Circolare numero 194 del 10-8-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina, vigente prima della riforma del 1992, del Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri: natura del Fondo, contribuzione utile, riscatti, ricongiunzioni, contribuzione figurativa, facoltativa e volontaria, trasferimenti di posizione, nonché tutte le prestazioni pensionistiche. Vengono illustrati i requisiti per le principali pensioni, le regole di decorrenza, i limiti di cumulo, le modalità di calcolo della misura, la disciplina del part-time, il trattamento minimo, la rioccupazione, la prescrizione/decadenza e i ricorsi amministrativi e giudiziari. Ampio spazio è dedicato alle pensioni di invalidità e privilegiate, con la procedura di accertamento sanitario, e ai criteri di determinazione degli oneri per la pensione anticipata e per i benefici della legge n. 336/1970.
Riepilogo della normativa del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Riepilogo della normativa del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
La circolare fornisce un quadro organico della disciplina del Fondo speciale di previdenza per gli autoferrotranvieri, con riferimento alle regole vigenti prima delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il documento richiama la normativa di base, chiarisce quali contribuzioni sono utili a pensione e illustra i requisiti, le modalità di calcolo, la decorrenza e i limiti delle principali prestazioni pensionistiche a carico del Fondo.
Natura del Fondo e ambito della tutela
Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è qualificato come sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti. La circolare nasce come riepilogo delle disposizioni già illustrate in precedenti interventi, in particolare dopo il decentramento agli uffici periferici della riscossione contributiva e della liquidazione delle pensioni.
Contribuzione utile a pensione
Sono indicati come utili ai fini pensionistici i seguenti periodi contributivi:
- contribuzione obbligatoria dovuta dalle aziende;
- contribuzione da riscatto ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;
- contribuzione da ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45;
- contribuzione figurativa per assenze dal servizio non retribuite;
- contribuzione facoltativa versata dal datore di lavoro o dall'assicurato in costanza di rapporto;
- contribuzione volontaria disciplinata dalla legge 28 settembre 1961, n. 830 e dalla legge n. 889/1971;
- contribuzione riconosciuta da leggi speciali aventi efficacia anche per i Fondi speciali.
Con l'eccezione dei periodi figurativi per assenze dal servizio non retribuite, tali periodi sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione. I periodi figurativi per assenze senza retribuzione sono invece soggetti a limiti specifici:
- massimo 120 giorni nell'intero arco assicurativo per tutti gli iscritti, qualunque sia il motivo dell'assenza;
- per i periodi in cui non si applica il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è riconoscibile in aggiunta un massimo di 12 mesi per assenze per malattia o infortunio documentate;
- complessivamente, le assenze per malattia o infortunio non possono superare 12 mesi, ferma restando la possibilità di riconoscere ulteriori 120 giorni per altri motivi.
Tali periodi figurativi non concorrono al raggiungimento del requisito minimo di 35 anni per la pensione di anzianità e del requisito di 10 anni per la pensione di invalidità disciplinata dall'art. 13 della legge n. 830/1961, ma sono utili per la misura delle pensioni diverse da quelle richiamate.
La circolare precisa inoltre che il servizio militare non è compreso tra i periodi assicurativi accreditabili nel Fondo, salvo la possibilità di liquidare una pensione supplementare. I periodi eventualmente accreditati in altre forme obbligatorie possono tuttavia confluire nel Fondo per effetto delle norme sulla ricongiunzione.
Riscatti previdenziali
La disciplina del riscatto è trattata in modo distinto per due ipotesi principali.
Riscatto di studi universitari, navigazione mercantile e lavoro pre-iscrizione
Ai sensi dell'art. 34 della legge n. 889/1971, possono essere riscattati:
- gli anni accademici in cui si sia svolto effettivamente il corso legale di laurea, esclusi i periodi di fuori corso;
- i periodi di navigazione mercantile svolti per ottenere i titoli professionali richiesti;
- i periodi di lavoro prestati alle dipendenze di aziende autoferrotranviarie prima dell'iscrizione obbligatoria al Fondo.
Il riscatto è ammesso soltanto se i periodi si collocano dopo il compimento del 18° anno di età e prima dell'iscrizione obbligatoria. È precluso quando il periodo risulti già coperto da altra posizione assicurativa obbligatoria che abbia dato luogo a pensione; se la pensione non è stata liquidata, il riscatto è invece ammesso e comporta l'annullamento della posizione precedente con rimborso dei contributi indebitamente versati.
La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro due anni dall'iscrizione obbligatoria al Fondo e in costanza di rapporto di lavoro. Il periodo va riscattato integralmente. L'onere è pari all'intera aliquota contributiva vigente al momento della domanda, applicata alla retribuzione imponibile di tale data e ragguagliata al periodo oggetto di riscatto; il pagamento deve avvenire entro un anno dalla notifica, in unica soluzione.
Riscatto dei periodi di lavoro non coperti da iscrizione obbligatoria
L'art. 35 della legge n. 889/1971 consente il riscatto di vari periodi di lavoro per il trasporto pubblico quando non ricorrevano o sono venute meno le condizioni di iscrizione obbligatoria, tra cui:
- avventiziato precedente l'inquadramento in ruolo;
- rapporti a termine, non continuativi o inferiori a quattro stagioni l'anno o quattro giorni la settimana;
- periodi come apprendista, guardabarriere o guardia di fermata;
- servizi per i quali l'iscrizione obbligatoria al Fondo sia stata introdotta solo da una certa data;
- periodi già coperti da iscrizione al Fondo ma trasferiti all'AGO;
- periodi della ex Cassa speciale ATM di Milano per i quali sia stata costituita posizione nell'AGO ai sensi della legge n. 322/1958.
Tali periodi sono riscattabili solo se coperti da effettiva contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria e se non abbiano già dato luogo o concorso a pensione. La domanda va presentata dopo il primo biennio di iscrizione e non oltre il terzo anno, sempre in costanza di rapporto di lavoro. Il periodo deve essere riscattato per intero. L'onere per il lavoratore è pari al 6% della retribuzione imponibile dell'anno precedente la domanda, ragguagliata al periodo da riscattare, e va versato entro un anno dalla notifica. Dopo la definizione della pratica, i contributi già accreditati nell'AGO devono essere annullati e trasferiti al Fondo.
La circolare ricorda, infine, che resta in vigore la possibilità di riscatto dei periodi 1940-1946 di deportazione o internamento in campi di concentramento, secondo criteri già previsti da norme precedenti.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi
La legge n. 29/1979 consente agli iscritti di ricongiungere al Fondo periodi maturati in altre gestioni per conseguire una pensione unica a carico del Fondo stesso; la legge n. 45/1990 ha esteso la facoltà anche alle gestioni dei liberi professionisti. Per l'applicazione concreta si rinvia alla disciplina generale, fermo restando che per individuare i periodi di iscrizione al Fondo e calcolare la quota di pensione corrispondente ai periodi da ricongiungere si applicano le regole proprie della gestione autoferrotranviaria.
Contribuzione figurativa e facoltativa
La contribuzione figurativa è riconosciuta, a domanda e senza oneri, per:
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, in base alle norme citate;
- licenziamento tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi di credo politico, fede religiosa o appartenenza/partecipazione sindacale.
La contribuzione facoltativa consente, durante il rapporto di lavoro, di coprire con versamenti IVS e asili nido i periodi di assenza senza paga per i quali non è dovuta retribuzione né prestazioni economiche di malattia o infortunio soggette a contributo. La circolare segnala però che la materia presenta difficoltà interpretative e applicative e rinvia a precedenti istruzioni, riservandosi ulteriori chiarimenti.
Contribuzione volontaria
La prosecuzione volontaria è consentita quando il lavoratore cessa dal servizio o si dimette da un'azienda con obbligo di iscrizione al Fondo, purché:
- sia stato acquisito almeno un periodo di iscrizione di 5 anni;
- sia presentata domanda entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo di iscrizione a carico dell'azienda.
In mancanza del requisito quinquennale o in caso di domanda tardiva la facoltà è preclusa. Gli autorizzati devono pagare integralmente e con periodicità mensile; la sospensione dei versamenti per più di 6 mesi comporta la decadenza, salvo i periodi già acquisiti. La prosecuzione è esclusa durante attività lavorativa coperta da altra assicurazione obbligatoria e dal mese in cui spetti una pensione in qualsiasi forma obbligatoria.
Il contributo volontario è calcolato applicando l'aliquota contributiva del personale in servizio alla retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi; tale retribuzione è poi adeguata annualmente secondo l'indice del costo della vita e i versamenti a conguaglio devono essere effettuati entro 6 mesi dalla richiesta dell'Istituto.
Trasferimenti delle posizioni assicurative
Le posizioni costituite nel Fondo possono essere trasferite ad altre gestioni quando non diano luogo a pensione a carico del Fondo. Il trasferimento può avvenire anche se il richiedente ha maturato il diritto a pensione, purché non gli sia stata ancora comunicata la liquidazione.
Le principali ipotesi considerate sono:
- esonero dal servizio senza prosecuzione volontaria, con trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche d'ufficio al raggiungimento dell'età pensionabile;
- trasferimento al FPLD anche a domanda ai sensi della legge n. 29/1979;
- passaggio alla gestione INPDAI quando l'interessato assuma la qualifica di dirigente, con domanda da presentare all'INPDAI e senza oneri aggiuntivi.
Prestazioni pensionistiche riconosciute dal Fondo
Il Fondo eroga:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione ordinaria di invalidità;
- pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio;
- pensione anticipata per esodo ex art. 3 della legge n. 270/1988;
- pensione ai superstiti, indiretta e di reversibilità;
- pensione privilegiata ai superstiti per causa di servizio.
Sono inoltre a carico del Fondo la pensione supplementare per il servizio militare di leva e per il servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi nel periodo 10 giugno 1940 - 15 ottobre 1946, il capitale vedovile e la maggiorazione per benefici combattentistici.
Regole generali di pensionamento e automaticità
Il pensionamento presuppone la cessazione del rapporto di lavoro per esonero, dimissioni o decesso. La pensione decorre, di regola, dal mese successivo all'evento che determina la cessazione o al mese in cui maturano gli altri requisiti.
Il principio di automaticità delle prestazioni opera entro la prescrizione decennale di cui all'art. 15 della legge n. 889/1971. I periodi utili al diritto sono calcolati in anni, mesi e giorni di calendario; ai fini della misura, la frazione di anno superiore a sei mesi si arrotonda per eccesso ad anno intero.
La retribuzione pensionabile è quella degli ultimi 12 mesi di servizio con iscrizione obbligatoria, e la pensione non può superare il 90% della retribuzione pensionabile. Le competenze accessorie considerate nel coacervo pensionabile non possono eccedere il 40% del totale delle competenze accessorie degli ultimi 36 mesi di servizio, salvo l'ipotesi di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 6 della legge n. 407/1990.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia, disciplinata dall'art. 10 della legge n. 830/1961, spetta agli iscritti che abbiano:
- almeno 15 anni di iscrizione al Fondo;
- 60 anni di età se uomini o 55 se donne;
- cessazione del servizio, anche se su domanda.
Il raggiungimento dell'età è requisito minimo e non impedisce il trattenimento in servizio oltre tali limiti: la pensione sorge alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pensione anticipata di vecchiaia
L'art. 11 della legge n. 830/1961 riserva all'azienda la facoltà di collocare anticipatamente in quiescenza gli iscritti soggetti al R.D. n. 148/1931. Il beneficio riguarda i lavoratori che abbiano almeno 55 anni di età e un'anzianità tale da raggiungere complessivamente 15 anni sommando il periodo di contribuzione maturato e quello mancante al 60° anno.
Per ottenere il collocamento anticipato l'azienda deve versare in unica soluzione:
- i contributi relativi al periodo mancante al compimento del 60° anno, calcolati sull'imponibile e con l'aliquota vigente al momento dell'esonero;
- il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensione anticipate.
La comunicazione del provvedimento di esonero deve avvenire entro un mese dalla decorrenza, mentre il pagamento degli oneri richiesti dall'Istituto deve essere eseguito entro 60 giorni; in difetto, il provvedimento diviene inefficace. La circolare illustra anche il metodo di calcolo del valore tecnico di copertura, basato sull'età, sul periodo di anticipazione espresso in mesi, sull'importo mensile della pensione e sui coefficienti allegati.
Pensione di anzianità
La pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 889/1971, è concessa su domanda, a prescindere dall'età, agli iscritti che:
- possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva, volontaria o riscattata nel Fondo;
- siano cessati dal servizio.
Il requisito di 35 anni deve essere integralmente maturato; non rilevano, per raggiungerlo, né gli arrotondamenti né la franchigia prevista per le assenze senza paga. La circolare richiama inoltre le norme sul blocco dei pensionamenti di anzianità fino al 31 dicembre 1993 introdotte dalla legge n. 438/1992.
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità presuppone l'accertamento dell'inabilità assoluta e permanente alle mansioni della qualifica e l'indisponibilità di altri posti aziendali compatibili, oltre al requisito contributivo minimo. La disciplina varia a seconda che il rapporto di lavoro sia regolato o meno dal R.D. n. 148/1931.
Iscritti soggetti al R.D. n. 148/1931
Il diritto sorge quando:
- vi sia formale esonero per inabilità;
- l'iscritto abbia almeno 10 anni di servizio;
- l'invalidità sia permanente e assoluta rispetto alle mansioni proprie;
- non sia possibile adibirlo ad altri servizi disponibili nell'azienda.
La valutazione sulla possibilità di utilizzo in altri posti spetta all'azienda; l'Istituto interviene sul piano sanitario e, in caso di contrasto, la controversia è rimessa al Collegio medico. La procedura ordinaria prevede l'esame della documentazione sanitaria da parte del sanitario della SAP, eventuali accertamenti diretti e, se necessario, il deferimento al Collegio medico composto da quattro membri. Il giudizio del Collegio è autonomo e decisivo ai fini della pensione.
La circolare richiama anche l'ipotesi di accertamento preventivo dell'invalidità, attivabile solo dall'azienda per anticipare la verifica dello stato invalidante durante il rapporto di lavoro.
Iscritti non soggetti al R.D. n. 148/1931
Per il personale non tutelato dalla stabilità di impiego, la pensione richiede:
- esonero per inabilità alle mansioni della qualifica;
- almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo.
In caso di diniego della domanda, l'interessato può richiedere il deferimento al Collegio medico entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito, e il Collegio deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta. Le sue decisioni sono impugnabili davanti all'autorità giudiziaria.
Pensione privilegiata per causa di servizio
Quando l'invalidità deriva da causa di servizio e ha carattere permanente, spetta la pensione privilegiata, il cui importo non può essere inferiore a 25/40 della retribuzione pensionabile. La causa di servizio sussiste quando l'invalidità dipende direttamente e immediatamente da traumi o infermità contratti in servizio in relazione alle mansioni affidate.
La circolare evidenzia che il nesso causale va verificato in concreto e richiama la giurisprudenza che tende a escludere la tutela per l'infortunio in itinere, salvo specifiche attività accessorie o complementari connesse al servizio. Sono inoltre indicati i principali elementi istruttori utili a comprovare la causa di servizio, come verbali di infortunio, denunce INAIL e relazioni dettagliate dell'azienda.
Se la pensione privilegiata è riconosciuta anche in presenza di rendita INAIL, la pensione del Fondo deve essere ridotta in modo che il cumulo con la rendita non superi l'ultima retribuzione effettivamente percepita; la regola non opera se la perdita della capacità lavorativa è pari o superiore all'80%, ferma la garanzia del trattamento minimo.
Pensione anticipata per esodo ex legge n. 270/1988
Per il personale dichiarato inidoneo entro il 20 giugno 1986 e collocato in quiescenza nei piani di esodo per il quinquennio 1988/1992, la legge n. 270/1988 riconosce un periodo di anzianità convenzionale fino a 10 anni, entro il limite massimo di 36 anni di servizio utile complessivo.
La circolare sottolinea che il diritto alla pensione agevolata sussiste solo se la cessazione avviene alla data prevista nel piano di esodo. Gli oneri comprendono:
- il rimborso statale del valore tecnico delle mensilità anticipate, gestito centralmente;
- il contributo a carico dell'azienda sul periodo convenzionale;
- il contributo a carico del pensionato sul medesimo periodo;
- una quota a carico del Fondo connessa alla spesa media attualizzata del quinquennio 1982/1986.
La contribuzione è calcolata con riferimento all'aliquota vigente al momento del computo delle singole quote mensili.
Pensioni per gli iscritti prosecutori volontari
La circolare distingue due situazioni.
Iscritti che abbiano cessato il servizio o sospeso i contributi dopo almeno 15 anni
Le posizioni conservano efficacia e danno diritto a:
- pensione di vecchiaia al compimento dell'età ordinaria;
- pensione ai superstiti;
- pensione di invalidità solo con almeno 20 anni di contribuzione e con invalidità riconosciuta secondo le norme dell'AGO.
Iscritti che proseguono volontariamente senza sospendere i contributi
Essi hanno diritto alle stesse prestazioni e condizioni degli assicurati obbligatori, salvo che la pensione di invalidità è riconoscibile solo se l'invalidità è accertata secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.
Pensionamento anticipato degli iscritti volontari
Gli iscritti volontari con almeno 55 anni di età e 20 anni di contribuzione possono ottenere la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia, versando in unica soluzione il valore tecnico di copertura delle mensilità anticipate. Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della SAP, e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Pensione ai superstiti
Hanno diritto a pensione:
- i superstiti del pensionato, con pensione di reversibilità;
- i superstiti dell'iscritto che al decesso poteva far valere almeno 10 anni di contribuzione, con pensione indiretta;
- i superstiti dell'iscritto la cui morte sia conseguenza diretta e immediata di infortunio o fatto morboso per causa di servizio, con pensione indiretta privilegiata.
I superstiti aventi diritto sono quelli previsti dalle norme dell'AGO, con la sola particolarità che per i figli il limite di età è fissato a 21 anni. Per il coniuge separato per colpa la circolare richiama gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 21 della legge n. 889/1971.
Pensione supplementare per servizio militare
Gli iscritti e i pensionati possono chiedere una pensione supplementare per il servizio militare di leva, o prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946, se tale servizio non sia già stato utile per un altro trattamento pensionistico. La prestazione spetta anche ai superstiti. Se la domanda è presentata entro 6 mesi dalla decorrenza della pensione principale, la pensione supplementare decorre dalla stessa data; altrimenti decorre dal mese successivo alla domanda.
L'importo annuo si calcola moltiplicando il numero delle settimane utili per 10 e il risultato per 18,72; l'importo mensile si ottiene dividendo per 13.
Decorrenza delle pensioni
In linea generale:
- pensioni di vecchiaia, anticipata di vecchiaia, anticipata per esodo, invalidità ordinaria e privilegiata, anzianità: primo giorno del mese successivo all'esonero;
- pensioni ai superstiti ordinarie e privilegiate: primo giorno del mese successivo al decesso;
- pensioni di invalidità per iscritti volontari: primo giorno del mese successivo alla domanda.
Se i requisiti non risultano ancora maturati alla data ordinaria di decorrenza, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.
Benefici della legge n. 336/1970
I benefici per ex combattenti e assimilati trovano applicazione anche nel Fondo. Essi incidono soprattutto sulla determinazione della retribuzione pensionabile e possono comportare aumenti economici in servizio o l'attribuzione di una qualifica, classe o retribuzione superiore al cessare dal servizio. La circolare richiama istruzioni specifiche sul modello ET.02/P e sull'onere a carico dell'azienda, calcolato con procedura automatizzata.
Misura della pensione e servizio utile
Le pensioni del Fondo sono calcolate in quarantesimi della retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio effettivo, in rapporto agli anni di servizio utile. Il limite ordinario è pari ai 9/10 della retribuzione, con conseguente irrilevanza degli anni superiori a 36, salvo le deroghe richiamate in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il servizio utile serve sia per il diritto sia per la misura della pensione e comprende i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, riscattata e ricongiunta. Per alcune prestazioni, come pensione di anzianità e invalidità ordinaria degli iscritti non soggetti al R.D. n. 148/1931, il requisito deve derivare da contribuzione effettiva.
La circolare richiama inoltre le maggiorazioni per i lavoratori non vedenti: quattro mesi per ogni anno di attività come centralinista non vedente o come lavoratore privo della vista, con applicazione proporzionale per periodi inferiori all'anno. Il beneficio opera sia per il diritto sia per la misura della pensione, con le condizioni e i limiti indicati nel testo.
Retribuzione pensionabile
La retribuzione pensionabile è individuata negli ultimi 12 mesi di servizio effettivo e comprende:
- retribuzione di tabella con anzianità e contingenza;
- assegni ad personam;
- mensilità o quote eccedenti la dodicesima;
- elementi accessori continui e fissi, anche se in percentuale, entro il limite del 40% del complesso dei compensi accessori relativi agli ultimi 36 mesi.
Sono escluse dal computo le variazioni conseguenti a promozioni deliberate, declassamenti o altre cause straordinarie intervenute nel biennio precedente la cessazione. Non operano tali esclusioni per le pensioni indirette ai superstiti e per le pensioni privilegiate di invalidità. I compensi per lavoro straordinario, anche se forfettari, non sono pensionabili, pur rimanendo soggetti a contribuzione.
Quando l'agente è stato assente senza paga o a paga ridotta negli ultimi 12 mesi, la retribuzione pensionabile è quella di un agente di pari qualifica e anzianità in servizio presso la stessa azienda. In caso di pensione privilegiata o indiretta per causa di servizio, se il periodo utile è inferiore a 12 mesi, la retribuzione va ragguagliata ad anno.
Part-time
La circolare dedica particolare attenzione al part-time. Per i rapporti trasformati da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, ai sensi della legge n. 863/1984, l'anzianità del periodo a tempo pieno è computata per intero, mentre quella a tempo parziale è valutata proporzionalmente all'orario effettivamente svolto. La norma non deroga ai requisiti per il diritto a pensione, che restano quelli ordinari.
Per i rapporti sorti e cessati come part-time, l'intero periodo lavorativo è utile senza riduzione. Nel part-time verticale il periodo assicurativo coincide con il periodo meno ampio in relazione al quale è dovuta retribuzione; va inoltre verificata l'iscrivibilità al Fondo secondo i limiti dell'art. 4 della legge n. 889/1971.
Modello ET.02/P
Il modello ET.02/P costituisce l'estratto del foglio matricolare aziendale per la comunicazione dei dati retributivi e di servizio. La circolare ne descrive i quadri principali:
- quadro 1: stato di servizio;
- quadro 2: assenze senza paga;
- quadro 3: part-time;
- quadro 4: cessioni di quinto insolute;
- quadro 5: sviluppo di carriera e verifiche sulle promozioni;
- quadro 6: retribuzioni assoggettate a contributo;
- quadro 7: retribuzione pensionabile ai fini del calcolo.
Il quadro 7 deve trovare riscontro negli atti aziendali e negli archivi dell'Istituto e deve essere attestato dall'azienda. La circolare precisa inoltre il diverso criterio di imputazione dei dati retributivi nel quadro 6 per l'anno 1989 e per gli anni dal 1990 in avanti, in relazione al passaggio al sistema DM.
Trattamento minimo, rioccupazione e non cumulabilità
Alle pensioni del Fondo si applicano le norme del trattamento minimo vigenti nell'AGO. Per il riesame delle pensioni a seguito di pronunce della Corte costituzionale, la domanda deve comunque pervenire entro il termine di 5 anni e 180 giorni dalla notifica del provvedimento originario o di ricostituzione.
In caso di rioccupazione, il trattamento varia a seconda che la nuova attività comporti o meno l'iscrizione al Fondo:
- se comporta l'iscrizione, la pensione è sospesa; se la rioccupazione dura meno di 12 mesi o si verifica per la seconda volta, il pagamento riprende e i contributi versati passano all'AGO; se dura più di 12 mesi, si procede a nuovo calcolo della pensione;
- se non comporta iscrizione al Fondo, si applicano le regole del regime generale, con totale incompatibilità per la pensione di anzianità e per quella ex legge n. 270/1988, nonché specifiche trattenute sulle pensioni ai superstiti con unico titolare.
Prescrizione, decadenza e ricorsi
Il diritto a pensione è imprescrittibile, ma le rate sono soggette alla prescrizione ordinaria. In materia contenziosa opera un termine di decadenza sostanziale di 5 anni e 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione.
Contro i provvedimenti in materia di posizione assicurativa e di liquidazione o ricostituzione delle pensioni è ammesso ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che decide in via definitiva in sede amministrativa. I ricorsi devono essere trasmessi tramite le SAP alla Direzione Centrale per le Pensioni - Fondo Autoferrotranvieri. Avverso la decisione del Comitato è possibile promuovere azione giudiziaria entro lo stesso termine di 5 anni e 180 giorni.
Punti principali
Natura del Fondo e contribuzione utile
Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è qualificato come sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria IVS. Sono utili a pensione la contribuzione obbligatoria, i riscatti ex artt. 34 e 35 della legge n. 889/1971, la ricongiunzione ex legge n. 29/1979 e n. 45/1990, la contribuzione figurativa per alcune assenze, quella facoltativa e quella volontaria, oltre a specifiche contribuzioni riconosciute da leggi speciali.
Riscatti, ricongiunzioni e contribuzione figurativa
Sono disciplinati i riscatti per studi universitari, navigazione mercantile e periodi di lavoro presso aziende autoferrotranviarie prima dell'iscrizione obbligatoria, con termini decadenziali, oneri e condizioni specifiche. La ricongiunzione consente di unificare periodi maturati in altre gestioni per ottenere una pensione unica a carico del Fondo. La contribuzione figurativa riguarda aspettative non retribuite per cariche pubbliche o sindacali e periodi di licenziamento per motivi politici o religiosi, senza oneri a carico dell'assicurato.
Contribuzione facoltativa e volontaria
La contribuzione facoltativa copre, su scelta dell'assicurato o dell'azienda, i periodi di assenza senza paga non utili ad altre forme previdenziali, ma la disciplina è segnalata come di difficile applicazione. La prosecuzione volontaria è ammessa, in caso di cessazione dal servizio, solo con almeno 5 anni di iscrizione e domanda entro 6 mesi; il versamento va effettuato mensilmente e senza sospensioni superiori a 6 mesi, altrimenti si decade definitivamente.
Trasferimento delle posizioni assicurative
Le posizioni presso il Fondo, se non danno luogo a pensione, possono essere trasferite ad altre gestioni in base alle norme richiamate. È previsto il trasferimento al FPLD in caso di esonero dal servizio o, in alternativa, anche ai sensi della legge n. 29/1979; è altresì previsto il trasferimento all'INPDAI quando l'assicurato assuma la qualifica di dirigente. In alcune ipotesi il trasferimento avviene d'ufficio e non comporta oneri per il lavoratore.
Tipologie di prestazioni pensionistiche
Il Fondo eroga pensione di vecchiaia, anticipata di vecchiaia, anzianità, invalidità ordinaria e privilegiata, pensione anticipata per esodo ex legge n. 270/1988, pensioni ai superstiti ordinarie e privilegiate, oltre alla pensione supplementare per il servizio militare, al capitale vedovile e alla maggiorazione per benefici combattentistici.
Requisiti principali per vecchiaia, anzianità e invalidità
La pensione di vecchiaia richiede 15 anni di iscrizione, 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, oltre all'esonero dal servizio. La pensione di anzianità richiede 35 anni di contribuzione effettiva, volontaria o riscattata e la cessazione dal servizio. La pensione di invalidità richiede, in linea generale, almeno 10 anni di contribuzione o servizio, con regole diverse a seconda che il rapporto sia o meno disciplinato dal R.D. n. 148/1931.
Invalidità e causa di servizio
Per gli iscritti soggetti al R.D. n. 148/1931, l'invalidità pensionabile richiede esonero formale, almeno 10 anni di servizio, inabilità assoluta o relativa alle mansioni e impossibilità di adibizione ad altri posti disponibili. Per gli altri iscritti è sufficiente l'esonero per inabilità e almeno 10 anni di contribuzione; l'invalidità è accertata dai sanitari dell'Istituto e, in caso di contestazione, da un collegio medico. La pensione privilegiata spetta quando l'invalidità o il decesso derivino direttamente da causa di servizio.
Pensione anticipata e oneri a carico delle aziende
La pensione anticipata di vecchiaia e quella anticipata per gli iscritti volontari sono possibili solo con requisiti anagrafici e contributivi specifici e previo pagamento di oneri in unica soluzione. Per l'anticipata di vecchiaia l'azienda versa sia i contributi mancanti fino al 60° anno sia il valore tecnico delle mensilità anticipate. Per l'esodo ex legge n. 270/1988 sono previsti oneri a carico dell'azienda, del pensionato e del Fondo, con procedure di calcolo e riscossione dedicate.
Regole di decorrenza, calcolo e limiti della pensione
Le pensioni decorrono, in via generale, dal primo giorno del mese successivo all'esonero o al decesso, mentre per gli iscritti volontari la decorrenza è dal mese successivo alla domanda. La misura si calcola in quarantesimi della retribuzione pensionabile in rapporto al servizio utile, con limite ordinario del 90% della retribuzione. Sono disciplinati anche arrotondamenti, trattamento minimo, criteri di calcolo per il part-time, esclusione del lavoro straordinario e limiti sulle componenti accessorie.
Rioccupazione, prescrizione e ricorsi
In caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo la pensione è sospesa e, in certe ipotesi, si procede al ricalcolo del trattamento; se la nuova attività non comporta iscrizione, si applicano le regole del regime generale, con specifiche non cumulabilità per alcune pensioni. Il diritto a pensione è imprescrittibile, ma le rate seguono la prescrizione ordinaria; per l'azione giudiziaria opera un termine di decadenza di 5 anni e 180 giorni. I provvedimenti possono essere impugnati davanti al Comitato di Vigilanza e poi al giudice.
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