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Circolare

Circolare numero 15 del 19-10-2007 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di attribuzione della somma aggiuntiva annuale prevista per i pensionati di età pari o superiore a 64 anni con reddito individuale inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo. Sono indicati i requisiti anagrafici e reddituali, i criteri di calcolo del reddito e dell’anzianità contributiva, gli importi della prestazione per il 2007 e il 2008, nonché le regole per la liquidazione nei casi di pensione diretta, reversibilità, pluralità di trattamenti e regime internazionale. Vengono inoltre disciplinate le modalità operative di pagamento, le comunicazioni ai potenziali aventi diritto e la dichiarazione reddituale da restituire all’Ente.

Somma aggiuntiva annuale per pensionati ENPALS ex legge n. 127/2007

Somma aggiuntiva annuale per pensionati ENPALS ex legge n. 127/2007

La circolare disciplina la corresponsione della somma aggiuntiva annuale prevista dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 127, destinata ai pensionati con almeno 64 anni di età e con reddito individuale inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo. Il documento chiarisce chi sono i destinatari, come si determina il reddito e in che misura si calcola l’importo, distinguendo anche le modalità operative di pagamento e le comunicazioni agli aventi diritto.

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

La misura riguarda i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative. Il diritto alla prestazione è subordinato a due requisiti:

  • età pari o superiore a 64 anni;
  • reddito annuo individuale inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo.

Per il 2007 il limite reddituale è indicato in € 8.504,73. Se il compimento dei 64 anni avviene in un mese successivo a gennaio, la somma aggiuntiva viene erogata in proporzione ai mesi di spettanza.

Determinazione del reddito rilevante

Ai fini della verifica reddituale si considerano i redditi di qualsiasi natura, inclusi redditi da pensione, redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Restano esclusi:

  • assegno per il nucleo familiare o assegni familiari;
  • indennità di accompagnamento;
  • reddito della casa di abitazione;
  • trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Sono inoltre esclusi, perché di natura risarcitoria:

  • pensione di guerra;
  • indennizzo per complicanze irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • importo aggiuntivo di € 154,94 di cui all’art. 70 della legge n. 388/2000;
  • indennità per ciechi parziali e indennità di comunicazione per sordi prelinguali ex artt. 3 e 4 della legge n. 508/1988.

Se il reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, supera il limite ma resta inferiore alla somma del limite stesso con l’importo teoricamente spettante, il beneficio è riconosciuto fino a concorrenza di tale valore.

Misura della somma aggiuntiva

L’importo della somma aggiuntiva dipende dall’anzianità contributiva maturata alla decorrenza della pensione. La circolare riporta la seguente tabella:

  • fino a 15 anni: € 262,00 per il 2007 e € 336,00 per il 2008;
  • oltre 15 e fino a 25 anni: € 327,00 per il 2007 e € 420,00 per il 2008;
  • oltre 25 anni: € 392,00 per il 2007 e € 504,00 per il 2008.

La tabella è riferita sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi, poiché l’ENPALS gestisce in un unico Fondo i lavoratori dello spettacolo.

Criteri di calcolo dell’anzianità contributiva

Per la determinazione dell’anzianità contributiva si fa riferimento ai contributi giornalieri ENPALS utili al diritto alla prestazione, rapportati all’"anno contributivo ENPALS" vigente alla data di decorrenza della pensione. La contribuzione diversa da quella obbligatoria ENPALS è valutata secondo le regole previste per l’assicurazione generale obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Sono previsti criteri specifici nei seguenti casi:

  • pensione diretta e pensione di reversibilità: si considera solo l’anzianità riferita alla prestazione diretta;
  • sola pensione di reversibilità: l’anzianità è determinata applicando la percentuale prevista per il trattamento ai superstiti (ad esempio 60% per il coniuge, 80% per coniuge e un orfano, 100% per coniuge e due o più orfani, 70% per un orfano);
  • pensioni in regime internazionale: è utile solo la contribuzione italiana.

La somma aggiuntiva è corrisposta in modo proporzionale quando la pensione spetta per frazioni di anno intero. In caso di decesso del pensionato, la prestazione spettante è liquidata agli aventi diritto per il periodo che sarebbe spettato al titolare, con l’ultimo mese liquidato secondo le regole dei ratei.

Modalità di erogazione

In fase di prima applicazione l’ENPALS provvede alla corresponsione della somma aggiuntiva ai titolari di sole prestazioni previdenziali ENPALS. La circolare chiarisce però che, se il pensionato è titolare di più trattamenti e almeno uno è erogato dall’INPS, la somma aggiuntiva viene corrisposta dall’INPS.

Se il soggetto non risulta beneficiario di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l’ente incaricato dell’erogazione e trasmette le informazioni necessarie per la liquidazione, che deve avvenire con gli stessi termini e modalità previsti per l’INPS. Per il 2007 il casellario ha già trasmesso l’elenco dei potenziali aventi diritto.

Termini di pagamento e gestione delle dichiarazioni

Per l’anno 2007 la somma aggiuntiva è corrisposta nel mese di novembre oppure in sede di erogazione della tredicesima mensilità. Se il pensionato non restituisce nei termini la dichiarazione reddituale, il beneficio viene pagato con il primo ruolo utile, previa acquisizione della dichiarazione stessa.

A partire dal 2008, il pagamento avviene con il rateo di pensione del mese di luglio oppure con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Regime fiscale e previdenziale

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. La circolare segnala tuttavia un’eccezione a partire dal 2008, con riferimento all’importo di € 156 dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato dall’art. 5, comma 5, della stessa legge.

Comunicazione ai potenziali aventi diritto e dichiarazione reddituale

I potenziali beneficiari ricevono una comunicazione annuale con il modello di dichiarazione dei redditi presunti, da restituire compilato e sottoscritto. Per il 2007 i modelli risultano già inviati.

La circolare allega anche un fac-simile di comunicazione e un modulo di dichiarazione reddituale in cui l’interessato dichiara di possedere redditi inferiori a € 8.504,73 e indica le varie tipologie di reddito percepite, tra cui:

  • redditi da lavoro;
  • pensioni estere dirette o ai superstiti;
  • redditi da immobili, esclusa la casa di abitazione;
  • redditi da capitali;
  • altri redditi esenti o non esenti da IRPEF.

Il modulo può essere restituito all’ufficio indicato oppure trasmesso via fax; sono inoltre forniti un numero verde, il riferimento ai patronati e, per i residenti all’estero, ai consolati.

Punti principali

Ambito soggettivo e requisiti

La misura riguarda i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative. Per avere diritto alla somma aggiuntiva occorre: avere almeno 64 anni di età e possedere un reddito annuo individuale inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, pari per il 2007 a € 8.504,73.

Determinazione del reddito rilevante

Ai fini del calcolo del reddito si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli da pensione, esenti da imposte o soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva. Sono esclusi assegno per il nucleo familiare, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate tassate separatamente. Sono inoltre esclusi, per la loro natura risarcitoria, pensione di guerra, indennizzi per vaccinazioni/trasfusioni/emoderivati, l’importo aggiuntivo di € 154,94 ex art. 70 L. 388/2000 e le indennità per ciechi parziali e per sordi prelinguali.

Misura della somma aggiuntiva

L’importo varia in base all’anzianità contributiva maturata alla decorrenza della pensione: fino a 15 anni € 262,00 nel 2007 e € 336,00 nel 2008; oltre 15 e fino a 25 anni € 327,00 nel 2007 e € 420,00 nel 2008; oltre 25 anni € 392,00 nel 2007 e € 504,00 nel 2008. La tabella vale sia per lavoratori dipendenti sia autonomi, dato l’assetto del Fondo ENPALS.

Criteri di calcolo dell’anzianità contributiva

L’anzianità è determinata sui contributi giornalieri ENPALS utili al diritto, rapportati all’"anno contributivo ENPALS" vigente alla decorrenza della pensione. La contribuzione diversa da quella obbligatoria ENPALS è valutata secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti. In caso di pensione diretta e reversibilità, conta solo l’anzianità della prestazione diretta; se vi è solo reversibilità, l’anzianità si riduce secondo la percentuale prevista per il trattamento ai superstiti (ad esempio 60%, 80%, 100%, 70%).

Pluralità di pensioni, regime internazionale e proporzionalità

Se il pensionato percepisce più trattamenti previdenziali, il beneficio spetta solo sul trattamento principale, identificato in quello con maggiore anzianità contributiva. Per le pensioni liquidate in regime internazionale è utile solo la contribuzione italiana. La somma aggiuntiva è erogata in misura proporzionale quando la pensione spetta per frazioni di anno intero. In caso di decesso del titolare, il beneficio è riconosciuto agli aventi diritto per il periodo che sarebbe spettato al dante causa, con liquidazione dell’ultimo mese secondo le regole dei ratei.

Modalità di erogazione e comunicazioni

In prima applicazione l’ENPALS corrisponde la somma aggiuntiva ai titolari di sole prestazioni previdenziali ENPALS. Se tra i trattamenti vi è almeno una pensione INPS, la prestazione è pagata dall’INPS. Se il soggetto non è beneficiario di prestazioni INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l’ente competente alla liquidazione. I potenziali aventi diritto ricevono una comunicazione annuale con il modello di dichiarazione dei redditi presunti da restituire compilato e firmato; per il 2007 i modelli sono già stati inviati.

Tempi di pagamento e regime fiscale/previdenziale

Per il 2007 la somma aggiuntiva è corrisposta nel mese di novembre o in sede di tredicesima mensilità; se la dichiarazione non è resa nei termini, il pagamento avviene col primo ruolo utile dopo l’acquisizione della stessa. Dal 2008 il pagamento avviene con il rateo di luglio o con l’ultima mensilità dell’anno. La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, salvo quanto precisato per l’incremento delle maggiorazioni sociali ex art. 38 L. 448/2001 per l’importo di € 156 dal 2008.

Allegati e dichiarazione reddituale

La circolare contiene un fac-simile di comunicazione ai potenziali beneficiari e un modello di dichiarazione reddituale per il 2007. Nel modulo l’interessato dichiara redditi inferiori a € 8.504,73 e indica le tipologie di reddito possedute, tra cui lavoro, pensioni estere, immobili, capitali e altri redditi esenti o non esenti da IRPEF.

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