Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04068/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per redditi non dichiarati nell'anno 2009, con ricostruzione induttiva del reddito e contestazione della mancata indicazione dell'opzione prevista dalla l. n. 389/1991. L'atto impositivo era stato impugnato con esito favorevole alla contribuente in primo grado, mentre le spese erano state compensate. In appello, la contribuente aveva censurato il capo sulle spese e l'Ufficio aveva impugnato i capi di propria soccombenza; le impugnazioni erano state riunite, ma la Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello della parte privata e dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., nonché dell'art. 53 Cost., lamentando il radicale difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello erariale priva di qualsiasi esplicitazione delle ragioni decisorie.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso perché la sentenza della Corte tributaria di secondo grado, dopo aver affermato che non vi erano capi di soccombenza della parte privata in primo grado, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio senza però motivare in alcun modo tale conclusione. La motivazione è stata qualificata come meramente apparente, al di sotto del "minimo costituzionale", con conseguente nullità della sentenza per vizio motivazionale. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciata pronuncia viziata rispetto al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    veicolo del vizio processuale dedotto in relazione alla nullità della sentenza

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifiche ulteriori puntualizzazioni nel testo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    veicolo del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    per i provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata nel ragionamento sulla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5

  • art. 12 preleggi

    richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione del vizio motivazionale

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché omette di indicare gli elementi decisivi della decisione o li espone in modo meramente assertivo.
  • Nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'11 settembre 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
  • Una dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione priva di qualsiasi ragione esplicitata nel corpo della sentenza integra nullità per difetto di motivazione, poiché non consente il controllo della correttezza della decisione.
  • La motivazione della sentenza deve essere ricostruibile dal testo del provvedimento; non basta un enunciato conclusivo se manca l'esposizione del fondamento logico-giuridico della statuizione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.