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Circolare

Circolare numero 119 del 8-10-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’articolo 5 del decreto-legge n. 81/2007, convertito nella legge n. 127/2007, che introduce dal 2007 una somma aggiuntiva una tantum in favore dei pensionati con almeno 64 anni e con redditi entro determinati limiti. Vengono precisati i trattamenti pensionistici interessati, le regole per il calcolo dell’anzianità contributiva e dell’importo spettante, i redditi da considerare ai fini della verifica e le modalità di corresponsione. Per il 2007 il pagamento è effettuato con la mensilità di ottobre; dal 2008 con la mensilità di luglio o l’ultima dell’anno.

Somma aggiuntiva 2007-2008 per pensionati over 64 (cosiddetta 14.ma)

Somma aggiuntiva per pensionati ultrasessantaquattrenni

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127. La disciplina introduce, a partire dal 2007, una somma aggiuntiva alla pensione, comunemente definita "14.ma", in favore di determinati pensionati ultrasessantaquattrenni che si trovino entro specifici limiti reddituali.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Il beneficio spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’AGO gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono beneficiarne anche:

  • i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222/1984;
  • i titolari di pensione in totalizzazione, purché almeno una quota sia a carico di una delle gestioni previste dalla norma.

La circolare richiama inoltre la permanenza della disciplina dell’articolo 70, commi da 7 a 10, della legge n. 388/2000 in materia di importo aggiuntivo.

Requisiti anagrafici e reddituali

Destinatari della misura sono i pensionati con età pari o superiore a 64 anni. Il diritto è subordinato al fatto che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno di riferimento superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per l’anno 2007 il limite reddituale è pari a 8.504,73 euro. La norma prevede anche una riduzione graduale del beneficio nei casi in cui il reddito sia superiore al limite base ma inferiore al limite ottenuto sommando a quest’ultimo l’importo della somma aggiuntiva spettante.

L’allegato 2 riporta i limiti di reddito per il 2007 che consentono il diritto all’erogazione in misura intera o ridotta, in relazione alla fascia contributiva.

Determinazione della misura della somma aggiuntiva

La misura del beneficio non è fissa, ma varia in funzione:

  • dell’anzianità contributiva complessiva;
  • della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

Per trattamento principale si intende quello con maggiore anzianità contributiva. La tabella A allegata alla legge prevede, per l’anno 2007 e dal 2008, importi differenziati secondo le seguenti fasce:

  • lavoratori dipendenti: fino a 15 anni, oltre 15 e fino a 25 anni, oltre 25 anni;
  • lavoratori autonomi: fino a 18 anni, oltre 18 e fino a 28 anni, oltre 28 anni.

La circolare specifica che:

  • se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si considera la sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti;
  • se il soggetto ha solo pensione ai superstiti, l’anzianità complessiva va computata in ragione dell’aliquota di reversibilità prevista dall’ordinamento al momento dell’attribuzione del beneficio;
  • ai fini del calcolo va considerata tutta la contribuzione utile e non utile per il diritto a pensione, compresa quella obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, nonché l’eventuale contribuzione utilizzata per liquidare supplementi;
  • in caso di due o più pensioni dirette o due o più pensioni ai superstiti a carico delle gestioni interessate, va considerata l’anzianità complessiva relativa a tali pensioni;
  • non devono essere considerate eventuali anzianità riferite a gestioni non interessate dalla norma;
  • i periodi sovrapposti temporalmente vanno conteggiati una sola volta;
  • per le pensioni liquidate in regime internazionale è utile solo la contribuzione italiana;
  • nelle pensioni in totalizzazione si considera solo l’anzianità relativa alle quote a carico delle gestioni indicate dalla norma, escludendo le quote a carico delle casse professionali.

Redditi da considerare ed esclusioni

Ai fini della verifica del requisito reddituale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Sono inclusi anche i redditi percepiti all’estero o presso enti od organismi internazionali.

Non devono invece essere computati:

  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono inoltre esclusi, per specifiche previsioni o orientamenti richiamati dalla circolare:

  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità per ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per sordi prelinguali;
  • l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i sussidi economici erogati da Comuni o altri enti agli anziani quando abbiano carattere non continuativo e siano destinati a bisogni contingenti.

Il reddito va valutato con riferimento all’anno solare per il quale si accerta il diritto al beneficio.

Corresponsione del beneficio

La somma aggiuntiva è corrisposta in unica soluzione. Per il 2007 la legge indicava la mensilità di novembre o la tredicesima, ma la circolare precisa che il termine di novembre è da considerare meramente ordinatorio e che, per tale anno, l’erogazione avverrà con la mensilità di ottobre.

Dal 2008 la corresponsione avverrà con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Allegati e tabelle di riferimento

La circolare richiama due allegati fondamentali:

  • l’allegato 1, contenente il testo dell’articolo 5 del decreto-legge n. 81/2007 convertito nella legge n. 127/2007;
  • l’allegato 2, contenente i limiti di reddito per il diritto alla somma aggiuntiva per il 2007, distinti per anzianità contributiva e tipologia di gestione.

Gli importi riportati nella tabella A sono pari a 262, 327 e 392 euro per il 2007 e a 336, 420 e 504 euro dal 2008, secondo le fasce contributive previste per lavoratori dipendenti e autonomi.

Punti principali

Ambito soggettivo e trattamenti interessati

La somma aggiuntiva spetta ai pensionati di età pari o superiore a 64 anni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Sono compresi anche i titolari di assegno di invalidità ex legge n. 222/1984 e i titolari di pensione in totalizzazione, purché almeno una quota sia a carico delle gestioni indicate dalla norma.

Requisito reddituale e criteri di verifica

Il diritto è subordinato al possesso di un reddito complessivo individuale non superiore, per il 2007, a 8.504,73 euro, pari a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Se il reddito supera tale soglia ma resta entro il limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, il beneficio è corrisposto solo fino a concorrenza del limite. Per le pensioni con decorrenza o requisito anagrafico maturato in corso d’anno, l’importo va proporzionato ai mesi di spettanza.

Determinazione dell’importo

L’importo non è fisso, ma dipende dall’anzianità contributiva complessiva e dalla gestione che liquida il trattamento principale, secondo la tabella A allegata alla legge. Per il 2007 gli importi sono pari a 262, 327 o 392 euro per lavoratori dipendenti, e a 336, 420 o 504 euro dal 2008 per le corrispondenti fasce contributive dei lavoratori autonomi, con fasce differenziate per anzianità fino a 15, oltre 15 e fino a 25, oltre 25 anni per i dipendenti, e fino a 18, oltre 18 e fino a 28, oltre 28 anni per gli autonomi.

Redditi da computare ed esclusioni

Sono rilevanti i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli esenti o tassati alla fonte, nonché i redditi percepiti all’estero o presso enti internazionali. Restano esclusi i redditi da assegni familiari e trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito dell’abitazione principale, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate soggette a tassazione separata. Sono esclusi inoltre pensioni di guerra, alcune indennità per minorazioni e sordità, l’indennizzo ex legge n. 210/1992, l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e determinati sussidi economici comunali.

Decorrenza e modalità di pagamento

La somma aggiuntiva è corrisposta in unica soluzione. Per il 2007, pur essendo previsto il mese di novembre, l’INPS la eroga con la mensilità di ottobre, ritenendo il termine di novembre meramente ordinatorio. Dal 2008 il pagamento avviene con la mensilità di luglio o con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

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