Regolamento (UE) 2018/480
Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri tecnici uniformi per l'applicazione del regolamento ELTIF in quattro ambiti: uso di derivati esclusivamente a copertura, sufficiente durata del ciclo di vita del fondo, valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e delle attività da liquidare, e strumenti di supporto per gli investitori al dettaglio. Inoltre disciplina la fase transitoria per gli ELTIF già autorizzati prima della sua entrata in vigore. Le disposizioni principali diventano applicabili, per tali fondi, dal 1° maggio 2019, mentre gli ELTIF già autorizzati sono considerati conformi al requisito sulla durata del ciclo di vita.
Norme tecniche di regolamentazione su derivati di copertura, durata del ciclo di vita, criteri di mercato e valutazione delle attività da liquidare, nonché strumenti a favore degli investitori al dettaglio negli ELTIF.
Ambito di applicazione
Si applica ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760 e ai rispettivi gestori, con riferimento sia alla fase di autorizzazione sia alla commercializzazione e, in particolare, alle operazioni di disinvestimento/liquidazione e agli strumenti messi a disposizione degli investitori al dettaglio. Le regole incidono anche sulle autorità competenti degli Stati membri per quanto concerne la valutazione della domanda di autorizzazione e la verifica dei piani di disinvestimento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per gli ELTIF già autorizzati prima della sua entrata in vigore sono previste disposizioni transitorie e un differimento dell'applicazione di alcune norme al 1° maggio 2019.
Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2015/760 sugli ELTIF fissando norme tecniche di regolamentazione in quattro aree operative: utilizzo dei derivati, durata del ciclo di vita del fondo, preparazione del disinvestimento ordinato e strumenti di assistenza agli investitori al dettaglio. La finalità dichiarata nei considerando è assicurare un'applicazione uniforme del quadro ELTIF, ridurre il rischio di interpretazioni divergenti e consentire agli operatori un adeguamento ordinato, anche tramite una fase transitoria.
Ambito e finalità sistematica
Il regolamento è adottato sulla base degli articoli 9, paragrafo 3, 18, paragrafo 7, 21, paragrafo 3, e 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/760. I considerando evidenziano l'esigenza di una disciplina comune su: uso di derivati solo a fini di copertura, sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF, criteri di mercato per i potenziali acquirenti, valutazione delle attività da liquidare e strumenti da mettere a disposizione della clientela retail.
Derivati utilizzati a solo scopo di copertura
L'articolo 1 chiarisce che l'uso di strumenti finanziari derivati è ammesso solo se serve a coprire i rischi inerenti agli investimenti dell'ELTIF e se produce una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile del rischio a livello del fondo. In mancanza di derivati specifici sul singolo sottostante, è consentito utilizzare derivati riferiti alla stessa classe di attività. Non è invece considerato hedge l'uso dei derivati volto a generare rendimento. Il gestore deve inoltre adottare tutte le misure ragionevoli per garantire l'efficacia della copertura anche in condizioni di mercato critiche, con sistemi di gestione del rischio idonei a identificare il rischio coperto e il meccanismo di contenimento.
Sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF
L'articolo 2 lega la durata del fondo all'attività con orizzonte di investimento più lungo presente nel portafoglio al momento della domanda di autorizzazione. La fine del ciclo di vita dell'ELTIF deve coincidere con la fine di tale orizzonte, e gli investimenti successivi non possono eccedere la durata residua del fondo nel momento in cui sono effettuati. La norma si coordina con la regola del regolamento (UE) 2015/760 secondo cui la durata viene fissata al momento della domanda di autorizzazione.
Calendario di disinvestimento: mercato dei potenziali acquirenti
Per la predisposizione del calendario di disinvestimento ordinato, l'articolo 3 impone al gestore una valutazione articolata del mercato dei potenziali acquirenti per ciascuna attività. Occorre verificare se esistano uno o più acquirenti, se essi dipendano da finanziamenti esterni, quanto tempo sia presumibilmente necessario per trovarli in assenza di un mercato immediato, il profilo di scadenza dell'attività e i rischi di cambiamento normativo, politico ed economico che possano incidere sulla liquidabilità del bene. I considerando precisano che, per le attività diverse da quelle di investimento ammissibili, non è richiesta una valutazione specifica dei rischi poiché le attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE sono presunte liquide per natura.
Calendario di disinvestimento: valutazione delle attività da liquidare
L'articolo 4 disciplina il tempismo della valutazione delle attività da liquidare. La valutazione deve iniziare tempestivamente e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione del calendario all'autorità competente; deve inoltre essere completata non oltre sei mesi prima di tale termine. È possibile fare affidamento su valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, purché non risalgano a più di sei mesi prima del termine rilevante. I considerando spiegano che la valutazione deve essere sufficientemente vicina all'avvio della liquidazione, ma la preparazione del calendario deve comunque iniziare per tempo.
Strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio
L'articolo 5 specifica il contenuto minimo degli strumenti che il gestore deve predisporre per gli investitori retail negli Stati membri in cui l'ELTIF è commercializzato. Tali strumenti devono permettere la gestione di sottoscrizioni, pagamenti, riacquisti e rimborsi; fornire istruzioni operative e informazioni sui pagamenti; agevolare l'esercizio dei diritti dell'investitore nello Stato membro di commercializzazione; mettere a disposizione il regolamento o i documenti costitutivi e l'ultima relazione annuale; e fornire le informazioni su supporto durevole. Gli strumenti devono operare nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato e possono essere offerti in presenza, per telefono o per via elettronica. La gestione può essere affidata al gestore o a terzi, ma in quest'ultimo caso occorre un contratto scritto che definisca le funzioni delegate e la consegna di informazioni e documenti pertinenti.
Regime transitorio e applicazione
L'articolo 6 contiene la disciplina transitoria. Gli ELTIF già autorizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento sono considerati conformi al requisito sulla sufficiente durata del ciclo di vita di cui all'articolo 2. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano a tali ELTIF solo dal 1° maggio 2019, così da consentire a gestori e autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti senza perturbazioni del mercato.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Ai sensi dell'articolo 7, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Derivati utilizzabili solo a fini di copertura
L'articolo 1 precisa quando l'uso di strumenti finanziari derivati si considera esclusivamente finalizzato alla copertura dei rischi inerenti agli investimenti dell'ELTIF, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760. La copertura è ammessa solo se il derivato produce una riduzione verificabile e oggettivamente misurabile del rischio a livello dell'ELTIF; in mancanza di derivati specifici, è consentito ricorrere a derivati aventi come sottostante la stessa classe di attività. È escluso che l'uso dei derivati sia considerato copertura quando è diretto a generare rendimento. Il gestore deve adottare misure ragionevoli per assicurare l'effettiva riduzione del rischio anche in condizioni di mercato critiche.
Durata sufficiente del ciclo di vita dell'ELTIF
L'articolo 2 stabilisce i criteri per considerare sufficiente la durata del ciclo di vita dell'ELTIF, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/760. Il fondo deve allineare la scadenza del proprio ciclo di vita all'orizzonte di investimento più lungo tra le attività in portafoglio al momento della domanda di autorizzazione, e gli investimenti successivi non possono avere un orizzonte residuo superiore alla durata residua dell'ELTIF al momento dell'investimento.
Valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
L'articolo 3 detta i criteri che il gestore deve considerare, per ciascuna attività, nella predisposizione del calendario di disinvestimento ordinato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/760. Devono essere valutati l'esistenza di potenziali acquirenti, la loro eventuale dipendenza da finanziamenti esterni, il tempo necessario per reperire acquirenti in assenza di un mercato immediato, il profilo di scadenza dell'attività e i rischi derivanti da cambiamenti legislativi, politici e da condizioni economiche sfavorevoli nei mercati rilevanti.
Valutazione delle attività da liquidare
L'articolo 4 disciplina il momento e l'aggiornamento della valutazione delle attività da liquidare ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/760. La valutazione deve iniziare non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per presentare il calendario di disinvestimento ordinato all'autorità competente, e deve essere conclusa non oltre sei mesi prima di tale termine. Possono essere utilizzate valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/61/UE se risalgono a non oltre sei mesi prima del termine rilevante.
Strumenti per gli investitori al dettaglio
L'articolo 5 specifica le funzioni che il gestore deve mettere a disposizione degli investitori al dettaglio, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760. Gli strumenti devono consentire la gestione degli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso, informare sulle modalità di presentazione degli ordini e di pagamento dei proventi, facilitare l'esercizio dei diritti nello Stato membro di commercializzazione, mettere a disposizione il regolamento o i documenti costitutivi e l'ultima relazione annuale, nonché fornire informazioni su supporto durevole. Gli strumenti devono operare nella lingua ufficiale dello Stato membro di commercializzazione e possono essere forniti di persona, per telefono o elettronicamente; possono essere predisposti dal gestore o da terzi, purché le funzioni siano chiaramente regolate e, se affidate a terzi, siano oggetto di contratto scritto e di trasmissione di informazioni e documenti pertinenti.
Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo
L'articolo 6 prevede che un ELTIF autorizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento sia considerato conforme al requisito di cui all'articolo 2 sulla sufficiente durata del ciclo di vita. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano agli ELTIF già autorizzati dal 1° maggio 2019.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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