Circolare numero 117 del 28-9-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la modifica introdotta dalla legge n. 127/2007 all’art. 79 del D.Lgs. n. 151/2001, stabilendo che dal 1° luglio 2007 il contributo di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni passa allo 0,46% delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti. Viene precisato che la misura dello 0,13% resta per i servizi tributari. La circolare indica inoltre le modalità per regolarizzare i periodi pregressi da luglio 2007, senza somme aggiuntive entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione, mediante DM10/2 e codice M232.
Variazione dell’aliquota contributiva di maternità per credito e assicurazioni e istruzioni operative
Variazione dell’aliquota contributiva di maternità per credito e assicurazioni
La circolare illustra gli effetti dell’art. 15-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. La modifica incide sull’art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e riguarda la misura del contributo di maternità dovuto dai datori di lavoro per alcuni settori produttivi.
Quadro normativo e decorrenza
La legge di conversione ha introdotto, con effetto dal 1° luglio 2007, l’inserimento dei settori del credito e dell’assicurazione tra quelli assoggettati alla misura più elevata del contributo di maternità. La circolare richiama espressamente il tenore delle modifiche legislative e ne chiarisce l’applicazione operativa.
Nuova misura del contributo
Per i settori del credito e delle assicurazioni il contributo di maternità è fissato nella misura dello 0,46% delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti. Tale valore sostituisce la precedente aliquota dello 0,13% che veniva applicata a tali settori.
Resta invece invariata la misura dello 0,13% per il settore dei servizi tributari, che continua a essere assoggettato alla precedente aliquota.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende che, a partire dal mese di luglio 2007, non abbiano considerato l’aumento contributivo possono procedere alla regolarizzazione dei periodi già trascorsi. Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare e senza applicazione di somme aggiuntive.
Ai fini della regolarizzazione, le aziende devono:
- determinare l’ammontare complessivo delle somme arretrate da versare;
- indicare l’importo nel quadro "B-C" del modello DM10/2;
- utilizzare il codice "M232", già esistente, con il significato di "Diff. Ctr maternità L.127/2007".
La circolare precisa inoltre che non deve essere riportato alcun dato nelle caselle relative a "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Aggiornamenti procedurali
È anticipato che, con successivo messaggio, verrà comunicato alle Sedi l’aggiornamento della procedura di controllo delle denunce in relazione alla nuova aliquota dello 0,46%. Nello stesso contesto saranno fornite istruzioni per la gestione e la definizione di eventuali note di rettifica.
Punti principali
Base normativa e decorrenza
La legge 3 agosto 2007, n. 127, in conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, ha modificato l’art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001. Le modifiche, previste dall’art. 15-bis, commi 4 e 5, hanno effetto dal 1° luglio 2007.
Nuova aliquota per credito e assicurazioni
Per effetto della modifica normativa, il contributo di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni è fissato nella misura dello 0,46% delle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti, in sostituzione della precedente aliquota dello 0,13%.
Aliquota confermata per i servizi tributari
La circolare precisa che la precedente misura dello 0,13% continua ad applicarsi al settore dei servizi tributari.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende che, a partire da luglio 2007, non abbiano applicato l’aumento contributivo possono regolarizzare i periodi pregressi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.
Modalità di compilazione del DM10/2
Per la regolarizzazione, le aziende devono determinare l’ammontare complessivo delle somme arretrate e riportarlo nel quadro "B-C" del mod. DM10/2 utilizzando il codice già esistente "M232" con significato "Diff. Ctr maternità L.127/2007". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Aggiornamenti procedurali e note di rettifica
La circolare annuncia che con successivo messaggio le Sedi saranno informate dell’aggiornamento della procedura di controllo delle denunce alla nuova aliquota dello 0,46% e saranno fornite istruzioni per la definizione di eventuali note di rettifica.
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