L.R. Puglia 46/2019
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione).”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 46/2019 modifica la l.r. 31/2009 rafforzando l’Unità regionale di psicologia scolastica e gli interventi di pedagogia/formazione del personale scolastico. Introduce funzioni di supporto psicologico, inclusione e cooperazione scuola-famiglia-territorio, istituisce un tavolo tecnico permanente e demanda a regolamento criteri e modalità di finanziamento tramite avviso pubblico. In vigore dal 11 ottobre 2019.
Interventi regionali per psicologia scolastica e supporto al diritto all’istruzione e alla formazione
Modifiche alla disciplina regionale sul diritto all’istruzione e alla formazione
La legge regionale Puglia 11 ottobre 2019, n. 46 interviene sulla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31, rafforzando la disciplina degli interventi regionali in materia di psicologia scolastica, sostegno psico-pedagogico e formazione del personale della scuola. L’obiettivo è promuovere un contesto scolastico inclusivo, orientato al benessere degli attori della comunità educativa e alla collaborazione tra istituzioni, famiglie e servizi del territorio.
Rafforzamento delle funzioni dell’Unità regionale di psicologia scolastica
La modifica dell’articolo 12 amplia le finalità dell’Unità regionale, precisando che essa opera anche per favorire un contesto organizzativo scolastico volto a tutelare e promuovere la qualità della vita e del lavoro dei soggetti coinvolti.
In particolare, l’Unità:
- promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica, anche per prevenire situazioni di disagio;
- interviene, anche in collaborazione con équipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e disagio psicosociale;
- favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
- favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;
- promuove l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.
Nuovi interventi di consulenza, ascolto e monitoraggio
La modifica dell’articolo 13 integra le attività regionali già previste, includendo espressamente:
- consulenza e sostegno psicologico individuale e/o di gruppo, anche mediante sportelli di ascolto, rivolti a docenti, alunni e genitori;
- attività di lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione e monitoraggio degli interventi finalizzati a realizzare le obiettive di cui all’articolo 12.
Tavolo tecnico istituzionale permanente
La legge introduce un nuovo articolo 13-bis, istituendo un tavolo tecnico istituzionale permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e delle attività relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e formazione del personale della scuola.
La Giunta regionale deve attivarlo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con la finalità di creare sinergie tra gli operatori competenti e indirizzare meglio le misure di supporto e promozione.
Il tavolo è composto da una pluralità di soggetti istituzionali e professionali, tra cui assessori competenti, Garante regionale dei diritti dei minori, rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentanti degli psicologi, neuropsichiatra infantile, psicologi e pedagogisti operanti nei servizi educativi, mediatori interculturali e familiari, nonché un rappresentante delle associazioni professionali dei pedagogisti della regione.
Ai componenti non spetta alcun gettone di presenza.
Criteri di finanziamento e avviso pubblico
La modifica dell’articolo 14 prevede che il regolamento disciplini, oltre al funzionamento dell’Unità, anche i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi mediante avviso pubblico.
Decorrenza ed efficacia
La legge è in vigore dal 11 ottobre 2019 e non contiene un termine finale di applicabilità. Le previsioni sul tavolo tecnico operano con il termine specifico di 60 giorni per l’attivazione da parte della Giunta regionale.
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