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Circolare

Circolare numero 199 del 11-8-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991. Viene precisato che la deroga opera anche quando i requisiti assicurativi e contributivi siano già perfezionati alla data di collocamento in mobilità. Inoltre, per i collocamenti in mobilità tra l’11 marzo e il 31 dicembre 1993, la deroga si estende ai lavoratori di specifici settori industriali e delle aree di declino industriale obiettivo 2 CEE. Infine, si conferma la proroga al 31 dicembre 1993 del termine previsto dall’articolo 7 della legge n. 223/1991.

Pensione di anzianità per lavoratori collocati in mobilità: chiarimenti sulle deroghe previste dalla legge n. 438/1992

Pensione di anzianità per lavoratori collocati in mobilità: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità previste dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in favore dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento integra e coordina le indicazioni già rese con le circolari n. 274 del 27 novembre 1992 e n. 293 del 22 dicembre 1992, nonché con il messaggio n. 37307 del 18 gennaio 1993.

Ambito della deroga prevista dalla legge n. 438/1992

L’articolo 1, comma 2, lettera b), ultima parte, della legge n. 438/1992 prevede una deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità per i lavoratori ai quali si applica l’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991. La circolare ribadisce che tale deroga opera nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese ubicate:

  • nelle aree individuate dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
  • nelle aree in cui sussiste un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro;
  • nonché presso le società non operative GEPI e INSAR ubicate nelle medesime aree territoriali.

Applicazione anche quando i requisiti pensionistici sono già maturati

Con il messaggio n. 37307 del 18 gennaio 1993 viene precisato un aspetto rilevante per l’operatività della deroga: essa si applica anche nei casi in cui, alla data di collocamento in mobilità, il lavoratore abbia già perfezionato i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di anzianità. La conferma vale per i lavoratori ricompresi nell’ambito già individuato dalle precedenti circolari.

Estensione ai lavoratori collocati in mobilità tra l’11 marzo e il 31 dicembre 1993

L’articolo 6, comma 10, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, stabilisce che l’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991 si applica dall’11 marzo 1993 al 31 dicembre 1993 ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti a specifici settori industriali e dalle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

La circolare ne trae la conseguenza che la deroga prevista dalla legge n. 438/1992 deve considerarsi operante anche nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità nel periodo 11 marzo/31 dicembre 1993:

  • da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell’industria della difesa e dell’industria minero-metallurgica non ferrosa;
  • da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

Per l’individuazione delle imprese rientranti nei settori indicati si rinvia alle istruzioni specifiche che saranno emanate; per l’individuazione delle aree territoriali interessate si richiama la circolare n. 260 del 12 novembre 1992.

Proroga del termine per la disciplina della mobilità

La circolare evidenzia inoltre che il comma 10 dell’articolo 6 della legge n. 236/1993 proroga al 31 dicembre 1993 il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall’articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991. Per questo profilo viene fatto rinvio alle disposizioni già fornite al punto 2 della circolare n. 293 del 22 dicembre 1992.

Ulteriore chiarimento per i casi di cessazione del rapporto anteriore al 19 settembre 1992

Nel messaggio allegato viene infine precisato che, per i lavoratori collocati in mobilità a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima del 19 settembre 1992, opera la deroga di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), prima parte, della legge n. 438/1992. Ciò vale anche se il requisito contributivo e assicurativo per la pensione di anzianità si perfeziona successivamente grazie all’accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di mobilità.

Questa specifica deroga opera indipendentemente dall’ambito territoriale in cui è ubicata l’azienda di appartenenza del lavoratore.

Punti principali

Deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità

Per i lavoratori ai quali si applica l’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, non opera il blocco dei pensionamenti di anzianità previsto dall’articolo 1 della legge n. 438/1992. La deroga è richiamata in relazione ai lavoratori collocati in mobilità e riguarda i casi disciplinati dalle precedenti circolari n. 274/1992 e n. 293/1992.

Applicazione anche in presenza di requisiti già maturati

È chiarito che la deroga opera anche quando, alla data di collocamento in mobilità, il lavoratore abbia già maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione necessari per la pensione di anzianità. Tale precisazione vale per i lavoratori dipendenti dalle imprese già individuate nelle istruzioni richiamate dalla circolare n. 274/1992.

Estensione ai collocamenti in mobilità tra l’11 marzo e il 31 dicembre 1993

L’articolo 6, comma 10, della legge n. 236/1993 stabilisce che l’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991 si applica dall’11 marzo 1993 al 31 dicembre 1993 ai lavoratori collocati in mobilità da imprese dei settori chimica, siderurgia, difesa e industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché da imprese operanti nelle aree di declino industriale CEE obiettivo 2. La deroga di cui alla legge n. 438/1992 si ritiene quindi operante anche per questi lavoratori.

Individuazione dei settori e delle aree interessate

Per la definizione delle imprese appartenenti ai settori industriali richiamati si rinvia alle istruzioni che saranno impartite in materia. Per l’individuazione delle aree di declino industriale CEE obiettivo 2 si richiamano le precisazioni contenute nella circolare n. 260 del 12 novembre 1992.

Proroga del termine di applicazione della disciplina della mobilità

Il comma 10 dell’articolo 6 della legge n. 236/1993 conferma la proroga al 31 dicembre 1993 del termine previsto dall’articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991, originariamente fissato al 31 dicembre 1992. Per tali aspetti si rinvia alle disposizioni già impartite al punto 2 della circolare n. 293/1992.

Collocamento in mobilità per cessazioni anteriori al 19 settembre 1992

Per i lavoratori collocati in mobilità a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima del 19 settembre 1992, la deroga di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), prima parte, della legge n. 438/1992 resta applicabile anche se il perfezionamento dei requisiti pensionistici avviene successivamente mediante accredito della contribuzione figurativa relativa al periodo di mobilità. Tale deroga opera indipendentemente dall’ambito territoriale in cui è ubicata l’azienda.

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