Ordinanza n. 2192/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento A) quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2025: a) del provvedimento del 17.02.2025, pubblicato in via telematica, con il quale è stata comunicata la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli dalla Dirigenza Scolastica, ai sensi dell’art. 29 del D.vo 30.03.01 n. 165, per aver il Prof. -OMISSIS- conseguito p. 60 alla prova scritta; b) dei verbali della Commissione Esaminatrice, non conosciuti perché mai comunicati; c) del verbale n. -OMISSIS- del 25.11.24, del verbale n. -OMISSIS- del 21.10.24, del verbale n. -OMISSIS- del 13.1.25 comunicati in data 24.3.25; d) dei criteri di valutazione delle prove adottati dalla Commissione Esaminatrice; e) del provvedimento di correzione delle prove del Prof. -OMISSIS-; f) della graduatoria degli ammessi pubblicata in data 19.2.25; g) dei verbali e dei criteri utilizzati per lo scioglimento dell’anonimato ed in particolare dei verbali nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 12.2.25; h) dei verbali di abbinamento degli elaborati ai codici identificativi di ogni singolo candidato; i) dei log relativi all’acquisizione delle prove scritte da parte della Commissione; l) del provvedimento del 18.10.24, prot. n. -OMISSIS-, del Dirigente l’Ufficio V dell’USR della Campania; m) del provvedimento del Dirigente l’Ufficio V dell’USR della Campania del 16.10.2024 prot. -OMISSIS-; n) di ogni altro atto provvedimento, commesso, conseguenziale comunque lesivo del diritto del ricorrente. B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2025: a) del Verbale n. -OMISSIS- del 17/7/25 con il quale la Commissione Esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, bandito con Decreto del Dir. Gen. MIUR 18/12/23, ha attribuito al Prof. -OMISSIS- il punteggio di 59/70 e, per l’effetto ha ritenuto non superata la prova orale del concorso; b) della griglia di valutazione della prova orale; comunicata al prof. -OMISSIS- in data 22/8/25, all’esito dell’avvenuta presentazione di istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 7/8/90 n. 241; c) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblicata sul sito istituzionale dell’USR della Regione Campania in data 1/8/25; d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale comunque lesivo del diritto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione alla prova orale per insufficienza nella prova scritta e, successivamente, valutazione insufficiente della prova orale e graduatoria dei vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente, esonerato dalle prove preselettive in ragione di una documentata invalidità dell'80%, ha impugnato la mancata ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, determinata dal conseguimento di 60 punti alla prova scritta, nonché i verbali della commissione, i criteri di valutazione, gli atti di correzione, la graduatoria degli ammessi, gli atti di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento degli elaborati. In seguito alle misure cautelari adottate dal TAR, il ricorrente ha nuovamente sostenuto la prova scritta in una sessione ad hoc, superandola e venendo ammesso alla prova orale. Con i secondi motivi aggiunti ha quindi impugnato il verbale della prova orale, che gli ha attribuito 59/70, la relativa griglia di valutazione e la graduatoria dei vincitori. Il giudice ha rilevato che le doglianze relative alla prova orale, non adeguatamente contraddette o documentate dall'amministrazione, richiedono ulteriori elementi istruttori.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito. Ha rilevato la possibile improcedibilità del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti, poiché il superamento della prova scritta e la successiva ammissione agli orali hanno spostato l'interesse del ricorrente verso gli atti impugnati con i secondi motivi aggiunti. Quanto a questi ultimi, ha ordinato all'amministrazione scolastica di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione sui fatti di causa, corredata dalla documentazione pertinente ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., inclusa la graduatoria degli ammessi pubblicata il 19 febbraio 2025. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura, autorizzandola mediante pubblici proclami sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La pubblicazione dovrà avvenire entro 30 giorni, con deposito della prova entro i successivi 15 giorni, nel rispetto della minimizzazione e dell'oscuramento dei dati personali e sanitari; il costo è stato fissato in 60 euro a carico del ricorrente. La causa è stata rinviata alla prima udienza pubblica di febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 165/2001
Richiamato quale base normativa del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Utilizzato come fondamento dell'ordine rivolto all'amministrazione di depositare una relazione sui fatti e la pertinente documentazione.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Richiamati in relazione all'istanza di accesso agli atti mediante la quale il ricorrente ha ottenuto la griglia di valutazione della prova orale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
artt. 2-ter e 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamati per disciplinare la pubblicazione degli atti di notifica nel rispetto della protezione e minimizzazione dei dati personali, in particolare sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute nell'ambito della diffusione del provvedimento e degli atti processuali.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio relativo a una procedura concorsuale, l'amministrazione riedita la prova contestata e il candidato supera la fase inizialmente non superata, l'interesse a ricorrere contro gli atti originari può traslarsi sugli atti successivi e determinare la possibile improcedibilità delle domande originarie.
- Se le doglianze contro la valutazione di una prova concorsuale risultano specifiche e l'amministrazione non deposita elementi utili a contraddirle o documentarle, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione sui fatti e della pertinente documentazione prima di decidere il merito.
- Quando il ricorso in una procedura selettiva deve essere notificato a un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, stabilendo modalità idonee a rendere effettiva la conoscibilità dell'impugnazione.
- La pubblicazione degli atti processuali disposta per pubblici proclami deve rispettare i principi di minimizzazione e limitazione della diffusione dei dati personali, con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
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