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Sentenza

Sentenza n. 1183/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3304/2024 depositata il 10.12.2024 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 4653/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale “accerta l’abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti, nel corso dell’ a.s. 2019/2020; dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore del ricorrente dell’importo pari a n. 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni per i titoli dedotti in giudizio”.

Giustizia amministrativa202600517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stata accertata l'abusiva reiterazione, oltre il termine di 36 mesi, di contratti a tempo determinato intercorsi nell'anno scolastico 2019/2020 e il Ministero era stato condannato al pagamento di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi, escludendo le spese liquidate direttamente in favore del procuratore antistatario, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, prima della proposizione del giudizio, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato validamente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e il Ministero non aveva adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare al ricorrente le somme liquidate, comprensive degli interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente o funzionario, anche appartenente ad altro Dipartimento, purché ritenuto idoneo. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Le funzioni commissariali sono state ritenute comprese nei compiti istituzionali del dirigente o funzionario pubblico, senza ulteriore compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le valutazioni di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha disposto l'abrogazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 30 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza civile di condanna, il ricorso è procedibile quando il titolo passato in giudicato sia stato validamente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato civile che liquida somme di denaro, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento del capitale e degli accessori riconosciuti dal titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può pertanto delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente ad altra articolazione della medesima amministrazione.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il commissario ad acta può individuare e utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa disponibili dell'amministrazione obbligata o di sue articolazioni, nonché, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente o funzionario pubblico ed è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza, senza ulteriore onere a carico delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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