Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva riqualificato il fatto dal delitto di introduzione nel territorio dello Stato e successiva messa in circolazione di banconote false ex art. 453 c.p. al meno grave delitto di detenzione di banconote false al fine di metterle in circolazione ex art. 455 c.p., riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale, escluso il concerto, non avesse motivato sul dolo specifico di mettere in circolazione le banconote contraffatte, mancando riferimenti a condotte preparatorie di distribuzione; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 133 c.p. e vizi motivazionali nel trattamento sanzionatorio, per essersi la pena discostata dal minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che, pur essendo emersi e non contestati la detenzione delle banconote false e la consapevolezza della loro falsità, la motivazione della sentenza impugnata non era adeguata sulla specifica finalità di mettere in circolazione le banconote, elemento richiesto per l'art. 455 c.p. La Corte ha ricordato che tale dolo specifico non può presumersi in re ipsa ma deve essere desunto da indici sintomatici gravi e convergenti. Poiché la Corte d'appello si era soffermata soprattutto sulla riconducibilità del plico al ricorrente e su elementi indiziari relativi alla spedizione, senza però sviluppare una compiuta verifica dell'intenzione di spendita o immissione in circolazione, la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 453 c.p.
richiamato come fattispecie originaria di introduzione nel territorio dello Stato e messa in circolazione di monete false, poi riqualificata dal giudice di merito
art. 455 c.p.
fattispecie di detenzione di banconote false al fine di metterle in circolazione; richiede dolo specifico, desumibile da indici sintomatici gravi e convergenti, non potendo operare una presunzione automatica di finalità di spendita
art. 133 c.p.
invocato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata giustificazione dello scostamento dal minimo edittale
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
indicato quale base del procedimento cartolare
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
richiamato per la trattazione cartolare del procedimento
Massime di principio
- Per la configurabilità del delitto di detenzione di banconote false al fine di metterle in circolazione non basta la mera detenzione consapevole della falsità: occorre la prova del dolo specifico consistente nell'intenzione di spendere o comunque immettere in circolazione il denaro falso.
- Il dolo specifico richiesto dall'art. 455 c.p. non è in re ipsa e deve essere desunto da elementi sintomatici gravi, precisi e convergenti, quali il numero, il taglio, il valore delle banconote, le modalità della detenzione o della ricezione e altri dati oggettivi logicamente compatibili con la finalità di spendita.
- Quando il giudice di merito riqualifica il fatto da una fattispecie più grave a quella di cui all'art. 455 c.p., deve motivare in modo puntuale non solo sulla provenienza o sulla riferibilità del plico all'imputato, ma anche sulla specifica finalità di messa in circolazione, che costituisce l'elemento soggettivo tipico del reato.
- La mancanza di una spiegazione alternativa plausibile fornita dall'imputato può essere un elemento valutabile, ma non sostituisce l'obbligo del giudice di fondare la sussistenza del dolo specifico su un complesso argomentativo completo e coerente.
- Se il primo motivo di ricorso investe un vizio logicogiuridico decisivo sulla configurabilità del reato, il motivo relativo al trattamento sanzionatorio resta assorbito.
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