifica professionale ma soprattutto al contesto in cui l’attività viene svolta. Il criterio decisivo è la prestazione in strutture ricettive connesse all’attività turistica, mentre al di fuori di tale ambito si applica la disciplina previdenziale INPS.

Punti principali

Finalità del chiarimento

La circolare interviene per rispondere a richieste di chiarimenti e per evitare interpretazioni erronee della circolare INPS n. 40 del 22 febbraio 2002, che ricomprendeva tra le attività iscrivibili alla Gestione separata quella di "Animatore turistico e di intrattenimento".

Riferimento normativo sull’attività degli animatori

Viene richiamato l’articolo 1 del D.P.R. 14 aprile 1993, n. 203, in vigore dal 1° luglio 1993, che ha sostituito il n. 2) del primo comma dell’articolo 3 del DLCPS n. 708 del 1947 includendo, tra i soggetti assicurati, "attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica".

Assicurazione ENPALS per gli animatori in strutture turistiche

Gli animatori devono essere assicurati ai fini pensionistici presso l’ENPALS quando operano in strutture ricettive connesse all’attività turistica, come alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Tale regola vale indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia autonomo o subordinato.

Casistica delle aziende incaricate dalle strutture ricettive

Lo stesso obbligo ENPALS si applica anche quando gli animatori sono contrattualizzati da aziende incaricate dalle predette strutture ricettive per svolgere il servizio di animazione.

Attività svolta in strutture diverse da quelle turistiche

Se gli animatori operano in strutture diverse da quelle ricettive connesse all’attività turistica, ad esempio ospedali o case di riposo per anziani, devono essere assicurati presso l’INPS nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti oppure nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 335 del 1995.

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