Cassazione Penale, Sentenza n. 16014/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso: violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 3 e art. 164, comma 4 c.p.p.), sostenendo che la revoca operata in appello è illegittima perché l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva concesso i benefici era stato proposto dal solo imputato (nessuna impugnazione da parte del pubblico ministero sul punto). La difesa ha altresì osservato che il ricorrente non risulta mai condannato con sentenza definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e fondato. Pur entrando sul tema del divieto di reformatio in peius e richiamando il principio della devoluzione (con riferimento anche alla recente pronuncia delle Sezioni Unite, Zangari n. 36460 del 30/05/2024), la Corte ha rilevato che, dato che il motivo non è manifestamente infondato, il ricorso instaura il rapporto di impugnazione e consente la rilevazione d'ufficio di una causa di non punibilità sopravvenuta. Ne è conseguito che il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è estinto per prescrizione maturata il 09/10/2024; quindi la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. Le statuizioni civili restano ferme perché non oggetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 168, comma 3, codice di procedura penale
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena; nel caso esaminato la Corte evidenzia che la revoca per illegittima concessione originaria non può essere esercitata dal giudice d'appello oltre i limiti del devoluto se la questione non è stata impugnata.
art. 164, comma 4, codice di procedura penale
Concetto di cause ostative alla concessione dei benefici; la revoca della sospensione concessa in violazione di questa norma è controversa ma, secondo la giurisprudenza richiamata, la valutazione sulla revoca rientra nei limiti della devoluzione.
art. 129, codice di procedura penale
Prevede la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità. La Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare d'ufficio la prescrizione intervenuta nel corso del processo di cassazione.
art. 597, codice di procedura penale (comma 1 e comma 5)
Richiamato nel contesto del principio di devoluzione: il comma quinto consente espressamente al giudice di applicare d'ufficio alcuni benefici in casi tassativi; la Corte osserva che l'esistenza di tale norma dimostra che ogni deroga al principio di devoluzione deve essere prevista dalla legge.
art. 609, codice di procedura penale (commi 1 e 2)
Richiamato in relazione alla formazione del rapporto di impugnazione e ai limiti del potere della Corte di cassazione; il comma 2 è stato invocato per la possibilità di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità.
art. 58 legge n. 689/1981
Citato nella discussione sulle sanzioni sostitutive e sui limiti del potere del giudice d'appello; la giurisprudenza ricorda che l'ambito discrezionale del giudice è circoscritto alle ipotesi previste dalla legge.
art. 69, codice penale
Richiamato in connessione all'art. 597 c.p.p. in tema di riconoscimento di attenuanti/valutazioni comparative che il legislatore ha previsto possano essere applicate in termini circoscritti.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione non è manifestamente inammissibile, esso crea un valido rapporto di impugnazione che consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato quando è l'unico a proporre appello: il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato oltre i limiti del devoluto, salvo che la questione peggiorativa sia stata devoluta (ad esempio dal pubblico ministero).
- Il giudice d'appello non può revocare d'ufficio la sospensione condizionale concessa in primo grado per vizi originari se la questione non gli è stata devoluta; ogni deroga a tale principio di devoluzione deve essere espressamente prevista dalla legge.
- La distinzione tra giudicato (e giudicato progressivo nei rinvii parziali) e mera preclusione processuale è cruciale: se il punto di responsabilità è definitivo per giudicato progressivo, le cause estintive sopravvenute possono non operare nel giudizio di rinvio; se invece il rapporto di impugnazione è ancora efficace, la prescrizione sopravvenuta può essere rilevata.
- In presenza di revoche o di decisioni sul trattamento sanzionatorio impugnate solo dall'imputato, la Corte deve verificare la manifestabilità o meno dell'inammissibilità del motivo prima di escludere la rilevabilità di cause di non punibilità sopravvenute.
- Quando la prescrizione del reato matura nel corso del processo di cassazione, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna agli effetti penali se non ci sono motivi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
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