Circolare numero 195 del 11-8-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 236/1993, di conversione del D.L. n. 148/1993, in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria, contributo dello 0,90% e contratti di solidarietà. Vengono individuate le nuove categorie di imprese soggette alla CIG straordinaria, le decorrenze del contributo e i relativi codici di autorizzazione e di versamento. Sono inoltre richiamate le agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese beneficiarie di CIG straordinaria e la salvezza degli atti adottati sulla base dei decreti-legge precedenti decaduti.
Effetti della legge n. 236/1993 su CIG straordinaria, contributo dello 0,90% e agevolazioni contributive
Effetti della legge n. 236/1993 su CIG straordinaria e agevolazioni contributive
La circolare esamina gli effetti della legge 19.7.1993, n. 236, di conversione del D.L. 20.5.1993, n. 148, limitatamente alle norme con riflessi in materia di contribuzione CIG e agevolazioni contributive. Il documento aggiorna le istruzioni operative già fornite con precedenti circolari e individua le decorrenze, i soggetti interessati, i codici di autorizzazione e le modalità di versamento.
Estensione della disciplina della CIG straordinaria
L’art. 7 del D.L. n. 148/1993, come modificato in sede di conversione, estende sino al 31.12.1995 l’applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a nuove categorie di imprese. Rimangono naturalmente richiamate le imprese commerciali con più di 50 addetti già contemplate dalla disciplina, ma l’estensione riguarda anche:
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con oltre 50 dipendenti;
- imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, limitatamente fino al 31.12.1994;
- imprese di vigilanza, con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, secondo i criteri dell’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991;
- aziende funzionalmente collegate al settore dei giornali periodici e dell’emittenza privata, per effetto della soppressione della condizione del medesimo contratto collettivo.
Per le imprese di vigilanza il computo della forza occupazionale include anche apprendisti e lavoratori con contratto di formazione e lavoro. Per le imprese collegate al settore dei giornali periodici e dell’emittenza privata, se l’estensione discende dalla soppressione della condizione relativa al contratto collettivo, l’obbligo contributivo decorre dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 e termina il 31.12.1995; resta invece ferma la decorrenza dal 1.3.1993 per le imprese che già applicavano il contratto collettivo richiamato.
Contributo dello 0,90%: decorrenza e soggetti
L’estensione della CIG straordinaria comporta per le imprese interessate l’obbligo del contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990. La circolare precisa che:
- per le agenzie di viaggio e turismo e per le imprese di spedizione e trasporto, il contributo è dovuto dal periodo di paga in corso al 20.7.1993;
- per le imprese di vigilanza, il contributo è dovuto dal medesimo periodo di paga e sino al 31.12.1995;
- per le imprese di spedizione e trasporto, l’obbligo cessa al 31.12.1994;
- per le aziende collegate al settore dei giornali periodici e dell’emittenza privata, l’obbligo decorre dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 e cessa il 31.12.1995, salvo la diversa decorrenza del 1.3.1993 per le imprese che già applicavano il contratto collettivo indicato.
La circolare precisa inoltre che la disposizione ha effetto dal 20.7.1993, data di pubblicazione della legge n. 236/1993.
Adempimenti procedurali e codifica delle imprese
Per l’individuazione delle imprese interessate, le aziende devono trasmettere alla Sede competente una dichiarazione di appartenenza al settore. Ai fini della gestione contributiva vengono indicati specifici codici di autorizzazione:
- "3X" per agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e per imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, con effetto dal 1.7.1993;
- "3J" per le imprese che raggiungono il requisito dei più di 50 dipendenti anche considerando lavoratori denunciati su altra posizione, con esclusione del controllo automatizzato del limite occupazionale;
- "5J" per imprese di vigilanza e per aziende funzionalmente collegate ai giornali periodici e all’emittenza privata; il codice vale anche per imprese radiotelevisive private;
- "3Y" per aziende con più posizioni contributive quando necessario, con esclusione del controllo del limite occupazionale.
La procedura automatizzata verifica il requisito occupazionale sulla base dei dati del mod. DM10/2, riducendo il numero dei dipendenti indicati nel quadro "A" per gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione e lavoro riportati nei quadri "B-C".
Modalità di versamento del contributo arretrato e somme accessorie
Le imprese per cui è stato esteso il campo di intervento della CIG straordinaria possono regolarizzare il contributo dovuto per il periodo pregresso con la denuncia del periodo contributivo in corso alla data della circolare, oppure con quella del mese successivo. Nel primo caso le somme vanno maggiorate degli interessi legali al tasso del 10% annuo; nel secondo caso occorre applicare le sanzioni civili al tasso corrente.
Nel mod. DM10/2 l’importo del contributo va esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" con la dicitura "CIG STRAORD. L. 236/93" e il codice "M167". Gli interessi legali devono essere riportati con la dicitura "ONERI ACCESS." e il codice "Q900"; le sanzioni civili con la dicitura "SANZ. CIVILI" e il codice "Q920". Eventuali regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina generale dei ritardati versamenti.
Contratti di solidarietà e riduzioni contributive
L’art. 5 del D.L. n. 148/1993, come sostituito, disciplina gli interventi a favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietà, distinguendo tra i contratti conclusi ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, e quelli riguardanti imprese non rientranti in tale ambito. Per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, con riduzione dell’orario superiore al 20%, è riconosciuta una riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori interessati.
Le misure previste sono:
- riduzione del 25%, elevata al 30% per le imprese operanti nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
- se la riduzione dell’orario supera il 30%, la riduzione sale rispettivamente al 35% e al 40%.
Le agevolazioni si applicano alla contribuzione dovuta dal 10.3.1993 fino alla scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31.12.1995. La circolare rinvia alla precedente n. 148 del 5.7.1993 per le istruzioni applicative.
L’art. 5 prevede inoltre, per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo 1.1.1993-31.12.1995, un ulteriore incentivo sotto forma di contributo trimestrale all’impresa, pari a un quarto della riduzione d’orario; su tale erogazione la circolare rinvia a successive istruzioni.
Per le imprese non destinatarie della disciplina del D.L. n. 726/1984, i contratti di solidarietà e i relativi contributi sono gestiti direttamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; tali imprese sono contrassegnate dal codice di autorizzazione "5X".
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori provenienti da CIG straordinaria
L’art. 4, comma 3, conferma le agevolazioni contributive per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato, nonché per le società cooperative di produzione e lavoro che associano, lavoratori che abbiano fruito per almeno tre mesi, anche non continuativi, del trattamento straordinario di integrazione salariale, purché tali lavoratori dipendano da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno sei mesi. Per l’applicazione è richiamata la circolare n. 148 del 5.7.1993.
Salvezza degli atti compiuti sulla base dei decreti decaduti
L’art. 1 della legge di conversione convalida gli atti e i provvedimenti adottati in base ai decreti-legge precedenti decaduti e salva gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla loro base. La circolare segnala così la continuità degli effetti giuridici nonostante la successione dei decreti.
Punti principali
Estensione della CIG straordinaria e contributo dello 0,90%
La legge di conversione conferma e aggiorna l’estensione della disciplina della CIG straordinaria a nuove categorie di imprese, con conseguente obbligo del contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990. Sono interessate le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con oltre 50 dipendenti, le imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti, e le imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente. Per le aziende collegate ai giornali periodici e all’emittenza privata viene soppressa la precedente condizione del contratto collettivo comune. Sono indicate decorrenze diverse del contributo: dal periodo di paga in corso al 20.7.1993 fino al 31.12.1995 per agenzie di viaggio, turismo, vigilanza e aziende collegate; fino al 31.12.1994 per le imprese di spedizione e trasporto; dal 1.3.1993 per le imprese collegate che già applicavano il contratto collettivo richiamato.
Adempimenti, codifica e versamento del contributo CIG straordinaria
Ai fini dell’individuazione delle imprese interessate, è richiesta la trasmissione alla Sede competente di una dichiarazione di appartenenza al settore. Per la codifica vengono attribuiti specifici codici: "3X" alle agenzie di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti; "3J" alle imprese con oltre 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altra posizione, quando il requisito occupazionale è raggiunto con più posizioni contributive; "5J" alle imprese di vigilanza e alle aziende funzionalmente collegate ai giornali periodici e all’emittenza privata; ove necessario, "3Y" alle aziende con più posizioni contributive. Il recupero del contributo pregresso può avvenire con la denuncia del periodo contributivo in corso alla data della circolare, maggiorando le somme con interessi legali al 10% annuo, oppure con la denuncia del mese successivo, con sanzioni civili. Il versamento va esposto nel mod. DM10/2 con la dicitura "CIG STRAORD. L. 236/93" e il codice "M167"; interessi e sanzioni con i codici "Q900" e "Q920".
Contratti di solidarietà
L’art. 5, come sostituito, disciplina in modo distinto i contratti di solidarietà per le imprese rientranti nel D.L. n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984, e quelli relativi a imprese non destinatarie di tale normativa. Per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, con riduzione dell’orario superiore al 20%, la contribuzione previdenziale e assistenziale è ridotta del 25%, elevata al 30% per le imprese operanti nelle aree obiettivo 1 e 2 CEE; se la riduzione supera il 30%, la riduzione contributiva sale rispettivamente al 35% e al 40%. Le agevolazioni si applicano alla contribuzione dovuta dal 10.3.1993 fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il 31.12.1995. Per i contratti di solidarietà stipulati tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995 è previsto anche un ulteriore contributo trimestrale all’impresa, pari a un quarto della riduzione d’orario, con istruzioni applicative riservate. Per le imprese non rientranti nel citato D.L. n. 726/1984, gli interventi sono disposti e gestiti direttamente dal Ministero del Lavoro; tali aziende sono contrassegnate dal codice di autorizzazione "5X".
Agevolazioni contributive per nuove assunzioni
Sono confermate le agevolazioni contributive per le imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato, e per le società cooperative di produzione e lavoro che associano, lavoratori che abbiano fruito per almeno tre mesi, anche non continuativi, del trattamento straordinario di integrazione salariale, purché tali lavoratori provengano da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno sei mesi. La circolare richiama per l’applicazione la precedente circolare n. 148 del 5.7.1993.
Salvezza degli atti e degli effetti dei decreti decaduti
L’art. 1 della legge di conversione convalida gli atti e i provvedimenti adottati in base alla precedente serie di decreti-legge decaduti e fa salvi gli effetti già prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla loro base.
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