Circolare numero 200 del 11-8-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione del decreto-legge n. 199/1993, che prevede un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori delle imprese del settore spedizione internazionale e magazzini generali, inclusi i centri di sdoganamento. Vengono definiti ambito, beneficiari, requisiti, durata, importo, contributo addizionale, limite massimo dei lavoratori ammessi, procedura di domanda e modalità di conguaglio. La circolare estende inoltre criteri analoghi ai lavoratori marittimi e amministrativi del settore trasporto marittimo, entro il limite di 800 unità, e fornisce le istruzioni operative per le aziende e per le Sedi INPS.
Indennità per i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale e magazzini generali per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Indennità per i dipendenti delle imprese di spedizione internazionale e magazzini generali
La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, che ha introdotto un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, inclusi i centri di sdoganamento. Il provvedimento è collegato agli effetti dell’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali dal 1° gennaio 1993.
Campo di applicazione
La misura riguarda le imprese individuate ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 199/1993, alle quali è stato attribuito il codice "2X" ai fini dell’assoggettamento, per gli anni 1993 e 1994, al contributo speciale dell’1,30% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, secondo l’art. 12 della legge n. 153/1969.
Sono espressamente escluse le imprese del settore che rientrano nella disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991.
Beneficiari
Possono accedere all’indennità i dipendenti delle imprese indicate, purché già in servizio al 1° gennaio 1992 e sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto nel 1993 per effetto diretto dell’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali.
La circolare precisa che:
- restano esclusi gli apprendisti;
- rientrano invece i lavoratori per i quali la contribuzione è equiparata, per particolari agevolazioni di legge, a quella degli apprendisti, come i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Requisiti per la spettanza
La corresponsione dell’indennità è subordinata a due condizioni essenziali:
- l’assunzione non deve essere avvenuta in data posteriore al 1° gennaio 1992, essendo richiesto che il lavoratore fosse in servizio a tale data;
- la sospensione o riduzione dell’orario deve iniziare non oltre il 31 dicembre 1993 e derivare direttamente dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel mercato interno comunitario.
Durata e misura dell’indennità
La durata massima è fissata in un anno; pertanto l’erogazione non può riferirsi a periodi successivi al 31 dicembre 1994.
L’importo dell’indennità è pari a quello del trattamento straordinario di integrazione salariale, con aggiunta, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare.
Contributo addizionale
Le imprese ammesse al beneficio sono tenute a versare, sugli importi corrisposti a titolo di indennità, un contributo addizionale pari a quello previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Per la materia si richiamano le istruzioni della circolare n. 171 del 4 agosto 1988.
Limite massimo dei beneficiari e competenza ministeriale
Il contingente massimo dei lavoratori ammessi è fissato in 3.500 unità complessive, comprensive sia dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto sia dei lavoratori licenziati che possono accedere all’altra indennità prevista dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 199/1993.
All’interno di tale limite è prevista una prelazione per i lavoratori licenziati fino a 1.500 unità.
La concessione dell’indennità compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede in base alla data di presentazione delle domande.
Procedura amministrativa
Le domande di ammissione devono essere presentate dalle imprese direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Dopo il provvedimento di concessione:
- le imprese chiedono alla SAP territorialmente competente il mod. IGI 15 Str., con la dicitura "Indennità ex art. 1 d.l.n. 199/93";
- tale modulo serve per ottenere l’autorizzazione alle operazioni sul mod. DM10 finalizzate al rimborso degli importi anticipati ai lavoratori aventi diritto.
La circolare chiarisce che il datore di lavoro deve anticipare l’indennità ai dipendenti, non essendo previsto il pagamento diretto da parte dell’Istituto. Restano quindi applicabili le ordinarie modalità di anticipazione e successivo rimborso previste per le prestazioni di integrazione salariale.
La documentazione relativa all’indennità deve essere tenuta in particolare evidenza, poiché l’Istituto deve trasmettere al Ministero una rendicontazione specifica.
Benefici accessori e riflessi previdenziali
I periodi coperti dall’indennità sono accreditati figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione sulla base della retribuzione cui l’indennità è riferita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 199/1993.
È invece esclusa l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 464/1972, relativo al trattamento di fine rapporto.
Estensione al settore del trasporto marittimo
L’art. 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, poi convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, estende, in quanto compatibili, le norme degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 199/1993 anche ai lavoratori marittimi e amministrativi sospesi dal lavoro a causa della particolare crisi del settore.
L’estensione opera entro il limite massimo di 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.
Per la definizione delle operazioni di erogazione e di conguaglio si applicano i criteri già illustrati per il settore principale. Ai fini dell’individuazione delle imprese interessate si rinvia alle istruzioni della circolare n. 90 del 17 aprile 1993, relative all’assoggettamento allo speciale contributo dell’1,30% per gli anni 1993 e 1994.
Istruzioni operative per conguaglio e versamenti
Per il conguaglio degli importi erogati ai lavoratori a titolo di indennità ex art. 1 del D.L. n. 199/1993 e art. 6 della L. n. 236/1993, i datori di lavoro devono:
- indicare nel quadro D del mod. DM10/2 l’importo delle indennità con la dicitura "IND. D.L. 199/93" oppure "IND.L. 236/93";
- utilizzare il codice di nuova istituzione "T144";
- riportare nel quadro F il numero dell’autorizzazione INPS e il numero complessivo delle ore indennizzate.
Per il versamento del contributo addizionale sulle somme conguagliate, va utilizzato un rigo in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2.89, con la dicitura "CONTR. ADD. ART. 8 L. 160/88" e il codice "E412".
Le sedi INPS devono attribuire alle aziende con fino a 50 dipendenti il codice di autorizzazione "IJ", che identifica l’impresa tenuta al versamento del contributo addizionale CIG in misura ridotta.
Compilazione del mod. 01/M
Ai fini della compilazione del quadro D del mod. 01/M, le aziende devono attenersi alle istruzioni previste per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per CIG.
La circolare conclude riservandosi di impartire successive istruzioni contabili.
Punti principali
Ambito di applicazione
Sono destinatari i dipendenti delle imprese del settore spedizione internazionale e magazzini generali, compresi i centri di sdoganamento, individuati dal decreto-legge n. 199/1993 e assoggettati al contributo speciale con codice "2X" per il 1993 e il 1994. Sono escluse le imprese già rientranti nella disciplina della cassa integrazione straordinaria e mobilità di cui alla legge n. 223/1991.
Beneficiari e requisiti soggettivi
Possono beneficiare dell’indennità i lavoratori in servizio presso le imprese interessate alla data del 1° gennaio 1992, che nel 1993 siano sospesi o lavorino ad orario ridotto a causa dell’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali dal 1° gennaio 1993. Restano esclusi gli apprendisti, ma sono inclusi i lavoratori con contribuzione equiparata per legge a quella degli apprendisti, come i contratti di formazione e lavoro.
Durata, importo e prestazioni accessorie
L’indennità ha durata massima di un anno e non può riguardare periodi successivi al 31 dicembre 1994. L’importo corrisponde al trattamento straordinario di integrazione salariale, con aggiunta degli assegni per il nucleo familiare se spettanti. I periodi indennizzati sono accreditati figurativamente ai fini pensionistici; è esclusa l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 464/1972 sul trattamento di fine rapporto.
Contributo addizionale e limiti numerici
Le imprese che erogano l’indennità devono versare un contributo addizionale pari a quello previsto dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 86/1988, con le istruzioni della circolare n. 171/1988. Il numero massimo dei lavoratori ammessi è fissato in 3.500 unità, con prelazione per i licenziati fino a 1.500 unità. Per il settore del trasporto marittimo, l’applicazione è estesa fino a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.
Procedura di domanda, anticipazione e conguaglio
Le domande devono essere presentate dalle imprese al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dopo il decreto di concessione, le imprese richiedono alla SAP competente il mod. IGI 15 Str. con la dicitura "Indennità ex art. 1 d.l.n. 199/93" per essere autorizzate alle operazioni sul mod. DM10 e ottenere il rimborso. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, non essendo previsto il pagamento diretto INPS. La documentazione va conservata con particolare evidenza per la rendicontazione al Ministero.
Istruzioni operative e codici
Per il conguaglio degli importi erogati va usato il quadro D del mod. DM10/2 con la dicitura "IND. D.L. 199/93" o "IND.L. 236/93" e il codice "T144"; nel quadro F vanno indicati numero di autorizzazione e ore indennizzate. Per il contributo addizionale si utilizza il quadro B-C del mod. DM10/2.89 con la dicitura "CONTR. ADD. ART. 8 L. 160/88" e il codice "E412". Le aziende fino a 50 dipendenti ricevono il codice autorizzazione "IJ" per contributo addizionale CIG in misura ridotta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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