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Circolare

Circolare numero 197 del 11-8-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’effetto dell’incarico di guardia medica sull’iscrizione nelle liste speciali dei medici, alla luce della disciplina già richiamata dalle precedenti circolari e del DPR n. 41/1991. Viene precisato che l’incompatibilità opera solo quando le due attività coincidono nello stesso ambito territoriale; pertanto possono restare nelle liste i medici titolari di guardia medica presso presidi USL situati in ambiti diversi dalla sede di controllo, con conseguente riammissione di coloro che erano stati esclusi per tale ragione. Le eventuali controversie pendenti devono essere definite secondo le presenti istruzioni e nel miglior interesse dell’Istituto.

Concomitanza tra attività di guardia medica e iscrizione nelle liste speciali per il servizio di controllo

Concomitante attività di guardia medica e iscrizione nelle liste speciali

La circolare interviene per chiarire il rapporto tra incarico di guardia medica e iscrizione dei medici nelle liste speciali utilizzate per il servizio di controllo. Il documento rilegge la disciplina già richiamata in precedenti istruzioni e adegua l’orientamento applicativo alla previsione normativa che limita l’incompatibilità al solo caso in cui le attività coincidano nello stesso ambito territoriale.

Precedente impostazione amministrativa

La circolare richiama la n. 27 PMMC/222 del 22 novembre 1986, con cui, ai fini della formazione dell’elenco-graduatoria delle liste speciali, era stata stabilita la priorità di iscrizione dei medici privi di qualsiasi rapporto di lavoro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai medici con rapporto di lavoro dipendente. In quella sede era stato inteso escludere dalle liste, tra gli altri, i sanitari che avessero rapporti di guardia medica con le USL, salvo il caso di eventuale sostituzione, successivamente precisato con la circ. n. 2747 O./122 del 9 maggio 1987.

Riesame della disciplina e riferimenti normativi

A seguito di istanze e quesiti pervenuti successivamente, la scrivente riesamina la questione con specifico riferimento all’ipotesi di incarico di guardia medica in ambiti territoriali diversi da quello di svolgimento dell’attività di controllo. Viene richiamato il decreto interministeriale 15 luglio 1986, che disciplina il servizio di controllo attraverso le liste speciali e, all’art. 1, prevede che siano fatte salve le incompatibilità eventualmente derivanti dai rapporti convenzionali stipulati con le unità sanitarie locali.

Viene inoltre richiamato il DPR n. 41 del 25 gennaio 1991, concernente la regolamentazione convenzionale con le USL in materia di guardia medica, il quale all’art. 3, comma 2, limita l’incompatibilità all’ambito territoriale nel quale le due attività coincidono.

Nuovo criterio operativo

Sulla base di tale quadro, la circolare dispone che, in attesa di una eventuale revisione dei criteri di inserimento nelle liste dei medici, possano essere mantenuti nelle liste speciali i sanitari che abbiano assunto la titolarità del servizio di guardia medica presso presidi USL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede. Conseguentemente, devono essere riammessi anche coloro che erano stati esclusi in passato per il solo fatto di essere titolari di tale incarico in un territorio diverso.

Pendenze giudiziarie e amministrative

Per le eventuali controversie già pendenti in sede di giudizio ordinario o amministrativo, la circolare stabilisce che esse vadano definite alle migliori condizioni per l’Istituto, applicando le presenti istruzioni come criterio di riferimento. Il documento chiude così l’intervento fornendo un orientamento uniforme per la gestione dei casi ancora aperti.

Punti principali

Premessa e precedente orientamento

La circolare richiama la n. 27 PMMC/222 del 22.11.1986, con cui, ai fini della formazione dell’elenco-graduatoria delle liste speciali, era stata prevista l’iscrizione prioritaria dei medici privi di qualsiasi rapporto di lavoro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai medici con rapporto di lavoro dipendente. In tale contesto si era inteso escludere dalle liste, tra gli altri, i sanitari titolari di rapporti di guardia medica con le USL, salvo il caso di eventuale sostituzione, come poi precisato con la circ. n. 2747 O./122 del 9.5.1987.

Riesame della materia e quadro normativo

A fronte di istanze e quesiti successivi, la materia viene riesaminata con riferimento agli incarichi di guardia medica in ambiti territoriali diversi da quello in cui si svolge l’attività di controllo. Viene richiamato il decreto interministeriale 15.7.1986, che all’art. 1, in tema di iscrizione nelle liste speciali, fa salve le incompatibilità eventualmente derivanti dai rapporti convenzionali stipulati con le unità sanitarie locali. Viene inoltre richiamato il DPR n. 41 del 25.1.1991, il quale, all’art. 3, comma 2, limita l’incompatibilità all’ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti.

Nuovo criterio applicativo per l’iscrizione nelle liste

Si dispone che, in attesa di un’eventuale revisione degli attuali criteri di inserimento nelle liste dei medici, possano essere mantenuti nelle liste speciali i sanitari che abbiano assunto la titolarità del servizio di guardia medica presso presidi USL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede. In conseguenza di ciò, devono essere riammesse anche le persone in precedenza escluse esclusivamente per tale motivo.

Gestione delle pendenze e contenzioso

Le eventuali pendenze in sede di giudizio ordinario o amministrativo devono essere definite, alle migliori condizioni per l’Istituto, sulla base delle istruzioni contenute nella circolare. La disposizione mira quindi a uniformare il trattamento dei casi ancora aperti e a ridurre gli effetti del precedente criterio di esclusione.

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