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Legge

L.R. Puglia 47/2019

Il benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della programmazione finanziaria e di bilancio regionale

Normativa regionaleL.R. Puglia 47/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia istituisce un sistema di indicatori BES a supporto del DEFR e della legge di bilancio, con un Comitato tecnico-scientifico presso l’Ufficio statistico regionale. Le nuove regole si applicano dagli strumenti di programmazione 2021-2023. La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Benessere equo e sostenibile (BES) nella programmazione finanziaria e di bilancio regionale

Benessere equo e sostenibile (BES) a supporto della programmazione regionale

La legge regionale della Puglia inserisce gli indicatori di benessere equo e sostenibile nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, con finalità di supporto conoscitivo e valutativo. La disciplina è costruita per incidere sulla formazione del DEFR e sull’analisi degli effetti della legge di bilancio regionale.

Integrazione del DEFR e relazione sugli effetti della manovra

Nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) deve essere inserito un apposito allegato, predisposto dall’assessore al bilancio sulla base dei dati dell’Ufficio statistico regionale. Nell’allegato sono riportati:

  • l’andamento degli indicatori BES selezionati e definiti dal Comitato regionale;
  • le previsioni sull’evoluzione degli indicatori nel periodo di riferimento;
  • il collegamento con le misure previste per il perseguimento degli obiettivi strategici del DEFR.

È inoltre prevista una relazione, predisposta dall’assessore al bilancio con il supporto scientifico del Comitato, da trasmettere al Consiglio regionale e alle competenti commissioni consiliari. La relazione evidenzia l’evoluzione degli indicatori BES sulla base degli effetti prodotti dalla legge di bilancio per il triennio in corso. La Giunta regionale deve rendere accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative; dopo l’esame delle commissioni consiliari, il Consiglio regionale pubblica la relazione sul proprio sito istituzionale.

Comitato regionale per gli indicatori BES

È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, presso l’Ufficio statistico regionale, il Comitato regionale per il benessere equo e sostenibile del territorio.

Il Comitato è presieduto dall’assessore al bilancio o da un suo delegato e comprende:

  • il responsabile dell’Ufficio statistico regionale;
  • il dirigente della sezione consiliare competente in materia di studio, documentazione, monitoraggio delle politiche regionali e sovraregionali, o un delegato;
  • un referente nominato dall’ISTAT;
  • il legale rappresentante dell’ANCI Puglia o un delegato;
  • il legale rappresentante dell’UPI Puglia o un delegato;
  • tre esperti di comprovata esperienza scientifica in misurazione del benessere territoriale, valutazione delle politiche pubbliche, programmazione e bilancio delle regioni, provenienti da università ed enti di ricerca.

La nomina dei componenti spetta alla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al bilancio. In prima applicazione, la nomina deve avvenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla legge.

Funzioni del Comitato e indicatori da utilizzare

Il Comitato ha il compito di integrare e adattare al contesto regionale, secondo le specificità della Puglia, l’elenco degli indicatori BES individuati dal decreto ministeriale 16 ottobre 2017.

L’elenco definito dal Comitato viene poi adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, da rendere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione. Decorso tale termine, la deliberazione può essere comunque adottata anche senza i pareri.

Il Comitato fornisce inoltre supporto scientifico per la redazione dei documenti previsti dalla legge e contribuisce allo sviluppo del modello teorico utilizzato per le misurazioni.

Gratuità dell’incarico e funzionamento

La partecipazione al Comitato è gratuita: non è previsto alcun compenso. Gli eventuali rimborsi spese e le spese di trasferta restano a carico degli enti di appartenenza dei componenti.

L’Ufficio statistico regionale cura il funzionamento del Comitato, compreso il supporto logistico e amministrativo, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Regolamento attuativo e decorrenza

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al bilancio, deve adottare il regolamento che disciplina:

  • le modalità di funzionamento del Comitato;
  • le modalità di nomina dei componenti;
  • ogni altro aspetto utile all’attuazione della legge.

Le disposizioni sostanziali sull’integrazione degli strumenti di programmazione si applicano a partire dagli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio relativi al triennio 2021-2023.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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