Circolare numero 14 del 04-10-2007 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i contratti di durata nell’ambito dello spettacolo, la retribuzione imponibile giornaliera va calcolata prendendo a riferimento le giornate di effettiva prestazione lavorativa e non tutte le giornate comprese nel periodo contrattuale, in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Vengono indicati gli elementi documentali e probatori utili a individuare le giornate effettive, le regole per i contratti individuali e part-time, nonché i casi particolari di prestazioni artistiche finalizzate a un’opera o risultato. La circolare disciplina infine gli effetti operativi sui controlli, sui giudizi pendenti e sui crediti contributivi già accertati.
Criteri di calcolo della contribuzione previdenziale nei contratti di durata per i lavoratori dello spettacolo
Criteri di calcolo della contribuzione previdenziale nei contratti di durata per i lavoratori dello spettacolo
La circolare fornisce indicazioni operative per la corretta determinazione della contribuzione previdenziale dovuta nei rapporti di lavoro a durata nell’ambito dello spettacolo. L’obiettivo è adeguare l’azione dell’Ente al nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, che considera decisivo il numero delle giornate di effettiva prestazione lavorativa e non l’intero periodo compreso nella durata contrattuale.
Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
La circolare richiama l’art. 2, comma 5, del DPR n. 1420/1971, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera si ottiene dividendo i compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto, escludendo riposi settimanali e festività nazionali godute. Tuttavia, alla luce delle numerose pronunce della Corte di Cassazione, l’Ente adotta un’interpretazione conforme al diritto vivente: il divisore deve corrispondere ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa.
La circolare evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non più controversa la questione, imponendo all’Ente l’adeguamento all’orientamento consolidato. Ne deriva che, nell’esercizio dei poteri di controllo e di ispezione, la determinazione del numero delle giornate di durata del contratto dovrà avvenire prendendo in considerazione i giorni in cui la prestazione è stata realmente resa.
Elementi probatori per l’accertamento delle giornate effettive
Per stabilire in concreto quante giornate siano state effettivamente lavorate, la circolare indica una serie di fonti documentali e probatorie da valutare in modo unitario:
- il contratto individuale di lavoro;
- la busta paga;
- il libro matricola;
- il libro paga o libro presenze;
- le comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto;
- la documentazione prodotta o acquisita dall’Enpals;
- le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle verifiche ispettive o in sede di denuncia;
- le eventuali prove testimoniali.
La circolare sottolinea che le comunicazioni di assunzione non impongono l’indicazione del numero esatto delle giornate lavorative, ma consentono di desumere dati essenziali quali data di assunzione, data di cessazione, tipologia contrattuale, qualifica e orario medio settimanale.
Contratto individuale, contratto collettivo e part-time
Particolare rilievo è attribuito al contratto individuale, che può definire in concreto la durata del rapporto, il numero delle giornate da effettuare, il tipo di retribuzione e l’orario di lavoro. Quando il contratto richiama il CCNL di comparto, le clausole pattuite possono derogare alla disciplina collettiva solo in senso più favorevole al lavoratore; le eventuali clausole peggiorative sono nulle e vanno sostituite da quelle del contratto collettivo.
Con riferimento al part-time orizzontale, la circolare segnala dubbi sulla sua applicabilità alle categorie di lavoratori dello spettacolo indicate dalla normativa di riferimento. In attesa di una determinazione ministeriale, l’Ente si riserva di applicarlo soltanto alle figure professionali per le quali il CCNL lo preveda espressamente e alle condizioni ivi stabilite. Inoltre, poiché l’art. 2 del D.lgs. n. 61/2000 richiede la forma scritta per fini probatori, l’Ente considera soltanto i contratti a tempo parziale risultanti da atto scritto; in mancanza, la prova testimoniale è ammessa solo nei casi residuali previsti dall’art. 2724, comma 3, c.c.
Retribuzione minima imponibile
La circolare ricorda che, qualora la retribuzione giornaliera corrisposta sia inferiore al minimo legale rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, ai fini contributivi essa va automaticamente ricondotta a tale minimo. Se esiste un CCNL di riferimento, si applica invece il minimo retributivo previsto dal contratto collettivo. Il richiamo normativo è all’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, e all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.
Casi particolari: prestazioni artistiche e opere dell’ingegno
La circolare dedica una specifica disciplina ai casi in cui la prestazione abbia come oggetto il raggiungimento di un risultato o la realizzazione di un’opera dell’ingegno o artistica, da svolgere al di fuori del contesto organizzativo dell’impresa committente. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, sceneggiatore, compositore e soggettista, incaricati di realizzare un’opera entro un termine e secondo caratteristiche prefissate, dietro compenso forfetario.
In tali ipotesi, le giornate effettive utili ai fini della retribuzione imponibile giornaliera si ricavano dalle date di inizio e fine della prestazione indicate nel contratto; se tali dati mancano, si assumono le date di sottoscrizione del contratto e di consegna dell’opera. Questa modalità di ricostruzione è però applicabile solo quando il lavoratore non sia inserito nella struttura organizzativa dell’impresa dello spettacolo.
Riflessi operativi e gestione dei crediti contributivi
Sul piano operativo, l’Ente dichiara di determinare la retribuzione imponibile giornaliera sulla base delle giornate di lavoro individuate secondo gli indici e i criteri illustrati. Per i giudizi pendenti, il Coordinamento Affari legali deve valutare caso per caso, sulla base degli atti di causa e delle risultanze probatorie, se il credito contributivo esista ancora alla luce del nuovo orientamento.
Se il credito risulta non più esigibile, il Coordinamento procede all’abbandono del giudizio e ne dà comunicazione alla sede territorialmente competente, che elimina la relativa partita creditoria contabilmente accertata. Negli altri casi, le sedi competenti procedono all’abbattimento del credito dal bilancio e, se il credito è già iscritto a ruolo, alla sospensione e al successivo discarico.
Conclusione operativa
La circolare, in definitiva, impone una ricostruzione concreta e probatoria delle giornate lavorate nei contratti di durata dello spettacolo, valorizzando la prestazione effettivamente resa e non il mero arco temporale del contratto. L’adeguamento al consolidato orientamento della Cassazione comporta effetti sia sul calcolo contributivo sia sulla gestione del contenzioso e delle posizioni creditorie dell’Ente.
Punti principali
Nuovo criterio di calcolo della base imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3, nn. 1-14, del D.L.C.P.S. n. 708/1947, la retribuzione imponibile giornaliera deve essere determinata dividendo i compensi corrisposti per il numero delle giornate di effettiva prestazione lavorativa. La circolare recepisce l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il divisore non coincide con tutti i giorni compresi nella durata del contratto, ma solo con quelli di lavoro effettivamente prestati, esclusi riposi settimanali e festività nazionali godute.
Elementi utili per accertare le giornate effettive
Per verificare il numero delle giornate di lavoro realmente svolte, l’Ente valorizza un insieme organico di elementi: contratto individuale di lavoro, busta paga, libro matricola, libro paga o presenze, comunicazioni di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto, documentazione Enpals e dichiarazioni dei lavoratori, integrate da eventuali prove testimoniali. Le comunicazioni obbligatorie non devono indicare il numero esatto delle giornate lavorative, ma consentono di ricavare dati rilevanti sulla natura e durata del rapporto.
Contratto individuale, part-time e rapporto collettivo
L’analisi del contratto individuale è considerata centrale perché può indicare durata del rapporto, numero delle giornate lavorative, modalità di retribuzione e orario. Per il part-time orizzontale l’Ente mantiene un’interpretazione prudenziale, ritenendolo applicabile solo alle figure professionali e alle condizioni espressamente previste dal CCNL di riferimento, in attesa delle determinazioni ministeriali. Inoltre, quando il contratto individuale richiama il CCNL, eventuali clausole peggiorative rispetto alla disciplina collettiva sono nulle e sostituite da quelle del contratto collettivo.
Limiti minimi retributivi
Se la retribuzione giornaliera corrisposta è inferiore al minimo legale, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, la base imponibile contributiva viene automaticamente rapportata a tale limite; se esiste un CCNL di riferimento, si applica il minimo previsto dal contratto collettivo. La circolare richiama a questo proposito l’art. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, e l’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995.
Casi particolari: opere artistiche e prestazioni a risultato
Per le prestazioni in cui l’oggetto è il raggiungimento di un risultato o la realizzazione di un’opera dell’ingegno o artistica svolta fuori dalla struttura organizzativa dell’impresa, le giornate effettive si ricavano dalle date di inizio e fine della prestazione indicate nel contratto. In mancanza, si considerano le date di sottoscrizione del contratto e di consegna dell’opera. La regola vale solo se il lavoratore non è inserito nell’organizzazione dell’impresa dello spettacolo.
Effetti operativi, contenzioso e crediti
L’Ente adegua i propri controlli e i calcoli contributivi al nuovo orientamento giurisprudenziale. Per i giudizi pendenti, il Coordinamento Affari legali valuta caso per caso se il credito contributivo sia ancora esigibile; in caso contrario il giudizio viene abbandonato e la posizione creditoria eliminata contabilmente. Negli altri casi, le sedi competenti procedono all’abbattimento del credito dal bilancio e, se il credito è già iscritto a ruolo, alla sospensione e al conseguente discarico.
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