Cassazione Civile, Sentenza n. 10042/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema ha revocato la propria sentenza n.10448/2019, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino n.43/2017 e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino perché riesamini la fattispecie tenendo conto della sentenza del TAR e del permesso di sanatoria depositati in cassazione; ha anche disposto che la Corte territoriale provveda alla liquidazione delle spese di tutti i giudizi, compreso quello di revocazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rinaudi era stato ritenuto responsabile in primo grado per opere difformi e condannato al risarcimento; in appello la liquidazione fu ridotta in ragione della sanatoria rilasciata dal Comune e del concorso di colpa dei committenti. In cassazione il ricorso di Rinaudi venne rigettato perché la Corte ritenne che il permesso di sanatoria non fosse stato prodotto né trascritto e quindi non risultava che la sanatoria fosse stata rilasciata senza esecuzione di opere. Con ricorso per revocazione (art. 395 n.4 c.p.c.) Rinaudi denunciò un errore di fatto: i due documenti decisivi (sentenza TAR Piemonte n.332/2016 e permesso di sanatoria n.184/2013 del Comune di Pocapaglia, 12/12/2016) erano invece depositati nel fascicolo di cassazione nell'apposito fascicolo ai sensi dell'art.369 co.2 n.4 c.p.c., e il permesso era stato rilasciato senza prescrizioni di opere. La Corte ha accertato l'errore percettivo della S.C., ha accolto il ricorso per revocazione e ha cassato la sentenza della Corte d'appello rinviando per nuovo esame tenendo conto della documentazione.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
Fondamento della revocazione per errore di fatto: la sentenza di cassazione è stata revocata perché il Collegio non aveva considerato documenti essenziali effettivamente depositati nel fascicolo di cassazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Motivo di cassazione originario volto a censurare la mancata valutazione di documenti o fatti; il primo motivo di cassazione fu ritenuto inammissibile per presunta mancata trascrizione/produzione del permesso di sanatoria.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Motivo di cassazione relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto (qui art.1223 c.c.): censura sulla quantificazione del risarcimento in relazione alla sanatoria; in precedenza rigettato per difetto di prova sul contenuto del permesso.
art. 1223 c.c.
Richiamato nella censura per aver determinato un risarcimento che costituiva un indebito vantaggio per i committenti se la sanatoria fosse stata rilasciata senza necessità di opere; la questione richiede verifica sul contenuto del permesso di sanatoria per valutare l'entità del danno risarcibile.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. e art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamati in tema di procedibilità dei motivi e produzione documentale: un documento formato o divenuto disponibile dopo la fase di merito può essere utilmente introdotto nel ricorso per cassazione se è stata indicata e depositata la produzione ai sensi di art.369 co.2 n.4; ciò rende procedibile la censura che altrimenti sarebbe stata inammissibile.
art. 372 c.p.c.
Norma generale sulle forme di impugnazione e sugli effetti: richiamata nel contesto della documentazione relativa alla fondatezza del ricorso e alla nullità delle sentenze, come criterio per valutare la procedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art.395 n.4 c.p.c.) è percorribile quando la Corte abbia omesso di considerare documenti decisivi effettivamente depositati nel fascicolo di cassazione.
- Documenti formati o divenuti disponibili dopo la chiusura del giudizio di merito possono essere valutati in cassazione se il loro deposito è stato chiaramente indicato e fatto secondo le modalità previste dall'art.369 co.2 n.4; in tal caso l'assenza di produzione in appello può non pregiudicare la loro utilizzabilità.
- Se un permesso di sanatoria è rilasciato senza prescrizioni di opere, la pretesa risarcitoria basata sul costo di tali opere può essere ridimensionata o esclusa: occorre verificare il contenuto del permesso prima di liquidare il danno.
- Il rigetto di un motivo in cassazione per presunta mancata produzione documentale può essere revocato se emerge che il documento era invece presente nel fascicolo; dunque conservare e segnalare in modo chiaro ogni produzione nella fase di cassazione è essenziale.
- In presenza di sanatoria intervenuta dopo il giudizio di merito, la quantificazione del danno deve tenere conto della concreta necessità e dell'entità degli interventi ancora richiesti dal permesso; la responsabilità può essere ridotta per concorso di colpa del committente.
- La cassazione può cassare e rinviare al giudice d'appello per un nuovo esame quando documenti nuovi o non considerati modificano la valutazione sulla fondatezza delle censure e sulla misura del risarcimento.
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