R.R. Puglia 18/2019
“Modifica del regolamento regionale n. 11 dell’11 aprile 2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 18/2019 modifica il regolamento n. 11/2017 sulla polizia locale, introducendo una disciplina transitoria per l’assegnazione dei gradi della categoria “Ispettore” dopo corso di qualificazione regionale o selezione per titoli. La norma opera in prima applicazione dell’art. 9 e valorizza l’anzianità di servizio già maturata.
Modifica delle regole sui gradi della polizia locale in fase di prima applicazione
Modifica delle regole sui gradi della polizia locale in Puglia
Il regolamento regionale Puglia 30 settembre 2019, n. 18 interviene sul regolamento regionale n. 11 dell’11 aprile 2017 in materia di uniformi, distintivi di grado, mezzi e strumenti della polizia locale. La modifica riguarda in particolare l’assegnazione dei gradi nella categoria “Ispettore”, con una disciplina espressamente riferita alla prima applicazione della normativa.
Ambito di intervento
La modifica incide sull’articolo 11 del regolamento regionale n. 11/2017, inserendo un nuovo comma dedicato alla fase iniziale di applicazione dell’art. 9, comma 1, prospetto E), del medesimo regolamento. La disciplina è quindi circoscritta al sistema di progressione/attribuzione dei gradi della polizia locale pugliese.
Criterio per l’assegnazione del grado in prima applicazione
In occasione del superamento del corso di qualificazione regionale o di una procedura selettiva per titoli, ai fini dell’assegnazione del grado nella categoria “Ispettore” deve essere considerata l’anzianità di servizio complessivamente già maturata. Il regolamento prevede una corrispondenza tra anzianità e grado:
- Vice Ispettore: 12 anni di anzianità di servizio
- Ispettore: 16 anni di anzianità di servizio
- Ispettore Capo: 20 anni di anzianità di servizio
- Ispettore Superiore: 24 anni di anzianità di servizio
Finalità e portata temporale
La disposizione ha natura transitoria, perché vale soltanto in fase di prima applicazione dell’art. 9, comma 1, prospetto E), del regolamento n. 11/2017. Il suo scopo è evitare che, nel passaggio al nuovo sistema, l’anzianità di servizio già acquisita non sia adeguatamente valorizzata nell’attribuzione del grado.
Pubblicazione ed efficacia
Il regolamento è adottato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con efficacia nel solo ambito regionale. Non risultano ulteriori misure economiche, sanzionatorie o procedurali oltre alla modifica sopra descritta.
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