Cassazione Penale, Ordinanza n. 25025/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la responsabilità per furto aggravato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, pur escludendo la recidiva contestata e riconoscendo l'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p., aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. per furto aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e denunciava l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, perché attinente alla discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena, e ha rilevato che la motivazione sul punto era comunque adeguata.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
attenuante riconosciuta in appello, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità o alle modalità del fatto, richiamata come circostanza già concessa
art. 132 c.p.
richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali di commisurazione
art. 133 c.p.
richiamato come parametro di valutazione per la determinazione della pena e delle circostanze
cod. pen.
richiamato in relazione al delitto di furto aggravato e alle circostanze attenuanti/aggravanti
Cassa delle ammende
destinataria della sanzione pecuniaria processuale conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, come vizio di motivazione, una censura che investa la mera graduazione della pena quando essa si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice dia conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è di per sé sindacabile in cassazione se la decisione di merito risulta logicamente e adeguatamente giustificata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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