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Sentenza

Sentenza del 07/10/2019 n. 8391 - Comm. Trib. Prov. Catania

Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - benefici per l'acquisto della prima casa - Art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Irretroattività - Limiti - Inapplicabilità delle sanzioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa e, in particolare, il criterio per individuare gli immobili non di lusso. L'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 23 del 2011 ha sostituito il precedente criterio fondato sui parametri del d.m. 2 agosto 1969 con quello basato sul classamento catastale. La questione esaminata concerneva l'applicabilità di tale disciplina agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore e l'incidenza della norma sopravvenuta sulle sanzioni.

La decisione

La nuova disciplina non può essere applicata retroattivamente per determinare la debenza dell'imposta relativamente ad atti negoziali anteriori al 1° gennaio 2014. Tuttavia, essa può operare retroattivamente ai fini sanzionatori in applicazione del principio del favor rei: se, in base alla disciplina sopravvenuta, la condotta precedentemente considerata mendace non costituisce più una violazione fiscale, non possono essere irrogate o mantenute le relative sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23 del 2011

    Ha sostituito l'art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    La norma individua gli immobili agevolabili per l'acquisto della prima casa sulla base del classamento catastale, superando il precedente riferimento ai parametri qualitativi e dimensionali del d.m. 2 agosto 1969. Non è applicabile retroattivamente per determinare il tributo dovuto, ma può incidere sulle sanzioni in senso favorevole al contribuente.

  • Art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    È la disposizione modificata dal d.lgs. n. 23 del 2011 in materia di imposta di registro agevolata per l'acquisto della prima casa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    Disciplina l'imposta di registro e la relativa tariffa, compresi i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata agli acquisti della prima casa.

  • D.m. 2 agosto 1969

    Prevedeva i parametri per qualificare come di lusso gli immobili, secondo il regime anteriormente applicabile.

  • Principio del favor rei

    La disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta deve essere applicata anche a violazioni precedenti, quando la nuova normativa esclude che la condotta costituisca ancora illecito o preveda un trattamento meno gravoso.

Massime di principio

  • Una norma fiscale successiva non può normalmente modificare retroattivamente l'imposta dovuta per atti compiuti prima della sua entrata in vigore, salvo un'espressa previsione di retroattività.
  • La disciplina più favorevole può invece applicarsi retroattivamente alle sanzioni, in virtù del principio del favor rei.
  • Quando una riforma modifica i criteri per qualificare un immobile ai fini delle agevolazioni prima casa, occorre distinguere tra determinazione del tributo e applicazione delle sanzioni: il primo profilo resta regolato dalla legge vigente al momento dell'atto, mentre il secondo può beneficiare della normativa successiva più favorevole.
  • Se una condotta considerata mendace o irregolare secondo la disciplina precedente non integra più una violazione in base alla disciplina sopravvenuta, le sanzioni non devono essere irrogate o devono essere annullate, anche se l'atto originario è anteriore alla riforma.

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