Cassazione Civile, Ordinanza n. 04068/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per redditi non dichiarati nell'anno 2009, con ricostruzione induttiva del reddito e contestazione della mancata indicazione dell'opzione prevista dalla l. n. 389/1991. L'atto impositivo era stato impugnato con esito favorevole alla contribuente in primo grado, mentre le spese erano state compensate. In appello, la contribuente aveva censurato il capo sulle spese e l'Ufficio aveva impugnato i capi di propria soccombenza; le impugnazioni erano state riunite, ma la Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello della parte privata e dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., nonché dell'art. 53 Cost., lamentando il radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello erariale priva di qualsiasi esplicitazione delle ragioni decisorie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso perché la sentenza della Corte tributaria di secondo grado, dopo aver affermato che non vi erano capi di soccombenza della parte privata in primo grado, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio senza però motivare in alcun modo tale conclusione. La motivazione è stata qualificata come meramente apparente, al di sotto del "minimo costituzionale", con conseguente nullità della sentenza per vizio motivazionale. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciata pronuncia viziata rispetto al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
veicolo del vizio processuale dedotto in relazione alla nullità della sentenza
art. 53 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso, senza specifiche ulteriori puntualizzazioni nel testo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
per i provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione
L. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata nel ragionamento sulla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione del vizio motivazionale
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché omette di indicare gli elementi decisivi della decisione o li espone in modo meramente assertivo.
- Nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
- Una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione priva di qualsiasi ragione esplicitata nel corpo della sentenza integra nullità per difetto di motivazione, poiché non consente il controllo della correttezza della decisione.
- La motivazione della sentenza deve essere ricostruibile dal testo del provvedimento; non basta un enunciato conclusivo se manca l'esposizione del fondamento logico-giuridico della statuizione.
- rami
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