Sentenza del 20/06/2019 n. 16547 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2006, con la quale erano state recuperate imposte, sanzioni e interessi in relazione a un credito IVA pregresso. Sosteneva che, poiché il credito derivava da un anno d’imposta per il quale non era stata presentata la dichiarazione IVA, il disconoscimento del credito richiedesse un ordinario avviso di accertamento o di rettifica, anziché la procedura automatizzata prevista dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Deduceva inoltre un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della CTR della Lombardia, ritenendo legittimo il recupero del credito IVA mediante controllo automatizzato e successiva cartella di pagamento, senza necessità di un previo avviso di accertamento, quando la verifica si limita al confronto tra i dati della dichiarazione e quelli presenti nell’anagrafe tributaria. La mancata presentazione della dichiarazione IVA dell’anno precedente costituisce un dato storico e oggettivo, verificabile automaticamente, senza valutazioni sostanziali o attività istruttoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono sufficienti doglianze di insufficienza o incongruità della motivazione. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente.
La norma consente il controllo automatizzato e l’iscrizione a ruolo quando il recupero deriva da un raffronto oggettivo tra i dati dichiarati e quelli presenti nell’anagrafe tributaria, anche se il credito IVA pregresso proviene da un anno per il quale la dichiarazione non è stata presentata. Non è necessario un avviso di accertamento se non sono richieste valutazioni sostanziali o indagini.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 54
Il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.
In cassazione non è più possibile contestare genericamente l’insufficienza o l’incongruità della motivazione. Sono rilevanti soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo oppure anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente, incomprensibile o manifestamente contraddittoria.
Art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve contenere una motivazione riconoscibile e comprensibile, ma il controllo della Corte di cassazione è limitato al rispetto del cosiddetto minimo costituzionale della motivazione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, perplessa o irrimediabilmente contraddittoria possono determinare la nullità della sentenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La disposizione è richiamata quale disciplina analoga dei controlli automatizzati in materia di imposte sui redditi, fondati sui dati delle dichiarazioni e sulle informazioni dell’anagrafe tributaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cass., Sezioni Unite, 8 settembre 2016, n. 17758
La sentenza ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che il recupero di un credito IVA indicato in dichiarazione, ma non risultante da una precedente dichiarazione omessa, può essere effettuato tramite controllo automatizzato, purché la verifica sia meramente formale.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato è legittimo quando l’Amministrazione si limita a confrontare dati dichiarati con dati già presenti nell’anagrafe tributaria, senza ricostruire sostanzialmente la posizione fiscale del contribuente.
- La mancata presentazione di una dichiarazione fiscale può essere trattata come un dato oggettivo rilevabile automaticamente e può giustificare il disconoscimento di un credito riportato negli anni successivi.
- È necessario un avviso di accertamento o di rettifica quando il recupero richiede interpretazioni giuridiche complesse, valutazioni estimative, verifiche sulla spettanza sostanziale del credito o attività istruttoria ulteriore.
- La comunicazione preventiva del controllo può contribuire a rendere comprensibile la pretesa e a consentire al contribuente di fornire chiarimenti, ma la sua rilevanza dipende dalla specifica disciplina applicabile e dal contenuto della cartella.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia illogica, insufficiente o incongrua: occorre indicare l’omesso esame di un fatto storico decisivo oppure un’anomalia motivazionale tale da compromettere il minimo costituzionale.
- Quando il ricorso viene rigettato, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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