Circolare numero 120 del 19-10-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui le aziende del settore agricolo che assumono operai devono versare a FONDINPS le quote di TFR destinate alla previdenza complementare. Viene chiarito che FONDINPS è una forma pensionistica complementare residuale, attivata in presenza di silenzio-assenso del lavoratore e quando non risultano applicabili le modalità tacite previste dal d.lgs. 252/2005. Sono inoltre indicate le scadenze di versamento tramite F24, la prima applicazione per i mesi da luglio a ottobre 2007, gli interessi dovuti sui versamenti tardivi e le regole per la denuncia nel DMAG-Unico dal III trimestre 2007.
Versamento delle quote di TFR a FONDINPS per aziende agricole con operai
Versamento delle quote di TFR a FONDINPS per le aziende agricole
La circolare disciplina gli adempimenti a carico delle aziende del settore agricolo che assumono operai quando le quote di TFR devono essere destinate alla forma pensionistica complementare FONDINPS. Il documento si colloca nel quadro delle disposizioni già illustrate con la circolare n. 105/2007 sul Fondo di Tesoreria e specifica le modalità operative per il versamento del TFR alla previdenza complementare istituita presso l’INPS.
Quadro normativo e natura di FONDINPS
FONDINPS è una forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS con decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, con regolamento approvato dalla Covip il 26 luglio 2007. La circolare evidenzia che la forma ha carattere residuale e non è oggetto di opzione diretta da parte del lavoratore.
Il trasferimento del TFR maturando a FONDINPS avviene quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore non ha espresso la propria volontà sulla destinazione del TFR entro il 30 giugno 2007, oppure entro sei mesi dall’assunzione se il rapporto è iniziato dopo il 1° gennaio 2007;
- non sono applicabili le modalità tacite di scelta previste dall’art. 8, comma 7, lett. b), numeri 1 e 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
In tali casi opera il meccanismo residuale previsto dall’art. 8, comma 7, lett. b), numero 3, del medesimo decreto legislativo, secondo cui il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS.
Modalità e termini di versamento
Per il versamento delle quote di TFR a FONDINPS si applicano le regole generali della previdenza complementare, e non quelle previste per il Fondo di Tesoreria di cui alla legge n. 296/2006. Ne deriva che ciascun versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando il modello F24 e la causale di nuova istituzione "FOAG" – FONDINPS aziende agricole.
La circolare prevede inoltre che le istruzioni tecniche per la compilazione dell’F24 saranno fornite con successivo messaggio.
Prima applicazione e regolarizzazione dei mesi iniziali
Per la prima applicazione della disciplina, i versamenti devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007. Tale scadenza vale anche per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007, che devono essere regolarizzati entro la medesima data.
I versamenti relativi a questi mesi devono comprendere l’interesse del 2,74% calcolato dalla data di naturale scadenza fino alla data di effettivo pagamento. Nella compilazione dell’F24 devono essere riportati più righi per distinguere i mesi interessati.
Regole economiche sui versamenti
La circolare precisa che i versamenti a FONDINPS:
- non sono compensabili;
- non sono deducibili;
- devono essere eseguiti per intero anche se l’azienda vanta crediti di altra natura da utilizzare in compensazione.
Indicazioni nel DMAG-Unico
A partire dalla dichiarazione del III trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare nel quadro F del DMAG-Unico, per ciascun lavoratore e per ogni mese interessato, i dati relativi alle quote di TFR destinate a FONDINPS.
In particolare:
- nel campo "% Retr. Mens.", in corrispondenza della retribuzione contrassegnata dalla lettera "Z", deve essere indicata la percentuale di conferimento a FONDINPS;
- nel campo "retribuzione" devono essere riportati gli importi relativi alla stessa lettera "Z".
La percentuale di conferimento deve essere indicata solo per gli operai a tempo indeterminato, al fine di consentire la gestione dell’esonero dal contributo previsto dall’art. 2 della legge 9 maggio 1982, n. 297.
Rilevazione del gettito
La rilevazione del gettito derivante dalle quote di TFR conferite a FONDINPS viene effettuata a livello centrale, secondo quanto precisato nella circolare.
Punti principali
Ambito e presupposti per il conferimento a FONDINPS
Le quote di TFR confluiscono a FONDINPS quando ricorrono congiuntamente il silenzio-assenso del lavoratore, che non abbia espresso alcuna scelta entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, e l’inapplicabilità delle modalità tacite di scelta previste dall’art. 8, comma 7, lett. b), numeri 1 e 2, del d.lgs. 252/2005.
Natura di FONDINPS e regola residuale
FONDINPS è la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS dal DM 30 gennaio 2007, con regolamento approvato dalla Covip il 26 luglio 2007. La circolare precisa che non è una scelta opzionale del lavoratore ed è una soluzione residuale: quando non si possono applicare le opzioni dei numeri 1 e 2 dell’art. 8, comma 7, lett. b), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma complementare istituita presso l’INPS.
Scadenze e modalità di versamento
Il versamento delle quote destinate a FONDINPS segue le regole ordinarie della previdenza complementare: deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite modello F24, utilizzando la causale di nuova istituzione "FOAG" (FONDINPS aziende agricole). Le istruzioni tecniche per la compilazione dell’F24 saranno fornite con successivo messaggio.
Prima applicazione e versamenti arretrati
In fase di prima applicazione, i versamenti devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007. In particolare, i versamenti relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007 devono essere effettuati entro tale data e devono comprendere l’interesse del 2,74% calcolato dalla naturale scadenza fino alla data di effettivo versamento. Sul modello F24 devono essere compilati più righi per i mesi interessati.
Non compensabilità e non deducibilità
I versamenti effettuati a FONDINPS non sono compensabili né deducibili e devono essere versati per intero anche se l’azienda vanta crediti di qualsiasi natura da utilizzare in compensazione.
Adempimenti nel DMAG-Unico
Dalla presentazione della dichiarazione del III trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare nel quadro F del DMAG-Unico, per ogni lavoratore e per ogni mese interessato, i dati relativi alla quota di TFR destinata a FONDINPS. Nel campo "% Retr. Mens." va riportata la percentuale di conferimento in corrispondenza della tipologia retribuzione contrassegnata dalla lettera "Z"; nel campo "retribuzione" vanno indicati gli importi riferiti alla stessa lettera "Z".
Limitazione soggettiva della percentuale di conferimento
La percentuale di conferimento a FONDINPS deve essere indicata solo per gli operai a tempo indeterminato, così da consentire la gestione dell’esonero dal contributo previsto dall’art. 2 della legge 9 maggio 1982, n. 297.
Rilevazione del gettito
La circolare precisa che la rilevazione del gettito relativo alle quote di TFR conferite a FONDINPS sarà effettuata a livello centrale.
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