Sentenza del 01/12/2016 n. 6405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Presunzioni relative - Prova contraria - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'accertamento con redditometro produce presunzioni relative e, pertanto, non preclude al contribuente la possibilità di contestare la ricostruzione presuntiva mediante prova contraria. Il testo non indica gli ulteriori dettagli processuali, né l'esito concreto del giudizio tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura e gli effetti dell'accertamento mediante redditometro. Il redditometro determina sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva individuati dai decreti ministeriali. Trattandosi di un accertamento di natura statistica fondato su presunzioni semplici, l'inferenza dell'Amministrazione finanziaria non è assoluta, ma relativa, e il contribuente può fornire una prova contraria idonea a dimostrare che il maggior reddito presunto non sussiste o deriva da circostanze diverse.
Norme richiamate
Redditometro e decreti ministeriali sugli elementi indicativi di capacità contributiva
Gli elementi di spesa o di capacità contributiva individuati periodicamente dai decreti ministeriali possono essere utilizzati dall'Amministrazione per ricostruire sinteticamente il reddito complessivo, ma determinano presunzioni semplici e relative, suscettibili di prova contraria.
Massime di principio
- L'accertamento basato sul redditometro non dimostra in modo definitivo l'esistenza del maggior reddito: costituisce una presunzione relativa che il contribuente può superare.
- Il contribuente deve poter spiegare e documentare l'origine delle disponibilità finanziarie o delle spese considerate, ad esempio dimostrando l'utilizzo di risparmi, finanziamenti, liberalità, redditi esenti o di soggetti diversi.
- La prova contraria deve essere concreta, coerente e riferibile agli elementi utilizzati nell'accertamento; la mera contestazione generica normalmente non è sufficiente.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia la corretta applicazione dei parametri del redditometro sia la possibilità di fornire documentazione idonea a dimostrare che la capacità di spesa non corrisponde a un reddito imponibile non dichiarato.
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