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Circolare

Circolare numero 118 del 5-10-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo unitario l’obbligo, per determinati datori di lavoro agricoli, di anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato alcune prestazioni temporanee a sostegno del reddito, con successivo conguaglio o compensazione. Dal 1° ottobre 2007 entrano a regime le nuove regole per ANF, CISOA, malattia, donazione di sangue e midollo, con indicazioni su ambito di applicazione, casi di pagamento diretto, base retributiva di calcolo, controlli in caso di inadempimento, trattamento fiscale e modalità operative nel DMAG Unico.

Anticipazione delle prestazioni temporanee agli operai agricoli a tempo indeterminato e nuove disposizioni dal 1° ottobre 2007

Anticipazione delle prestazioni temporanee agli operai agricoli a tempo indeterminato

La circolare riunisce e sostituisce le precedenti istruzioni operative in materia di anticipazione, da parte dei datori di lavoro agricoli, delle prestazioni temporanee spettanti agli operai agricoli a tempo indeterminato. L’obiettivo è disciplinare in modo organico l’entrata a regime, dal 1° ottobre 2007, dell’obbligo di anticipazione e le conseguenti modalità di conguaglio, compensazione e pagamento diretto.

Ambito di applicazione

L’obbligo riguarda le prestazioni a sostegno del reddito previste da disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, la legge individua in particolare:

  • donazione di sangue;
  • donazione di midollo osseo.

Per le prestazioni previste dalla contrattazione collettiva, la circolare richiama i principali CCNL di settore e ne riepiloga l’efficacia ai fini dell’obbligo di anticipazione:

  • Operai agricoli e florovivaisti: assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, cassa integrazione;
  • Dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli: soltanto assegno per il nucleo familiare;
  • Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria: assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, cassa integrazione;
  • Dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: nessuna prestazione temporanea.

La circolare precisa inoltre che, anche quando non vi sia un obbligo contrattuale, i datori di lavoro agricoli possono anticipare facoltativamente agli OTI assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, cassa integrazione e maternità, procedendo poi al conguaglio secondo le stesse modalità previste per le aziende obbligate.

Decorrenza e superamento delle precedenti istruzioni

Dal 1° ottobre 2007 l’obbligo di anticipazione entra pienamente a regime. Per questo motivo la circolare n. 81 del 4 maggio 2007 e il messaggio n. 14346 del 1° giugno 2007 si intendono integralmente sostituiti dalla presente circolare. Viene così superato anche il periodo transitorio introdotto con il messaggio n. 20373 del 7 agosto 2007, concluso il 30 settembre 2007.

Assegno per il nucleo familiare

Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente ad anticipare l’ANF agli OTI, l’obbligo decorre dall’1 ottobre 2007. Da tale data il datore di lavoro deve ricevere le domande presentate con il mod. ANF/DIP, verificare il diritto e determinare l’importo della prestazione, erogandola e portandola poi a conguaglio.

La circolare richiama anche i casi di pagamento diretto in presenza di ditte cessate o fallite, applicando ai lavoratori OTI la disciplina generale dei lavoratori dipendenti. In tali ipotesi il lavoratore presenta domanda su mod. ANF/PREST alla sede INPS competente, con la documentazione prevista dal modello e con la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro circa il mancato anticipo e conguaglio. Se manca tale dichiarazione, può essere prodotta dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti il mancato pagamento e l’impegno alla restituzione in caso di pagamento tardivo da parte del datore.

I dati del rapporto di lavoro e della retribuzione vengono acquisiti dalla sede tramite DMAGUnico; se non ancora disponibili i termini per la presentazione della denuncia trimestrale, possono essere utilizzati DMAGSost o, in mancanza, una autocertificazione del lavoratore corredata da copia della busta paga. In caso di fallimento, il curatore deve inoltre attestare l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare il credito oggetto di pagamento diretto.

CISOA

Per la Cassa Integrazione Speciale Operai dell’Agricoltura, l’obbligo di anticipazione a carico dei datori di lavoro contrattualmente tenuti decorre dalle domande presentate dal 1° ottobre 2007.

La circolare ammette il pagamento diretto da parte dell’INPS in via eccezionale quando l’azienda è cessata oppure versa in crisi finanziaria e non può assolvere all’obbligo di anticipazione. La richiesta può essere presentata dal titolare o rappresentante dell’azienda agricola, oppure dai lavoratori titolari del diritto o dai loro rappresentanti, alla sede INPS territorialmente competente.

Alla richiesta devono essere allegati:

  • dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro circa il mancato anticipo e conguaglio; in caso di conguaglio parziale, devono essere indicati periodo e importo; in assenza di tale dichiarazione la richiesta non può essere esaminata;
  • se l’azienda è cessata, in mancanza della dichiarazione del datore, dichiarazione sostitutiva del lavoratore ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000;
  • dichiarazioni di responsabilità dei lavoratori, anche successive alla richiesta ma comunque prima del pagamento, circa il mancato percepimento delle somme, l’assenza di attività lavorativa subordinata o autonoma o comunque remunerata nel periodo di integrazione salariale, e l’assenza di trattamenti incompatibili o incumulabili;
  • documenti idonei a provare la mancanza di liquidità dell’imprenditore.

Valutata la documentazione, il direttore della sede autorizza il pagamento diretto ai lavoratori agricoli.

Indennità di malattia, donazione di sangue e donazione di midollo osseo

Per i datori di lavoro tenuti contrattualmente, l’anticipazione dell’indennità di malattia decorre dagli eventi insorti dal 1° ottobre 2007. Per la generalità dei datori di lavoro, la medesima decorrenza vale per le indennità relative a donazione di sangue e donazione di midollo osseo.

Il pagamento diretto INPS è ammesso nei seguenti casi:

  • per eventi morbosi successivi alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché iniziati entro 60 giorni dalla cessazione o sospensione;
  • quando l’azienda si sia cessata dopo l’inizio della malattia;
  • quando presso l’azienda siano in corso procedure concorsuali, quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Il lavoratore deve inoltrare una richiesta scritta di pagamento diretto e allegare la dichiarazione del datore di lavoro di non aver anticipato la prestazione e di non aver conguagliato gli importi, oppure, se tale dichiarazione manca, la dichiarazione del lavoratore ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 con attestazione del mancato pagamento e impegno alla restituzione in caso di pagamento tardivo.

Base di calcolo delle prestazioni economiche

Ai fini del calcolo delle prestazioni e della contribuzione dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la circolare ribadisce che la retribuzione di riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dalla legge o dai contratti collettivi applicabili. Le unità di processo presso le sedi devono quindi fare prioritariamente riferimento alle retribuzioni previste dai contratti collettivi provinciali o dagli altri contratti collettivi applicabili in relazione alla categoria e qualifica del lavoratore.

La retribuzione effettivamente percepita può essere presa a base solo se superiore a quella contrattuale. In tal caso essa deve risultare da DMAGUnico; se la denuncia trimestrale non è ancora scaduta, può essere utilizzato DMAGSost oppure un’autocertificazione del lavoratore corredata da copia della busta paga. La liquidazione effettuata su questi dati è provvisoria e deve essere riliquidata d’ufficio una volta presentato il DMAGUnico del periodo di riferimento.

Resta fermo che la retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge, che per l’anno 2007 è pari a 36,86 euro. Se la retribuzione contrattuale o quella effettiva è inferiore a tale soglia, la prestazione va calcolata sul minimale.

Inadempimento del datore di lavoro

Quando viene richiesta la prestazione in pagamento diretto a causa dell’inadempimento dell’obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro, ma non ricorrono i casi in cui il pagamento diretto è ammesso, l’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito diffida formalmente l’azienda ancora attiva a pagare entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito.

Se il datore non provvede, la sede dispone il pagamento diretto della prestazione e segnala l’inadempimento all’Unità di processo competente per la verifica di eventuali indebiti conguagli e per l’applicazione della sanzione della perdita delle agevolazioni contributive previste dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 375/1993, come modificato dall’art. 9-ter della legge n. 608/1996. L’inosservanza deve essere segnalata anche alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Regime fiscale delle prestazioni anticipate

Le prestazioni anticipate ai lavoratori OTI, ad eccezione dell’ANF, sono fiscalmente equiparate ai redditi di lavoro dipendente. Il datore di lavoro agricolo, quale sostituto d’imposta, deve pertanto assoggettarle a tassazione e corrisponderle al lavoratore al netto dell’imposta. In sede di conguaglio, l’importo anticipato va esposto al lordo dell’imposta.

Modalità operative nel DMAG Unico e compensazione

La circolare introduce specifiche modalità operative nel DMAG-Unico. Nel quadro F, per ciascun lavoratore beneficiario dell’anticipo, il datore deve indicare nella seconda casella del campo "tipo retribuzione" una lettera distinta a seconda della prestazione anticipata:

  • N per malattia;
  • C per cassa integrazione;
  • A per assegno per il nucleo familiare;
  • S per donazione di sangue;
  • T per donazione di midollo, con indicazione anche delle ore se il permesso è orario;
  • R per maternità.

Devono inoltre essere compilati il campo "giorni" con il numero dei giorni della prestazione e il campo "retribuzione" con gli importi anticipati. Il modulo è integrato da una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui gli importi indicati sono stati effettivamente anticipati, determinati in conformità alla legge e supportati da documentazione custodita in azienda.

Per semplificare gli adempimenti, la compensazione delle somme anticipate avviene in sede di tariffazione con i contributi dovuti nel trimestre. Il sistema emette quindi il mod. F24 con esposizione della contribuzione dovuta e delle somme compensabili. Se le prestazioni anticipate eccedono i contributi dovuti, il credito residuo viene memorizzato e scomputato sul primo trimestre successivo oppure può essere richiesto a rimborso. In caso di cessazione dell’azienda, i crediti non ancora compensati possono essere rimborsati su domanda alla sede INPS di riferimento.

La procedura opera dal 1° ottobre 2007, quindi dal DMAG relativo al 4° trimestre 2007, con scadenza di presentazione al 31 gennaio 2008. Le somme anticipate fino al 30 settembre 2007 possono essere compensate con il primo F24 utile fino al 31 dicembre 2007.

Attività informative e formative

Per agevolare l’applicazione delle nuove regole, i direttori regionali sono invitati a contattare le organizzazioni regionali dei datori di lavoro agricolo, valutando l’opportunità di incontri seminariali e di una circolazione di materiale formativo e informativo sulle prestazioni interessate.

Punti principali

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

L’obbligo di anticipazione riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato e le prestazioni previste da legge o da CCNL di settore. Per la generalità degli OTI la legge prevede donazione di sangue e donazione di midollo osseo; i CCNL possono prevedere anche assegno per il nucleo familiare, malattia, CISOA e maternità. La circolare distingue i principali contratti collettivi e specifica che i datori non obbligati contrattualmente possono comunque anticipare alcune prestazioni e poi compensarle.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Dal 1° ottobre 2007 l’obbligo entra a regime e sostituisce integralmente la precedente circolare n. 81/2007 e il messaggio n. 14346/2007, dopo il periodo transitorio terminato il 30 settembre 2007. Le nuove disposizioni valgono per ANF, CISOA e per gli eventi di malattia, donazione di sangue e donazione di midollo insorti o presentati dalla data indicata.

Assegno per il nucleo familiare (ANF)

I datori di lavoro tenuti contrattualmente devono ricevere le domande con mod. ANF/DIP, accertare diritto e importo e anticipare l’assegno con conguaglio successivo. In caso di ditte cessate o fallite si applica il pagamento diretto INPS con domanda su mod. ANF/PREST, allegando la documentazione richiesta e una dichiarazione del datore di lavoro o, in mancanza, del lavoratore. La Sede acquisisce i dati dal DMAGUnico; se non ancora disponibile, possono essere usati DMAGSost o autocertificazione con busta paga. Per le ditte fallite è richiesta anche l’attestazione del curatore di non insinuazione al passivo.

CISOA e pagamento diretto

Per la Cassa Integrazione Speciale Operai dell’Agricoltura l’obbligo di anticipazione decorre dalle domande presentate dal 1° ottobre 2007. Il pagamento diretto INPS è ammesso in via eccezionale se l’azienda è cessata o in crisi finanziaria e non può anticipare il trattamento. La richiesta può essere presentata dal titolare, dal rappresentante o dai lavoratori interessati, con dichiarazione del datore di lavoro sul mancato anticipo e conguaglio, dichiarazioni dei lavoratori sulla mancata percezione e incompatibilità di altri trattamenti, e documenti che provino la mancanza di liquidità.

Malattia, donazione di sangue e donazione di midollo osseo

L’obbligo di anticipazione per l’indennità di malattia, per i datori tenuti contrattualmente, e per le indennità di donazione di sangue e di midollo osseo, per la generalità dei datori, decorre dagli eventi insorti dal 1° ottobre 2007. Il pagamento diretto è possibile per eventi morbosi successivi alla cessazione o sospensione del rapporto, se iniziati entro 60 giorni, oppure quando l’azienda cessa dopo l’inizio della malattia o è soggetta a procedure concorsuali. Anche in questo caso è richiesta domanda scritta e dichiarazione del datore di lavoro o, in mancanza, del lavoratore.

Retribuzione di riferimento per il calcolo delle prestazioni

Le sedi devono usare prioritariamente la retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali o da altri contratti applicabili; la retribuzione effettiva può essere considerata solo se superiore a quella contrattuale e risultante da DMAGUnico, DMAGSost o autocertificazione con busta paga. La liquidazione fatta su dati provvisori è soggetta a successiva riliquidazione d’ufficio. In ogni caso, la retribuzione di riferimento non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge, pari nel 2007 a 36,86 euro.

Inadempimento del datore di lavoro e interventi delle sedi

Se il datore non anticipa la prestazione fuori dai casi di pagamento diretto consentiti, l’Unità di processo diffida formalmente l’azienda ancora attiva a pagare entro 30 giorni. In caso di ulteriore inadempimento, la sede procede al pagamento diretto, segnala il mancato adempimento per la verifica di eventuali indebiti conguagli e per l’applicazione della perdita delle agevolazioni contributive previste dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 375/1993, oltre alla segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro.

Regime fiscale e compensazione nel DMAG Unico

Le prestazioni anticipate, ad eccezione dell’ANF, sono equiparate ai redditi di lavoro dipendente e quindi assoggettate a tassazione dal datore di lavoro, che eroga il netto al lavoratore e indica al lordo in sede di conguaglio. Il DMAG Unico viene integrato con specifiche codifiche nel quadro F per distinguere malattia, CISOA, ANF, sangue, midollo e maternità, oltre a una dichiarazione del datore sull’effettiva anticipazione e sulla conservazione della documentazione. La compensazione avviene con i contributi dovuti nel trimestre tramite F24; eventuali eccedenze diventano credito residuo compensabile nel trimestre successivo o rimborsabile, anche in caso di cessazione dell’azienda. La procedura è operativa dal 1° ottobre 2007 e, per le somme anticipate fino al 30 settembre 2007, la compensazione può avvenire con il primo F24 utile fino al 31 dicembre 2007.

Seminari informativi

La circolare invita i Direttori regionali a confrontarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro agricolo per organizzare giornate seminariali e materiale informativo, al fine di agevolare la piena applicazione delle nuove procedure.

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